L'esperto risponde alla domanda:
1) In caso di vendita forzata di bene di provenienza donativa, è opponibile all’aggiudicatario/acquirente la successiva sentenza ottenuta dai legittimari del donante di riduzione della donazione e di restituzione ex art. 563 c.c.? La anteriorità della trascrizione del pignoramento ha in questi casi una efficacia ex art. 2652 n. 8 c.c.?
2) L’opposizione alla donazione ex art 563 4° comma c.c., trascritta dopo il pignoramento, ha ugualmente un effetto sospensivo del termine ventennale entro il quale può essere domandata la riduzione della donazione e la restituzione del bene donato anche presso il terzo?
La risposta al quesito inerente alla prevalenza del legittimario pretermesso o leso da una donazione (vittorioso nell’azione di riduzione) sull’aggiudicatario nella procedura esecutiva iniziata prima della trascrizione della domanda richiede un breve riepilogo normativo.
Ai sensi dell’art. 2652 n. 8 c.c. “Se la trascrizione [della domanda di riduzione della donazione o delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima] è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.
A norma dell’art. 2915, comma 2, c.c. “Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.”.
In forza dell’art. 2919 c.c. “… Non sono … opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione”.
Dal combinato disposto degli artt. 2915 e 2919 c.c. si evince che, per effetto della “cristallizzazione giuridica del bene” derivante dal pignoramento, l’acquisto dell’aggiudicatario si rinsalda al pignoramento e che, dunque, l’inefficacia dell’atto dispositivo (art. 2913 c.c.) o del vincolo impresso (art. 2914 c.c.) o della trascrizione della domanda (art. 2915 c.c.) nei confronti del creditore procedente (o dell’intervenuto) giova anche all’aggiudicatario.
Resta da stabilire se la domanda di riduzione trascritta successivamente al pignoramento ma entro dieci anni dall’apertura della successione sia opponibile al creditore pignorante e se, dunque, il suo accoglimento possa inficiare anche la vendita giudiziaria nel frattempo compiuta.
In base a una prima ricostruzione, il pignoramento è equiparato all’acquisto a titolo oneroso ai fini dell’art. 2652 c.c., nella cui disciplina si inserisce: perciò, così opinando, l’accoglimento della domanda trascritta entro il decennio dalla morte del donante (o del de cuius) determinerebbe il travolgimento del pignoramento stesso e della vendita giudiziaria ad esso connessa.
Si ritiene preferibile, tuttavia, la soluzione ermeneutica che rinviene nell’art. 2915, comma 2, c.c. una norma speciale rispetto all’art. 2652 c.c. e che richiede ineludibilmente la previa trascrizione della domanda affinché il suo accoglimento possa prevalere sul pignoramento e sulla vendita forzata.
In altri termini, la sentenza pronunciata in esito a una domanda trascritta può considerarsi opponibile ai creditori all’indispensabile condizione che la relativa domanda giudiziale sia stata trascritta anteriormente al pignoramento il quale ha – in favore dell’aggiudicatario – un effetto di “prenotazione” della trascrizione della vendita (secondo una dottrina) o di “retrodatazione” degli effetti della vendita e dell'assegnazione all’atto introduttivo del processo esecutivo (secondo altra tesi).
Seguendo questa seconda opzione interpretativa, l’accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni – anche se trascritta nei registri immobiliari entro dieci anni dall'apertura della successione – non pregiudicherebbe la vendita forzata eseguita in virtù di un pignoramento trascritto nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda; risulterebbe poi inapplicabile l’art. 563 c.c.
Si segnala che non constano specifici precedenti giurisprudenziali.