L'esperto risponde alla domanda:
Espropriazione immobiliare. Bene stimato in duecentomila euro, messo in vendita (dopo vari esperimenti infruttuosi) ad euro centomila, con offerta minima a settantacinquemila. Il creditore procedente ipotecario di primo grado (unico creditore nell’esecuzione) propone istanza di assegnazione al prezzo di stima. In sede di esperimento di vendita, risultano presentate plurime offerte; svolta la gara, la maggiore offerta supera il prezzo base di asta (100.000 euro) ma non il valore indicato dal creditore istante in assegnazione (200.000 euro). In questo caso il giudice (o il professionista delegato) cosa fa? Assegna al prezzo di 200.000 euro o aggiudica al maggior offerente per un importo comunque inferiore a 200.000 euro?
L’assegnazione forzata costituisce una modalità di svolgimento della fase liquidativa (e di soddisfazione del ceto creditorio) alternativa rispetto all’aggiudicazione: mentre quest’ultima si struttura attraverso un’offerta di acquisto e il versamento del relativo prezzo (ricavato da distribuirsi successivamente, in uno alle ulteriori poste dell’attivo, tra i creditori), con l’assegnazione si verifica l’attribuzione diretta della titolarità del diritto pignorato ad uno dei creditori (che ne abbia fatto rituale istanza) per un controvalore determinato dalla legge, con versamento soltanto eventuale di un conguaglio.
Con le riforme del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132) e del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (convertito nella legge 30 giugno 2016, n.119), sono state apportate profonde innovazioni all’assegnazione, finalizzate a “rivitalizzare” l’istituto, ovvero ad incentivarne il concreto utilizzo nella prassi, nella prospettiva della maggiore efficacia delle procedure di espropriazione.
Con riferimento al quesito proposto, le modifiche che interessano sono quelle riguardanti l’entità del controvalore (il cd. prezzo dell’assegnazione) nonchè le possibili interazioni tra offerte di acquisto ed istanza di assegnazione.
In particolare, modificando il previgente disposto che correlava il valore minimo dell’assegnazione al “prezzo determinato a norma dell’articolo 568” (e cioè a dire al prezzo base determinato alla stregua del valore stimato dal perito, senza tener conto di ribassi disposti a seguito di esperimenti di vendita infruttuosi: Cass., 14 aprile 2011, n. 8731), l’attuale formulazione dell’art. 589 c.p.c. prevede due distinti criteri di determinazione della misura minima del valore dell’assegnazione, la quale deve essere (a pena di inammissibilità dell’istanza) di importo non inferiore nè alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore rispetto all’offerente né “al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata”.
Per effetto della novella, il valore minimo dell’assegnazione non resta dunque ancorato a quello di stima ma “segue” quello della vendita e si adegua ai ribassi eventualmente disposti per tentativi di vendita successivi al primo.
Il menzionato d.l. n. 83 del 2015 ha, tuttavia, significativamente riscritto anche il sistema della vendita senza incanto: tra le varie innovazioni, principale rilevanza assume la introduzione -ispirata all’esigenza di incrementare la convenienza delle vendite coattive ed allargare così la platea dei potenziali acquirenti- della cd. offerta minima di acquisto (definita, tra gli operatori, offerta outlet), cioè a dire la possibilità di formulare offerte (e, ricorrendo altre condizioni, di rendersi aggiudicatari del cespite) per un importo inferiore – ma di non oltre un quarto - rispetto al prezzo indicato nell’ordinanza di vendita.
Con le modifiche degli artt. 572 e 573 del codice di rito sono state poi disciplinate (non senza aporie o difetti di coordinamento con le immutate disposizioni degli artt. 590, comma primo, e 591, comma terzo, c.p.c.) le possibili interferenze tra l’istanza di assegnazione e le offerte di acquisto nella vendita senza incanto.
In estrema sintesi, nell’attuale impianto normativo, il giudice dell’esecuzione (o il professionista delegato, cui il compimento di tale attività viene normalmente deferito ai sensi dell’art. 591bis, terzo comma, n.7, c.p.c.) provvede sulla istanza di assegnazione solo nell’ambito dell’esperimento di vendita e dispone l’assegnazione nel caso in caso di mancanza di offerte di acquisto oppure in caso di offerta di acquisto (l’unica, la migliore, la prima o quella risultante dalla gara) inferiore al prezzo base fissato per quell’esperimento nell’ordinanza di vendita.
In altri termini, nell’ipotesi in cui sia stata presentata un'unica offerta minima (ossia inferiore al prezzo base, ma di non oltre un quarto) oppure nell’ipotesi in cui siano presentate plurime offerte minime e la migliore di queste (determinata all’esito di gara ovvero, in caso di gara non esperita, secondo i criteri di cui all’art. 573, commi secondo e terzo, c.p.c.) non eguagli (o non superi) il prezzo base indicato nell’ordinanza di vendita, la domanda di assegnazione proposta dal creditore è (non soltanto ostativa alla ma) preferita rispetto all’aggiudicazione all’offerente, in quanto maggiormente conveniente.
