L'esperto risponde alla domanda:
Un mio assistito ha partecipato ad una gara, dalla quale è stato escluso. Abbiamo richiesto che venisse indicata a verbale la motivazione dell'esclusione e ne abbiamo richiesto copia al delegato, il quale ci ha negato la copia adducendo che avrebbe dovuto richiedere al giudice l’autorizzazione a fornirla. Secondo voi ciò è legittimo o il delegato ha agito al di fuori delle regole?
Ai sensi dell’art. 591-bis, comma 5, c.p.c. “Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.”.
Il successivo art. 591-bis, comma 6, c.p.c. stabilisce che “Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.”.
In caso di vendita telematica sincrona e sincrona mista, l’art. 23 D.M. 32/2015 stabilisce che “Per la redazione del verbale, il giudice o il referente della procedura può utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni. I predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice o al referente della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate”.
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Sotto l’egida dell’art. 591-bis c.p.c. introdotto dalla legge n. 302 del 1998, era controversa la natura giuridica del verbale redatto dal professionista delegato, ufficio che, all’epoca, poteva essere ricoperto soltanto da un notaio
Più precisamente, ci si chiedeva se il verbale dovesse essere considerato mero atto processuale oppure se si trattasse di atto soggetto (anche) alla Legge Notarile e sottoposto, conseguentemente, all’annotazione nel repertorio degli atti tra vivi del Notaio (art. 62 comma 1°) e alle modalità di conservazione nella raccolta degli atti notarili (artt. 61 e 66). In altri termini: per una prima tesi, il Notaio delegato doveva muoversi all’interno del subprocedimento delegatogli come il Giudice delegante, di questi mutuando tutte le forme; per la seconda, una volta ricevuta la delega il Notaio era tenuto al rispetto delle norme dettate a regolamentare la funzione notarile, conformemente a quanto prescritto dalla Legge Notarile (sul tema, v. Trib. Reggio Emilia, sentenza del 15/12/2005, in Rivista del Notariato, 2006, n. 6, pagg. 1554 ss.).
La scelta tra le due tesi alternative non era affatto indifferente.
Optando per la seconda, il Notaio doveva redigere il verbale di incanto secondo la (rigorosa) forma propria degli atti regolati dalla Legge Notarile e conservare l’originale nella raccolta dei propri atti, sottoponendolo, con questi ultimi, all’ispezione biennale; inoltre, l’atto era da reputarsi assoggettato ad imposta di bollo e il Notaio era tenuto a rilasciarne copia come per qualsiasi atto dallo stesso conservato.
Secondo la prima opzione, invece, il verbale doveva avere la forma di un vero e proprio verbale di udienza, da conservare nel fascicolo di causa, e le copie eventualmente occorrenti potevano essere rilasciate secondo la forma prevista per il rilascio di copie di documenti di causa; il verbale, poi, non scontava l’imposta di bollo (assolta in modo forfettario con l’iscrizione a ruolo del processo), non necessariamente doveva essere inserito tra gli atti conservati dal Notaio delegato e, conseguentemente, non era sottoposto all’ispezione del Conservatore dell’Archivio Notarile e del Presidente del Consiglio Notarile.
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Alla luce dell’attuale quadro normativo – e, cioè, dopo che nel 2006 sono stati chiamati a svolgere le funzioni di professionista delegato anche avvocati e commercialisti – l’opinione decisamente maggioritaria qualifica il verbale delle operazioni di vendita alla stregua di atto processuale in senso stretto, che racchiude non un negozio giuridico ma solo un atto di constatazione dei fatti occorsi davanti al professionista (del resto, è impensabile che il legislatore abbia voluto dettare diverse discipline del verbale a seconda della professione svolta dal delegato).
