L' esperto risponde

Pignoramento

PRESSO TERZI ERRONEA INDIVIDUAZIONE NELL'ATTO DEL TERZO PIGNORATO - RIMEDI

L'esperto risponde alla domanda:

Nell’ambito di un pignoramento presso terzi a carico di un docente di conservatorio statale di arti musicali, ho notificato l'atto al debitore, nonché a due terzi pignorati, il conservatorio ed il M.I.U.R. Con dichiarazione resa dal direttore del conservatorio su delega del M.I.U.R., si evidenzia (con documentazione a corredo) che il soggetto tenuto a rendere la dichiarazione di quantità è la Ragioneria Generale dello Stato, ente erogante  lo stipendio al debitore. A questo punto potrei iscrivere a ruolo e poi chiedere al Giudice in udienza termine per notificare atto di pignoramento e verbale alla competente Ragioneria Generale dello Stato, affinché rilasci la dichiarazione?

Secondo la definizione comunemente invalsa, il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona attraverso il compimento di una duplice attività: la notificazione di un atto, con i requisiti di forma-contenuto indicati dall’art. 543 c.p.c. al debitore esecutato ed al terzo pignorato; la verifica dell’effettiva esistenza ed entità del bene-credito oggetto del pignoramento, mediante le tre modalità, alternative tra loro ed operanti con differenti presupposti, della dichiarazione di quantità positiva, della non contestazione del credito, dell’accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo con il subprocedimento incidentale all’espropriazione disciplinato dall’art. 549 c.p.c..

In ragione dei peculiari beni giuridici staggiti con il pignoramento presso terzi  (cose mobili di proprietà del debitore ma in possesso del terzo oppure crediti di somme denaro vantati dal debitore verso un terzo), l’attuazione del vincolo di destinazione alla finalità esecutiva postula il necessario coinvolgimento di un soggetto, il terzo pignorato, estraneo alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo e di cui si chiede soddisfazione.

L’atto di pignoramento presso terzi è dunque un atto soggettivamente complesso, dacchè è diretto nei confronti:

- del debitore esecutato, al quale si rivolge (da parte dell’ufficiale giudiziario) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto volto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione (con conseguente inefficacia di eventuali atti di disposizione dal debitore compiuti dopo la notifica);

- del terzo pignorato, al quale si rivolge (ad opera del creditore procedente) l’intimazione di non disporre delle cose o delle somme dovute senza ordine del giudice.

Dal momento della notificazione nei suoi riguardi dell’atto di pignoramento, il terzo assume gli obblighi e la funzione di custode delle cose o delle somme dovute ed è tenuto a destinare le stesse (ad “accantonare” le somme di denaro, secondo una locuzione usualmente adoperata) alla soddisfazione dei crediti azionati nella procedura.

L’intimazione al terzo, finalizzata ad impedire che questi compia attività che possano frustrare lo scopo dell’espropriazione forzata, opera (dall’epoca della notificazione dell’atto al terzo, come già chiarito) in un duplice modo:

- da un lato, impedisce al terzo l’adempimento della obbligazione da lui dovuta al debitore in base al rapporto giuridico tra gli stessi corrente, legittimando il rifiuto della relativa prestazione;

- d’altro canto, determina l’inefficacia nei confronti del creditore procedente (nonché dei creditori intervenuti nella procedura) dell’eventuale adempimento eseguito dal terzo e, comunque, la inopponibilità (ai sensi dell’art. 2917 c.c.) di qualsivoglia fatto estintivo del credito (di genesi volontaria o di origine involontaria, quali la confusione, la compensazione, la prescrizione) sopravvenuto alla notificazione dell’atto.

Le esposte premesse sono apparse necessarie per meglio comprendere il significato della risposta al quesito.

Nel caso illustrato, si è verificata l’errata individuazione del terzo pignorato (cioè del soggetto tenuto al pagamento degli emolumenti retribuitivi al debitore) e si prospetta, quale rimedio, la notificazione, all’esito dell’iscrizione a ruolo e dell’udienza di trattazione della procedura, dell’atto di pignoramento e di copia del verbale di udienza  al soggetto effettivo debitor debitoris.

La soluzione, seppure adoperata nella prassi, desta qualche perplessità e non si profila quale ottimale ai fini della tutela degli interessi del creditore procedente.

Dal punto di vista teorico, è controversa l’applicazione alle procedure espropriative di istituti assimilabili alla chiamata in causa o comunque aventi l’effetto di determinare una estensione del contraddittorio a soggetti non originariamente evocati.

Sotto l’aspetto pratico, inoltre, l’asservimento della retribuzione al vincolo del pignoramento si verificherà soltanto all’epoca di notificazione dell’atto all’effettivo terzo pignorato, dopo un (certo non irrilevante, data la necessaria celebrazione dell’udienza) periodo di tempo, durante il quale il creditore procedente subirà gli effetti (non operando la illustrata inopponibilità) non soltanto dei periodici adempimenti ad opera del terzo erogatore ma anche di fatti estintivi eventualmente verificatisi e di altri atti pregiudicanti la sua soddisfazione (ad esempio, una cessione del credito notificata al terzo oppure da questi accettata prima della notificazione dell’atto).

D’altro canto, nella vicenda de qua, salvo che nell’originario atto di pignoramento l’indicazione del credito pignorato non fosse stata operata in termini specifici e dettagliati (ad esempio “intendo sottoporre a pignoramento la retribuzione dal debitore esecutato percepita quale docente del conservatorio XY”),  occorrerà rinnovare la notificazione dell’atto di pignoramento anche nei confronti del debitore esecutato, al fine di formulare l’ingiunzione di astenersi con riferimento al bene staggito correttamente individuato, ovvero il credito retributivo vantato nei confronti dell’effettivo debitor debitoris.

In buona sostanza, la rinnovazione della intera sequenza  caratterizzante il pignoramento presso terzi, ma con una perdita secca di tempo e di utilità economiche.

Appare dunque preferibile suggerire un differente rimedio, volto ad impedire il verificarsi degli svantaggi descritti ed assicurare al creditore una maggiore e più celere soddisfazione: omettere l’iscrizione a ruolo del pignoramento così rendendolo inefficace e notificare al debitore e al terzo la dichiarazione prevista dall’art. 164-ter disp. att. cp.c.; di seguito, notificare un nuovo ed autonomo atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. con la corretta individuazione del terzo pignorato e dare impulso alla procedura così ex novo intrapresa.

 

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