L'esperto risponde alla domanda:
L’ammissione del debitore esecutato a Concordato Preventivo e/o alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ha una diretta ed immediata efficacia sospensiva e/o estintiva della procedura esecutiva in corso o è necessario un provvedimento ad hoc del GE? Quali conseguenze possono avere tali sopravvenuti provvedimenti sulle aggiudicazioni già effettuate e sugli atti della procedura già adottati?
In forza dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 12/1/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), “Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40 [per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza], dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio”.
L’art. 78 dello stesso D.Lgs. n. 14 del 2019 stabilisce che, con il decreto che dichiara aperta la procedura concordato minore, “il giudice … su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali”.
Le succitate norme trovano i loro omologhi rispettivamente
- nell’art. 168 Legge Fallimentare (“Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.”),
- nell’art. 10 Legge 27/1/2012, n. 3 (con il decreto di apertura della procedura di “accordo di composizione della crisi”, “il giudice … dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”)
- e negli artt. 12-bis, comma 2, e 12-ter, comma 1, della Legge n. 3 del 2012 (“Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano [del consumatore], il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”; “Dalla data dell'omologazione del piano [del consumatore] i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.”).
La giurisprudenza prevalente ha sinora ravvisato nell’improseguibilità derivante dall’avvio di una procedura concorsuale non già un definitivo arresto del processo esecutivo, bensì una sua temporanea sospensione, idonea a stabilizzarsi una volta che le soluzioni alternative all’espropriazione (concorsuale o individuale) siano state omologate.
Le norme del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (C.C.I.) subordinano l’improseguibilità (nei termini dianzi illustrati) della procedura esecutiva pendente ad una specifica istanza del debitore, rispetto alla quale non sembra potersi riscontrare una discrezionalità del giudice (in caso di domanda ammissibile).
Al contrario ai sensi dell’art. 168 L.F. la presentazione di una proposta concordataria (o di una domanda di “concordato in bianco”) determina ex se l’ “automatic stay” e, quindi, l’arresto della procedura individuale.
Nelle procedure per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3 del 2012 il legislatore distingue la fattispecie dell’accordo di composizione della crisi – nella quale il decreto di apertura contiene inevitabilmente il divieto di iniziare/proseguire esecuzioni individuali – da quella del piano del consumatore – dove l’effetto di improseguibilità consegue ex lege all’omologazione ma è soggetto a discrezionalità del giudice nella fase anteriore.
§§§
L’improseguibilità – temporanea o definitiva – della procedura esecutiva individuale sopraggiunta in un momento successivo all’aggiudicazione non può rilevare in danno dell’aggiudicatario e del legittimo affidamento di quest’ultimo sull’acquisto del bene.
In proposito si osserva che l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) stabilisce che “In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno interpretato la predetta norma affermando che fosse intento del legislatore, “quello di garantire il più possibile la stabilità dell'acquisto conseguito dal terzo nell'ambito del processo esecutivo” e che “Il legislatore, precisando che gli effetti dell'aggiudicazione – anche provvisoria, ma a maggior ragione se definitiva – restano fermi nei confronti degli aggiudicatari “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo”, ha inteso evidentemente ben sottolineare l'autonomia di quegli effetti, e dunque del diritto acquisito dall'aggiudicatario o dall'assegnatario, rispetto agli eventi che possano successivamente incidere sul corso del processo esecutivo” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 21110 del 28/11/2012).
Pertanto, anche in caso di definitiva improcedibilità dell’esecuzione, all’aggiudicazione avvenuta anteriormente all’inizio della procedura concorsuale (e agli effetti “sospensivi” che questa comporta, o per legge o per provvedimento giudiziale) deve seguire l’emissione del decreto di trasferimento.