Sulla scorta dell’analisi della descritta disciplina, la dottrina ha attribuito all’assegnazione forzata, nel nuovo assetto, una funzione di “scudo” rispetto alle offerte di natura speculativa, cioè uno strumento di cui il creditore può avvalersi per evitare l’aggiudicazione all’offerente minimo o comunque inferiore alla soglia del prezzo base, salvaguardando in tal modo una maggiore satisfattività della fase liquidatoria latamente intesa.
Assai problematica è la vicenda, prospettata nel quesito, del concorso tra un’offerta (l’unica, la migliore, la prima o quella risultante dalla gara) di importo superiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita e un’istanza di assegnazione formulata per un valore (non già minimo bensì) di entità superiore al prezzo dell’offerta.
Sulla questione, non espressamente regolata dal codice di rito e di recente emersione (in quanto generata dalle illustrate novelle di pochi anni fa) si rinviene un -a quanto consta- unico precedente giurisprudenziale, costituito da un’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Udine del 15 luglio 2017.
Con detta pronuncia, si è attribuita preferenza alla istanza di assegnazione (denegando la aggiudicazione) sulla base di una duplice ratio decidendi: per un verso, si è ritenuta meritevole di tutela la posizione del debitore esecutato (il quale “ha diritto a veder vendere il proprio bene al prezzo più alto che sia possibile ricavare onde ridurre i propri debiti nei confronti dei creditori”) rispetto a quella degli offerenti (“i quali sono terzi rispetto al processo esecutivo”); d’altro canto, si è equiparata l’istanza di assegnazione ad una offerta di acquisto, con la conseguenza che “per individuare la migliore offerta ai sensi dell’art. 573 c.p.c. il GE deve inevitabilmente considerare anche la proposta di assegnazione del creditore procedente e preferirla a quella del terzo offerente ove superiore”.
Un diverso avviso ha espresso la dottrina (in special modo CRIVELLI, La disciplina dell’offerta e dell’istanza di assegnazione nell’era della telematica, leggibile al seguente link: https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2017/12/la-disciplina-dellofferta-e-dellistanza-di-assegnazione-nellespropriazione-immobiliare-con-particolare-riferimento-alle-loro-interazioni), fortemente critica sulla assimilazione tra istanza di assegnazione ed offerta di acquisto e sulla preminenza attribuita agli interessi del debitore esecutato a scapito delle ragioni del soggetto effettivamente salvaguardato dal legislatore nella procedura espropriativa, individuato nell’aggiudicatario (e, prima ancora, nell’offerente e nel soggetto interessato all’acquisto).
In questa prospettiva, valenza determinante ai fini della soluzione del problema riveste il tenore letterale dell’art. 572, comma secondo, e dell’art. 573, commi secondo e quarto, c.p.c..
In ipotesi di unica offerta di acquisto, la prima disposizione testè citata prevede che “se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta”; specularmente, in situazione di pluralità di offerte, l’art. 573 c.p.c. sancisce che il giudice procede all’assegnazione quando il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima sia “inferiore al valore dell’ immobile stabilito nell’ordinanza di vendita”.
In ambedue i casi, dunque, la formulazione testuale (in specie, l’utilizzo della locuzione “senz’altro”) sembra imporre al giudice dell’esecuzione (o al professionista delegato), senza margini di discrezionalità, la scelta in favore dell’aggiudicazione ogni qualvolta il prezzo offerto abbia (quantomeno) pareggiato l’importo del prezzo base stabilito con l’ordinanza di vendita, considerando l’istanza di assegnazione evenienza ostativa soltanto all’accoglimento di offerte di acquisto speculative (cioè per importo inferiore al prezzo base).
Il pur apparente contrasto con il principio della massimizzazione del risultato economico dell’espropriazione si giustifica, secondo questa opinione, con la salvaguardia delle ragioni dell’offerente – aggiudicatario (da anteporre a quelle del debitore esecutato) e con la inesistenza di lesione per il creditore, potendo questi liberamente scegliere tra formulare istanza di assegnazione (assoggettandosi al relativo regime) e proporre offerta di acquisto (così potendo partecipare alla gara e rendersi aggiudicatario, ma subendo l’impossibilità di compensazione con il proprio credito).
Alla luce delle esposte considerazioni, la risposta al quesito non può essere espressa in termini netti e categorici, essendo la stessa aperta alla possibili soluzioni configurate, ambedue fondate su argomenti egualmente plausibili e giuridicamente validi.