L' esperto risponde

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ASSEGNAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - ISTANZA CON OFFERTA DI PAGAMENTO INFERIORE AL PREZZO BASE DELL'ESPERIMENTO DI VENDITA - INAMMISSIBILITA'

L'esperto risponde alla domanda:

Istanza di assegnazione tempestiva, depositata da parte di un creditore intervenuto, formulata con offerta di acquisto corrispondente all’offerta minima ammessa, e non alla base d’asta. Asta deserta. L’istanza di assegnazione è da accogliere o da rigettare?

L’assegnazione forzata costituisce una modalità di svolgimento della fase liquidativa (e di soddisfazione del ceto creditorio) alternativa rispetto all’aggiudicazione: mentre quest’ultima si struttura attraverso un’offerta di acquisto e il versamento del relativo prezzo (ricavato da distribuirsi successivamente, in uno alle ulteriori poste dell’attivo, tra i creditori), con l’assegnazione si verifica l’attribuzione diretta della titolarità del diritto pignorato ad uno dei creditori (che ne abbia fatto rituale istanza) per un controvalore determinato dalla legge, con versamento soltanto eventuale di un conguaglio.

Con le riforme del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132) e del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (convertito nella legge 30 giugno 2016, n.119), sono state apportate profonde innovazioni all’assegnazione, finalizzate a “rivitalizzare” l’istituto, ovvero ad incentivarne il concreto utilizzo nella prassi, nella prospettiva della maggiore efficacia delle procedure di espropriazione.

Con riferimento al quesito proposto, le modifiche che interessano sono quelle riguardanti l’entità del controvalore (il cd. prezzo dell’assegnazione) nonchè le possibili interazioni tra offerte di acquisto ed istanza di assegnazione.

In particolare, anteriormente alle novelle menzionate, l’art. 589 c.p.c. prevedeva che “l’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568”.

La norma individuava cioè due distinti criteri  di determinazione della misura minima del valore dell’assegnazione, la quale deve essere (a pena di inammissibilità della relativa istanza) di importo non inferiore nè alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore rispetto all’offerente (al fine di evitare che l’assegnazione in favore di un creditore postergato potesse andare in pregiudizio della soddisfazione dei crediti meglio collocabili) nè al prezzo di stima dell’immobile stabilito ai sensi dell’art. 568 c.p.c..

Nell’intendere quest’ultimo requisito, la Suprema Corte aveva precisato che, nel caso di istanza di assegnazione proposta all’esito di un esperimento di vendita successivo al primo e con un disposto ribasso del prezzo, non potesse essere offerta una somma inferiore al prezzo base determinato alla stregua del valore stimato dal perito, senza poter tenere conto cioè di ribassi disposti a seguito di esperimenti di vendita infruttuosi (così Cass., 14 aprile 2011, n. 8731).

Nel descritto ordito normativo, come interpretato dal giudice della nomofilachia, la convenienza economica dell’assegnazione per il creditore si esauriva, nella ordinarietà dei casi, con il compimento del primo tentativo di vendita, dacchè nella ipotesi (come è noto, frequentissima) di ulteriori esperimenti di vendita a prezzo ribassato (e salvo che il ribasso non fosse conseguente ad una nuova perizia di stima) il controvalore di cui doveva farsi carico il creditore istante in assegnazione era superiore all’importo al quale taluno (ed anche lo stesso creditore, cui non è vietato formulare offerte di acquisto) poteva rendersi aggiudicatario del bene.

Proprio su questo aspetto (che rappresentava la causa prima del sostanziale abbandono nella pratica del ricorso all’assegnazione) è intervenuto il d.l. n. 83 del 2015 novellando l’art. 589 c.p.c. nel senso che, fermo il limite sancito in linea generale (cioè per ogni tipologia di espropriazione) dall’art. 506 c.p.c., l’istanza deve ora contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore “al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata”: per effetto della modifica, dunque, il valore dell’assegnazione non resta ancorato a quello di stima ma “segue” quello della vendita e si correla ai ribassi eventualmente disposti per tentativi di vendita successivi al primo.

