L' esperto risponde

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Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. Termine per notifica del ricorso e del decreto Perentorietà Tardiva notificazione Conseguenze

L'esperto risponde alla domanda:

Nell'ambito di un procedimento d'espropriazione immobiliare, entro i termini di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., veniva ritualmente depositato ricorso in opposizione all'esecuzione e ciò il giorno prima che venisse celebrata l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c.

In udienza, preso atto del ricorso in opposizione, il creditore procedente e quello intervenuto prendevano posizione a verbale su alcune fattispecie proprie dell'opposizione; all'esito, il giudice concedeva, in calce al verbale, termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto ai predetti, nonostante avessero già avuto conoscenza formale dell'opposizione, fissando altresì termine per la trattazione. Il debitore opponente, tuttavia, procedeva ad effettuare l'attività di notificazione oltre il termine concesso, sebbene, per le parti opposte, vi fosse ancora congruo margine temporale per il deposito di memorie difensive.

Si chiede quali siano le conseguenze di tale tardiva attività di notificazione, in termini di inammissibilità del ricorso ovvero di sanabilità del vizio, avendone le parti avuto conoscenza formale come da difese formulate al verbale, ed in ogni caso per il raggiungimento dello scopo (avendo depositato memorie) ovvero, ancora, se possa essere concesso nuovo termine, non essendo stata omessa del tutto la predetta attività.

Inoltre, non essendo ancora decorso il termine di cui all'art. 569 c.p.c., una eventuale pronuncia di inammissibilità in rito, renderebbe improponibile un nuovo analogo ricorso, pur non essendosi ancora consumato il diritto di azione dell'opponente?

Ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., quando è proposta opposizione all’esecuzione il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza per la discussione dell’istanza di sospensione (se proposta) e per le attività prodromiche all’introduzione del giudizio di merito, nonché il termine per la notifica del ricorso e del decreto stesso.

Sia il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, sia quello dato all’udienza per l’introduzione del merito sono espressamente qualificati come perentori.

Il rigore codicistico è stato ulteriormente inasprito dal D.L. 3/5/2016, n. 59, convertito dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119, posto che il vigente art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. (applicabile ai procedimenti iniziati successivamente all’entrata in vigore – in data 3/7/2016 – della legge di conversione del decreto) sanziona con l’inammissibilità la proposizione dell’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. in un momento processuale successivo all’emissione dei provvedimenti coi quali è disposta la vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c. (nella espropriazione immobiliare), sempreché l’opponente non alleghi e dimostri circostanze sopravvenute fondanti l’opposizione o altri eventi tali da rendere incolpevole la decadenza dalla facoltà di avanzare la doglianza ex art. 615 c.p.c.

§§§

Soffermandosi sulle conseguenze della mancata o tardiva (oltre il termine perentorio) notificazione del ricorso e del decreto – in violazione dell’art. 615, comma 2, c.p.c. – si rileva che in passato la giurisprudenza aveva ritenuto che l’omesso rispetto del termine comportasse l’improcedibilità (o comunque un provvedimento in rito) relativamente alla fase sommaria, ma non impedisse la trattazione del merito dell’opposizione introdotto entro il termine ex art. 616 c.p.c.): “In tema di opposizione agli atti esecutivi, in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell’esecuzione, ove non sussistano i presupposti per una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la perentorietà del termine di cui all’art. 618, comma 1, c.p.c., né può pronunciare l’inammissibilità dell’opposizione, ma, dichiarata definita la fase sommaria, deve assegnare “in ogni caso” un termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito, in quanto l’inosservanza del primo termine è rilevante solo ai fini della fase sommaria, non potendo precludere che sull’azione di opposizione agli atti debba aver luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito.” (Cass., 6/10/2016, n. 20018, relativa ad opposizione agli atti esecutivi ma con principio applicabile anche all’opposizione all’esecuzione).

Più recentemente, la Suprema Corte ha statuito quanto segue: “… l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione … e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi … Altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, e/o 618, comma 1, c.p.c., dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso (in particolare, l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva - non potrà che essere dichiarata a sua volta improponibile).” (Cass., 11/10/2018, n. 25170).

Perciò, secondo il più recente orientamento, l’opposizione all’esecuzione sarebbe destinata alla improcedibilità anche nella fase di merito.

Tuttavia, con specifico riguardo alla vicenda illustrata nel quesito, si rileva che:

– secondo un precedente di legittimità, non occorre alcuna notificazione quando l’opposizione è proposta in udienza alla presenza dei procuratori delle controparti (Cass., 16/1/2003, n. 571: “Il giudizio di opposizione all’esecuzione a processo esecutivo iniziato, è ritualmente introdotto anche oralmente in istanza, ed anche – perciò – se il relativo ricorso non sia stato notificato personalmente alla parte ed il creditore ne abbia avuto conoscenza attraverso il suo procuratore; ciò sia in quanto l’opposizione può essere proposta senza l’osservanza della forma stabilita dall’art. 615, cod. proc. civ. – quando tra le parti si è instaurato il contraddittorio sull’oggetto dell’opposizione e la parte contro cui è proposta è stata messa in condizione di difendersi – sia in quanto essa introduce un giudizio su di una questione incidentale, cosicché il potere di rappresentanza attribuito dal creditore procedente al difensore, in mancanza di limitazione, lo abilita a rappresentarla anche in questo giudizio di cognizione ed a ricevere per la stessa l’atto che lo instaura (Nella specie, concernente un’espropriazione presso terzi, l’opposizione era stata proposta oralmente all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo nella quale era presente il procuratore costituito per il creditore procedente, che aveva preso cognizione dei motivi dell’opposizione e del provvedimento con il quale l’opponente era stato invitato a formalizzare l’opposizione previa iscrizione a ruolo ed era stata altresì fissata l’udienza per la trattazione)”);

– se non è spirato il termine decadenziale per la proposizione dell’opposizione, proprio la recente decisione di Cass. 25170/2018 prevede che possa “essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso”; infatti, non si è verificata la consumazione del potere di proporre opposizione (effetto che potrebbe derivare dal giudicato di merito sulla contestazione proposta).

Alla luce di queste ultime considerazioni, o l’instaurazione del contraddittorio è validamente avvenuta nella fase endoesecutiva in conseguenza della trattazione del ricorso alla successiva udienza oppure il ricorrente è ancora in tempo (se non sono stati dati i provvedimenti ex art. 569 c.p.c.) per riproporre l’opposizione (e sembra questa la soluzione da suggerire prudenzialmente).

 

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