L'esperto risponde alla domanda:
Vorrei sapere come bisogna procedere in caso di esecuzione immobiliare qualora il creditore ipotecario voglia presentare istanza di assegnazione ed il cui credito sia superiore al valore dell'immobile. Preciso che vi è un creditore procedente nell'esecuzione immobiliare che non è il creditore ipotecario.
L’assegnazione forzata costituisce una modalità di svolgimento della fase liquidativa (e di soddisfazione del ceto creditorio) alternativa rispetto all’aggiudicazione: mentre quest’ultima si struttura attraverso un’offerta di acquisto e il versamento del relativo prezzo (ricavato da distribuirsi successivamente, in uno alle ulteriori poste dell’attivo, tra i creditori), con l’assegnazione si verifica l’attribuzione diretta della titolarità del diritto pignorato ad uno dei creditori (che ne abbia fatto rituale istanza) per un controvalore determinato dalla legge, con versamento soltanto eventuale di un conguaglio.
Il quesito richiede “come debba procedere” il creditore intervenuto in una procedura di espropriazione immobiliare – con credito di entità superiore al valore del bene pignorato ed assistito da ipoteca - che intenda formulare istanza di assegnazione.
Premesso che la legittimazione all’istanza di assegnazione spetta al creditore pignorante, ai creditori intervenuti muniti di titolo ed ai creditori intervenuti non titolati con credito riconosciuto ai sensi dell’art. 499 c.p.c., la risposta al quesito impone la illustrazione dei requisiti di forma e contenuto caratterizzanti l’istanza in parola.
Quanto all’aspetto formale, detta istanza è un atto processuale proveniente da una parte del procedimento espropriativo, ben distinto e diverso dall’offerta di acquisto proposta da un terzo, per cui, in caso di vendita telematica, non è interessato dalla peculiari modalità stabilite per quest’ultima dal D.M. 32/2015.
L’istanza di assegnazione va dunque redatta e sottoscritta dal difensore del creditore e depositata agli atti del fascicolo della procedura con le modalità telematiche proprie del PCT e nel rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi del vigente art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221).
Sotto il profilo contenutistico, oltre alla eventuale specificazione dell’immobile di cui si chiede l’attribuzione (necessaria soltanto ove vi sia una pluralità di lotti messi in vendita), l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della somma che il creditore offre in pagamento, ovvero del cd. controvalore dell’assegnazione.
Al riguardo, l’art. 589 c.p.c., come modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132), individua due distinti criteri (ciascuno dei quali inderogabile) di determinazione della misura minima del valore dell’assegnazione, la quale deve (a pena di inammissibilità della relativa istanza) essere di importo non inferiore nè alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore rispetto all’offerente (al fine di evitare che l’assegnazione in favore di un creditore postergato possa andare in pregiudizio della soddisfazione dei crediti meglio collocabili) né al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata (in tal modo, il valore minimo dell’assegnazione non resta ancorato a quello di stima ma “segue” quello della vendita e si correla ai ribassi disposti per tentativi di vendita successivi al primo).
Nel caso prospettato con il quesito, provenendo l’istanza di assegnazione da un creditore intervenuto (seppure ipotecario di primo grado, a quanto si desume), nella indicazione dell’importo offerto in pagamento deve tenersi conto delle spese di esecuzione sostenute dal creditore procedente nell’interesse comune dei creditori, cioè a dire degli esborsi (e dei relativi compensi professionali per la necessaria assistenza di un difensore) sopportati per il compimento degli atti necessari allo svolgimento della procedura (in via esemplificativa: i costi della notifica e trascrizione dell’atto di pignoramento, dell’iscrizione a ruolo, della documentazione ipocatastale, gli acconti e i compensi erogati agli ausiliari del giudice, le spese di pubblicità): si tratta, infatti, di crediti da soddisfarsi, giusta il disposto degli artt. 2770 e 2777 c.c., con preferenza assoluta rispetto ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.
Qualora l’importo dei costi sostenuti dal procedente privilegiati ex art. 2770 c.c. ecceda il prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, è quell’importo a dover essere offerto in pagamento con l’istanza; poiché tuttavia la precisa entità di dette spese non è conosciuta dall’istante (dovendo essere liquidata dal giudice dell’esecuzione), non ne è necessaria la menzione in cifra determinata, ben potendo l’istanza essere formulata con la offerta di pagamento “della somma di XXX euro (importo quantificato pari al prezzo base dell’esperimento di vendita) ovvero della somma (misura non specificata), eventualmente maggiore, pari alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente”.
In ipotesi di accoglimento di un’istanza del genere, l’assegnatario sarà tenuto al versamento, nelle forme del deposito giudiziario (art. 162 disp. att. c.p.c.), di un importo a titolo di prezzo o conguaglio, nella misura stabilita dal giudice dell’esecuzione e corrispondente (essendo il credito azionato superiore al valore dell’immobile) alle sole spese privilegiate ex art. 2770 c.c. e da versarsi nel termine ad hoc fissato dal giudice, a pena di decadenza dall’assegnazione.