L' esperto risponde

Custodia

Incasso di canoni di locazione Esecutato soggetto IVA Adempimenti fiscali del delegato Fatturazione Fattura elettronica

L'esperto risponde alla domanda:

In caso di aggiudicazione di immobile all’asta, con debitore esecutato che è soggetto passivo Iva (nel caso trattasi di società di costruzione), al delegato spetta anche il compito di emissione della fattura. Come ci si deve comportare con l’introduzione, a partire dal 01.01.2019, dell’obbligo di emissione di fattura elettronica?

Sugli adempimenti fiscali del professionista delegato e del custode la normativa di riferimento è prevalentemente costituita dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in circolari o nei casi a questa sottoposti con quesiti, mancando una disciplina legislativa che riguardi le specificità di detti ausiliari.

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Con la Circolare Min. Finanze n. 6 del 17 novembre 1974, l’Amministrazione Finanziaria chiariva che, in tema di vendite giudiziarie, quando i beni oggetto della vendita sono provenienti da impresa, è dovuta l’IVA ed i soggetti incaricati dell’alienazione forzata (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto di vendite giudiziarie) hanno l’obbligo di emettere la fattura con l’addebito della relativa imposta sul valore aggiunto; copia della fattura, in uno all’importo del tributo riscosso, deve essere trasmessa all’impresa cedente (soggetto esecutato) la quale provvederà alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l’applicazione del tributo.

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Successivamente, in relazione ad una esecuzione immobiliare in cui i cespiti staggiti (capannoni industriali di proprietà di una società di capitali) erano stati precedentemente concessi in locazione, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito del custode giudiziario (con la Risoluzione n. 158/E dell’11 novembre 2005) affermando che:

– il pignoramento e l’affidamento in custodia dei beni non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà degli stessi (al debitore è solo impedito di disporre dei beni stessi e dei frutti che derivano dal suo godimento senza che detti cespiti escano dal suo patrimonio giuridico);

– il custode giudiziario agisce in sostituzione del debitore e, pertanto, è a tale soggetto che devono essere riferiti tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dai contratti di locazione;

– rimangono in capo al debitore esecutato gli obblighi prescritti dalla normativa sia in tema di IVA che di imposte dirette;

– il custode giudiziario è però obbligato ad emettere fattura in sostituzione del debitore esecutato, essendo tale formalità strettamente funzionale alla riscossione dei canoni locatizi e trasmetterla, insieme al tributo incassato, alla società esecutata che provvederà alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l’applicazione del tributo;

– in tutti i casi in cui non sia possibile rimettere l’importo del tributo incassato al soggetto esecutato (ad esempio, per la sua irreperibilità) il custode giudiziario è tenuto a corrispondere direttamente il tributo all’amministrazione finanziaria.

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“Corregge il tiro” la Risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 con cui l’Agenzia, per il precipuo scopo di tutelare gli interessi dell’erario, afferma che i medesimi obblighi di fatturazione e versamento del tributo spettano agli organi della procedura in ogni caso e non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente.

Pertanto, l’obbligo di versamento dell’imposta IVA incassata dalla vendita dell’immobile ricade sempre sul professionista delegato, a prescindere dal fatto che l’esecutato sia o meno irreperibile, garantendo così l’incasso dell’imposta da parte dell’Erario.

A tal proposito, con la Risoluzione n. 84/E del 19 giugno 2006, l’Agenzia delle Entrate, oltre a riconfermare gli adempimenti IVA a carico del professionista delegato, ha indicato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IVA.

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Ricapitolando, sono posti a carico del custode giudiziario e del professionista delegato i seguenti adempimenti:

a) Fatturazione.

b) Riscossione dell’imposta per conto del debitore esecutato esercente attività di impresa o di arte e professione.

c) Versamento dell’IVA.

d) Trasmissione all’esecutato della fattura e della delega di versamento dell’imposta.

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In relazione al primo di tali adempimenti è formulato il quesito.

