L' esperto risponde

Pignoramento

Immobiliare Bene in comunione legale concesso in ipoteca da entrambi i coniugi debitori Decesso di un coniuge Accettazione tacita dell’eredità -

L'esperto risponde alla domanda:

Il caso: coniugi debitori in solido e datori di ipoteca su immobile (in comunione legale) a garanzia del mutuo. Muore uno dei due (e la comunione legale si scioglie). La banca pignora il bene gravato di ipoteca limitatamente alla quota del 50% del coniuge superstite + la quota ereditata dal marito e trascrive per i 5/6; ma non c’è accettazione tacita di eredità.

I^ questione: va regolarizzato il titolo sulla quota ereditata altrimenti il pignoramento resta valido e procedibile solo sulla quota del 50% di proprietà?

II^ questione: l’ipoteca consentiva alla banca di aggredire il bene per intero anche agendo contro il solo coniuge superstite? Se sì, come correggere e/o integrare il pignoramento e la relativa trascrizione senza incorrere in problemi per la procedura già instaurata (ad es. facendo un pignoramento integrativo e chiedendo la riunione alla procedura già pendente)? In questo caso si eviterebbe il problema dell’accettazione tacita di eredità e si avrebbe il pignoramento (e la potenziale vendita) dell’intero, senza problemi di divisione o separazione di quota. Allo stato il GE ha invitato il creditore procedente a integrare con l’eventuale trascrizione di atti di accettazione tacita di eredità (o il riconoscimento della qualità di erede a mezzo di sentenza passata in giudicato con relativa trascrizione), entro la data di emissione dell’ordinanza di vendita.

 

Prima del decesso del coniuge debitore il creditore avrebbe potuto (e dovuto) aggredire il bene per l’intero, sia perché entrambi i debitori ne erano titolari, sia perché gli stessi avevano concesso ipoteca sul cespite.

La morte del coniuge MOGLIE scioglie automaticamente la comunione legale e ciò comporta la formazione di due masse, ciascuna pari alla metà del bene.

La prima di esse – 1/2 dell’immobile – appartiene al MARITO superstite.

La seconda metà, già di MOGLIE, è oggetto di successione ereditaria; dal quesito si evince che il lascito è devoluto per 2/3 (pari a 2/6 dell’intero immobile) a MARITO.

Per potersi affermare la regolarità del pignoramento – dalla quale dipende la proseguibilità della procedura – occorre che il creditore dimostri, mediante la documentazione ex art. 567 c.p.c., che il bene è pervenuto nella titolarità (formale) dell’esecutato dei beni staggiti (sul punto, diffusamente, Cass. 11638/2014).

Nella fattispecie, nessun problema si pone con riguardo alla quota di 1/2, mentre la mancanza di un’accettazione di eredità trascritta a norma dell’art. 2648 c.c. impone al creditore di agire in giudizio e di conseguire, prima che il giudice dell’esecuzione decida sull’istanza di vendita, una pronuncia (trascrivibile) che accerti l’intervenuto acquisto, per successione di MOGLIE, dei residui 2/6. In difetto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità succitata, il giudice dell’esecuzione dovrà respingere l’istanza di vendita con riguardo a detti 2/6 e la procedura potrà proseguire solo rispetto alla metà del bene la cui titolarità in capo a MARITO non è in discussione.

Il fatto che un’ipoteca gravante sull’intero immobile consentisse alla banca di aggredire il bene nella sua integralità non inficia le considerazioni sopra svolte.

Infatti, il diritto di sequela connaturato all’ipoteca comporta, comunque, che l’atto di pignoramento sia notificato (e poi trascritto) nei confronti dell’attuale proprietario del bene (come avviene anche quando l’esecuzione si svolge nei confronti del terzo proprietario ex artt. 602 ss.).

Conseguentemente, per poter assoggettare ad esecuzione l’intero il creditore ipotecario è pur sempre tenuto a:

-         far accertare in giudizio l’acquisto di MARITO per successione di MOGLIE con riguardo ai 2/6 del bene staggito

-         identificare gli eredi (non soltanto chiamati: devono aver accettato l’eredità) della residua quota di 1/6 e a notificare agli stessi il pignoramento.

Qualora i chiamati non abbiano accettato l’eredità, il creditore può avanzare istanza al Tribunale per la nomina di un curatore dell’eredità giacente; a questo dovrà essere notificato l’atto di pignoramento.

Quest’ultima considerazione vale anche con riguardo all’avviso ex art. 599 c.p.c. e all’atto introduttivo della divisione endoesecutiva: infatti, ai sensi dell’art. 600 c.p.c. dal pignoramento di beni indivisi (nel caso, quota di 1/2 o di 5/6) discende quale “naturale” conseguenza (Cass. 20817/2018) l’avvio del giudizio divisorio, che deve essere radicato tra gli attuali comproprietari del bene o nei confronti del curatore dell’eredità giacente.

 

 

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