L'esperto risponde alla domanda:
Può un comproprietario al 50% “in comunione dei beni” (coniuge del debitore) partecipare a un’asta giudiziaria dove si sottopongono immobili pignorati al debitore? Se sì, dovrà disporre del 100% del prezzo-base dell’asta per comprare l’immobile o solo del 50%?
L’unico precedente di legittimità che si è specificamente occupato della partecipazione del coniuge in comunione legale alla vendita forzata risale al 1982: “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione dell’art. 579 cod. proc. civ. denegativa per il debitore esecutato dalla legittimazione di fare offerte all'incanto - che non integra un divieto dell'acquisto da parte del debitore - costituendo norma eccezionale rispetto alla "regola" stabilita dallo stesso art. 579 per la quale la legittimazione all'offerta compete ad "ognuno", non può trovare applicazione analogica per altre ipotesi od a altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con riguardo al coniuge del debitore - ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ. - sicché questi rientrando nell'ampia e onnicomprensiva categoria delineata dal richiamato art. 579 cod. proc. civ., è ammesso a fare offerte per l'incanto ed offerta di aumento del sesto dopo la aggiudicazione, senza che rilevi il fatto che, per volontà della legge, l'effetto traslativo del bene - operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario - si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato.” (Cass., 2/2/1982, n. 605).
Nonostante la chiarezza della decisione, è lecito dubitare che il principio possa trovare tuttora applicazione.
Difatti, la menzionata decisione risale ad epoca antecedente le pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 311 del 1988) e della stessa Corte di Cassazione (in tema di espropriazione forzata del bene in comunione legale, vedi Cass., 14/3/2013, n. 6575) che hanno definito la comunione legale come “proprietà solidale” (in cui il cespite appartiene ad entrambi i coniugi al 100%) e hanno tratto, tra le varie conseguenze, l’esigenza di un pignoramento del bene per l’intero, con esecuzione condotta in danno di entrambi i coniugi (numerose altri effetti derivano dalla configurazione teorica della comunione legale come istituto ontologicamente diverso dalla comunione ordinaria, ma non è questa la sede per approfondirli).
La ricostruzione dogmatica della comunione legale come “proprietà solidale” comporta che:
- il pignoramento di una quota del bene non è configurabile e l’esecuzione si deve necessariamente svolgere sul 100% del cespite;
- il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato;
- l’espropriazione contro questo non è retta dalle regole ex artt. 602 ss. c.p.c. e, perciò, non può essere invocata la disposizione dell’art. 604, comma 1, c.p.c. (che esclude l’applicazione dell’art. 579 c.p.c.).
In base a tali presupposti, la partecipazione alla vendita giudiziaria da parte del coniuge non debitore determinerebbe – oltre all’automatico riacquisto (ex art. 177 c.c.) del cespite (al 100%) da parte dell’esecutato stesso – il trasferimento dell’intero bene dagli esecutati agli esecutati stessi dietro versamento del prezzo di aggiudicazione ed è esattamente ciò che l’art. 579 c.p.c. proibisce.
In altri termini, sarebbe lo stesso coniuge debitore a partecipare alla gara e nemmeno potrebbe parlarsi di “vendita” (con conseguente fuoriuscita dal patrimonio in comunione del prezzo versato, come postula Cass. 6575/2013) posto che venditori e acquirenti coinciderebbero.
La questione è, perciò, assai dubbia e, in assenza di precedenti recenti, appare opportuno suggerire al professionista delegato di rimettere preventivamente ogni decisione sull’ammissibilità dell’offerta al giudice dell’esecuzione (con le forme dell’art. 591-ter c.p.c.).