Come noto, dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni (e prestazioni di servizi) effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo “elettroniche”, come prescritto dalla Legge di Bilancio 2018 sia per le cessioni (o le prestazioni) tra operatori IVA (Business to Business), sia per le cessioni/prestazioni da un operatore IVA verso un consumatore finale (Business to Consumer).

La fattura elettronica è un documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma digitale, che viene trasmesso attraverso la piattaforma Web dell’Agenzia delle Entrate, SDI (Sistema di interscambio).

Salve le esenzioni previste dalla normativa (che non riguardano il professionista delegato o il custode), se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, tale fattura si considera non emessa (con conseguenti sanzioni a carico del cedente e impossibilità di detrazione dell’IVA a carico del cessionario).

Le problematiche sottese al quesito riguardano la necessità, per il delegato o il custode, di emettere (e soprattutto di trasmettere) il documento per conto di un terzo senza essere né il cessionario destinatario della fattura, né un intermediario abilitato.

Possono prospettarsi, infatti, diverse ipotesi:

1)     Esecutato collaborativo: il delegato (o il custode) deve richiedere l’emissione della fattura al debitore, il quale provvederà alla redazione e trasmissione del documento fiscale, mentre al versamento dovrà procedere l’ausiliario (con grossi dubbi sulla facoltà di operare, su istanza dell’esecutato, eventuali compensazioni con l’IVA a credito)

2)     Esecutato non collaborativo, aggiudicatario (o locatario) soggetto IVA: lo stesso destinatario della fattura potrà emettere e trasmettere un’autofattura elettronica

3)     Esecutato non collaborativo: è l’ipotesi più complicata perché la fatturazione per conto di un terzo è solitamente compiuta dal destinatario della fattura stessa (o, dagli intermediari abilitati a ciò delegati dai propri assistiti), mentre il delegato (o il custode) è soltanto un “sostituto” (in realtà, tale qualifica non è attribuita dalla legge ma solo da prassi dell’Agenzia), i cui introiti per prestazioni professionali sono completamente estranei alla cessione (locazione) del cespite staggito (conseguentemente, sarebbe incongrua una fatturazione o autofatturazione da parte del professionista).

A tale ultimo riguardo, il C.N.D.C.E.C. ha formulato il seguente quesito:

Nell’ambito delle procedure Esecutive Immobiliari, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’assolvimento degli obblighi IVA di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell’imposta, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione) spetta al professionista delegato alle operazioni di vendita (v. ris. 16.05.2006, n. 62/E; ris. 21.04.2009, n. 102/E).

Si chiede di conoscere il canale telematico con il quale inviare il documento al SDI, atteso che il Professionista Delegato, non potendo utilizzare l’indirizzo telematico dell’Impresa Esecutata, ha a disposizione il solo canale telematico afferente il proprio Studio professionale, nel quale confluiranno, in ipotesi, sia le fatture emesse dal medesimo che quelle emesse per conto della Procedura Esecutiva, derivandone una discrasia fra liquidazioni periodiche dello Studio e dati acquisiti dell’Amministrazione Finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate ha dato le seguenti indicazioni:

Come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del contribuente, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione).

Il canale telematico di invio della FE a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, è solo un canale attraverso cui inviare le FE a SdI.

La risposta sembra lineare: il professionista delegato deve usare il proprio canale per la trasmissione della fattura elettronica emessa in nome e per conto dell’esecutato, senza che ciò comporti confusione tra la propria IVA (derivante dalle prestazioni professionali rese) e quella ritratta dalla vendita del bene pignorato.

Resta il dubbio che, in sede di verifica, il delegato possa essere chiamato a giustificare la discrasia tra le fatture emesse e quelle indicate nelle liquidazioni IVA.

Proprio per evitare di ingenerare confusione e per precostituirsi un adeguato supporto documentale da esibire in caso di contestazioni, è opportuno che la fattura elettronica indichi inequivocamente la circostanza che la stessa è emessa per conto dell’esecutato (riportando i relativi dati, ovviamente) e che la stessa sia contraddistinta da una numerazione autonoma e diversa (ad esempio, 1/ProcDelegata, 2/ProcDelegata, ecc.) rispetto a quella impiegata per lo studio professionale.

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