Il medesimo legislatore del 2015 ha, tuttavia, significativamente riscritto anche il sistema della vendita senza incanto: tra le varie innovazioni, principale rilevanza assume la introduzione - ispirata all’esigenza di incrementare la convenienza delle vendite coattive ed allargare così la platea dei potenziali acquirenti-, della cd. offerta minima di acquisto (definita, tra gli operatori, offerta outlet), ovvero la possibilità di formulare offerte (e, ricorrendo altre condizioni, di rendersi aggiudicatari del cespite) per un importo inferiore – ma di non oltre un quarto - rispetto al prezzo indicato nell’ordinanza di vendita.

Con le modifiche degli artt. 572 e 573 del codice di rito sono state poi disciplinate (non senza aporie o difetti di coordinamento con le immutate disposizioni degli artt. 590, comma primo, e 591, comma terzo, c.p.c.) le possibili interferenze tra l’istanza di assegnazione e le offerte di acquisto nella vendita senza incanto.

In estrema sintesi, nell’attuale impianto normativo, il giudice dell’esecuzione (o il professionista delegato, cui il compimento di tale attività viene normalmente deferito ai sensi dell’art. 591bis, terzo comma, n.7, c.p.c.) provvede sulla istanza di assegnazione nell’ambito dell’esperimento di vendita e dispone l’assegnazione nel caso in caso di mancanza di offerte di acquisto oppure  in caso di offerta di acquisto (l’unica, la migliore, la prima o quella risultante dalla gara) inferiore al prezzo base fissato per quell’esperimento nell’ordinanza di vendita.

In altri termini, nell’ipotesi in cui sia stata presentata un'unica offerta minima (ossia inferiore al prezzo base, ma di non oltre un quarto) oppure nell’ipotesi in cui siano presentate plurime offerte minime e la migliore di queste (determinata all’esito di gara ovvero, in caso di gara non esperita, secondo i criteri di cui all’art. 573, commi secondo e terzo, c.p.c.) non eguagli (o non superi) il prezzo base indicato nell’ordinanza di vendita, la domanda di assegnazione proposta dal creditore è (non soltanto ostativa alla ma) preferita rispetto all’aggiudicazione all’offerente, in quanto maggiormente conveniente.

Attraverso l’assegnazione (necessariamente parametrata, come detto, al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per il quale è presentata) derivano infatti, in tali situazioni, risultati economicamente più soddisfacenti rispetto ad una eventuale aggiudicazione (ad un importo inferiore al prezzo base), con vantaggio sia per il ceto creditorio ma anche per il debitore, che consegue così una esdebitazione in misura maggiore.

Sulla scorta dell’analisi della descritta disciplina, la dottrina ha attribuito all’assegnazione forzata, nel nuovo assetto, una funzione di “scudo” rispetto alle offerte di natura speculativa, cioè uno strumento di cui il creditore può avvalersi per evitare l’aggiudicazione all’offerente minimo o comunque inferiore alla soglia del prezzo base, salvaguardando in tal modo una maggiore satisfattività della fase liquidatoria latamente intesa.

Le esposte considerazioni consentono di offrire, con sufficiente tranquillità, risposta negativa al quesito sulla ammissibilità di una istanza di assegnazione con offerta di un importo pari alla offerta minima (o comunque inferiore al prezzo base) stabilita per l’esperimento di vendita.

Depongono, in tal senso, argomenti letterali e sistematici: per un verso, la possibilità di offerte inferiori al prezzo base di vendita è specificamente riferita dagli artt. 572  e 573 c.p.c. alle sole offerte di acquisto nella vendita senza incanto; d’altro canto, ammettere istanze di assegnazioni per importi inferiori al prezzo base di vendita determinerebbe lo stravolgimento dei criteri di valutazione comparativa delle stesse rispetto alle offerte di acquisto delineato dal legislatore.

Nella vicenda illustrata con il quesito, l’istanza di assegnazione va pertanto dichiarata inammissibile.

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