La riconduzione del verbale delle operazioni nella categoria degli atti processuali (che trova ulteriore conferma nella disposizione del comma 6 dell’art. 591-bis c.p.c., secondo cui “Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato”, senza alcun riferimento ai comparenti, che invece devono essere indicati nell’atto notarile) e l’impossibilità di un’estensione indifferenziata a tutti i delegati della legge notarile comporta, sul piano pratico-operativo:
1) l’ammissibilità di una redazione del verbale non contestuale, sia pur entro breve termine dalla conclusione delle operazioni oggetto di verbalizzazione (Cass., 22 aprile 1986, n. 2826: “Con riguardo al processo esecutivo (come di ogni altro procedimento giurisdizionale) la validità del processo verbale, che documenta il compimento di determinati Atti della procedura, postula la formalizzazione e la sottoscrizione del documento da parte degli organi che ne sono oggettivamente autori, ma non anche una relazione di necessaria contestualità o di immediata consecutività tra il compimento dell'atto e la sua verbalizzazione e sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere. Pertanto non è affetto da nullità l'atto processuale (nella specie, gara per l'aumento del sesto ed aggiudicazione) il cui verbale sia stato redatto o sottoscritto dopo un certo tempo dall'avverarsi dell'atto, né lo stesso può essere impugnato con querela di falso ove non sia contestata la sua corrispondenza alla effettiva realtà processuale, né la sua debita provenienza.”);
2) l’inapplicabilità ad avvocati e commercialisti delle disposizioni della legge notarile, che prevedono l’obbligo di porre a repertorio gli atti e che prescrivono specifiche modalità per la loro conservazione.
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Quanto al rilascio di copia (anche autentica) del verbale delle operazioni di vendita (questione che è oggetto del quesito) si rileva che l’art. 591-bis, c.p.c. dispone che “tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria ... o dal cancelliere ... sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma”.
La norma è sufficientemente ampia da attribuire al professionista delegato – in relazione alle operazioni di vendita oggetto della delega – le stesse funzioni ricoperte dal cancelliere e, dunque, anche quelle di rilascio delle copie degli atti del sub-procedimento.
Al delegato spetta, dunque, ex lege (e senza necessità di specifica autorizzazione del giudice) il compito di consentire (e anche di limitare) l’accesso al fascicolo a coloro che siano parti del processo esecutivo o che vantino un interesse attuale e concreto connesso con la procedura in corso, in mancanza del quale deve essere impedito di accedere al fascicolo d’ufficio e anche di ottenere dal delegato informazioni sull’andamento del procedimento.
Così, le parti della procedura esecutiva – cioè, l’esecutato, il debitore (se diverso dall’esecutato), il creditore procedente e i creditori intervenuti – hanno diritto di accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio: possono esaminarli e ottenerne copia, ma – si ritiene – non prelevarli dal fascicolo, né portarli con sé fuori dallo studio del delegato.
L’aggiudicatario dell’immobile ha certamente diritto di accedere al verbale di vendita e di ottenerne una copia dal delegato (che si sostituisce al cancelliere).
Lo stesso deve dirsi con riguardo agli offerenti – sia che risultino ammessi alla gara, sia che ne siano stati esclusi – posto che la verifica del rispetto delle regole della gara (in proposito, vedi Cass. 9255/2015 e Cass. 24570/2018) corrisponde al diritto di impugnare gli atti del delegato col reclamo ex art. 591-ter c.p.c. o i conseguenti atti esecutivi del giudice dell’esecuzione con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
L’esigenza di rendere disponibile il verbale della gara è ancor più rilevante nelle vendite telematiche: difatti, l’offerente non conosce l’identità degli altri partecipanti (celati sotto uno pseudonimo identificativo), né ha modo di esaminare la regolarità delle loro offerte al momento dell’apertura delle “buste telematiche”; è evidente, dunque, che eventuali impugnazioni (e anche solo la valutazione circa la loro proponibilità) presuppongono la disponibilità dei dati che il gestore deve trasmettere al professionista per la redazione del verbale (“un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate”).