L' esperto risponde

Distribuzione del ricavato

Spese della divisione endoesecutiva Prededuzione nel riparto del giudizio divisionale o collocazione privilegiata nel riparto della procedura -

L'esperto risponde alla domanda:

Gli onorari del legale che, per conto del creditore procedente nella esecuzione immobiliare, ha avviato il procedimento di divisione endoesecutiva devono essere inseriti in prededuzione nel riparto in sede di divisione o si recuperano in sede di riparto nella procedura esecutiva ex art. 2270 c.c. unitamente agli onorari della procedura esecutiva?

 Il giudizio di scioglimento della comunione “non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito” (Cass. 1665/2017).

Infatti, solitamente il giudizio di divisione (anche endoesecutiva) si conclude con l’accordo delle parti sul progetto divisionale e con l’ordinanza che lo dichiara esecutivo.

L’ordinanza conclusiva del processo divisionale non può contenere la liquidazione delle spese legali sostenute dalla parte attrice.

Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza (salvo il potere di compensazione, totale o parziale, a norma dell’art. 92 c.p.c.) per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze e, cioè, attinenti a vicende processuali che, pur essendo inserite nel giudizio di divisione, sono state rivolte alla risoluzione di vere e proprie controversie incidentali conseguenti a determinati conflitti di interesse insorti fra i condividenti (tra le altre: Cass. 3083/2006; Cass. 22903/2013; Cass. 19577/2007; Cass. 7059/2002; Cass. 12949/1999).

Per ottenere la vittoria delle spese secondo il criterio di soccombenza, la parte interessata deve contestare il progetto di divisione (nel quale, come detto, le spese legali di un condividente non devono essere inserite) il che costringe il giudice a sciogliere la comunione con sentenza, contenente tra l’altro (e salva la facoltà di compensazione) la condanna alla rifusione dei costi del giudizio, da azionare contro il condividente soccombente.

In ogni caso, nel riparto da formare in ambito esecutivo le spese (anche legali) della divisione sostenute dal creditore-attore godono sicuramente – e indipendentemente da una loro liquidazione nel processo divisionale – del privilegio ex art. 2770 c.c. Si discute addirittura di una loro riconoscibilità in “prededuzione”, categoria non espressamente prevista nell’esecuzione individuale.

A seconda dell’opzione sull’ammissibilità della prededuzione nell’esecuzione forzata, nel riparto formato dal giudice dell’esecuzione le spese del giudizio divisionale:

- saranno prededucibili e da soddisfare con preferenza rispetto ai crediti ex art. 2770 c.c.

- oppure, qualora non si ammetta la prededuzione nell’espropriazione individuale, i costi della divisione godranno (come le spese dell’esecuzione stessa) del rango privilegiato ex art. 2770 c.c.

 

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