L' esperto risponde

Pignoramento

Immobile Pignoramento “per difetto” Conseguenze - Trascrizione Termine per la formalità Anteriorità all’istanza di vendita Deposito della nota di trascrizione Termine.

L'esperto risponde alla domanda:

Errore sulla misura delle quote in titolarità, pignorate per difetto, tardività della trascrizione e della sua nota.

Per un contratto di mutuo fondiario rimasto inadempiuto, un istituto di credito ha sottoposto al vincolo dell'esecuzione forzata un immobile di proprietà, per diversi diritti e misure, dei due coniugi contitolari del rapporto contrattuale, divenuti entrambi debitori esecutati. In particolare, errando nella ricostruzione delle varie vicende successorie e negoziali, il procedente pignorava quote di esclusiva proprietà di uno dei coniugi per difetto, procedendo altresì a pignorare, non per l'intero e dunque per difetto, le rimanenti quote in comunione legale, ma frazionandole, nella misura della metà, per entrambi i coniugi.

Inoltre, procedeva a trascrivere il suddetto pignoramento, dopo oltre due mesi dal deposito dell'istanza di vendita e a depositare, solo a ridosso dell'udienza ex art. 569 c.p.c., la relativa nota (a distanza di oltre un anno dalla presentazione al Conservatore). Con opposizione agli atti esecutivi, si lamentava che, avendo la trascrizione la funzione di completare il pignoramento (Cass. 7998/2015), l'istanza di vendita non avrebbe potuto seguire il suo corso.

All'esito della discussione, il G.E. rigettava l'opposizione agli atti, innanzitutto qualificando come opposizione all'esecuzione, argomentando poi che, sebbene vi fosse un errore nell'esatta individuazione delle quote espropriate, il bene risultava essere stato pignorato per l'intero, essendo la comunione legale una comunione senza quote; riteneva inoltre che la trascrizione fosse stata richiesta nei termini, sebbene a distanza di due mesi dal deposito dell'istanza di vendita, e che il termine di cui al 557, II comma, non fosse applicabile alla nota di trascrizione.

La prima questione attiene alla misura del pignoramento.

L’art. 2912 c.c. statuisce che il pignoramento ha ad oggetto una «cosa principale», la quale deve essere pignorata nella sua unitarietà economico-funzionale, non essendo ammissibile un pignoramento che scinda tale integrità (ad esempio costituendo diritti reali minori oppure colpendo soltanto una parte del cespite del debitore).

In dottrina si osserva che «il pignoramento ha ad oggetto il diritto così come esso esiste ed è conformato nel patrimonio del debitore, avendo riguardo al bene nella sua preesistente identità economico-giuridica, non potendo costituire oggetto di esecuzione una parte rispetto al tutto, sia in termini fisici (ad esempio, solo alcuni vani di un appartamento, la cui identità giuridico-economica, impressa dal titolare, deve essere rispettata dal creditore) che giuridici (non potrebbe, ad esempio, pignorarsi solo una frazione della proprietà esclusiva spettante al debitore, creando forzosamente un regime di comproprietà, in quanto il processo esecutivo consente il trasferimento coattivo del diritto del debitore, ma non la creazione di diritti nuovi» (SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai degli incanti, in REF, 2003, 339).

In termini analoghi si è espressa la giurisprudenza di legittimità:

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013: «Il pignoramento può colpire solamente diritti già ontologicamente esistenti e non già costituirne di nuovi … Se un bene non è diviso in quote, non può il creditore pignorarne una quota soltanto, perché si attribuirebbe in tal modo al pignoramento una impossibile funzione di costituzione di diritti reali di contenuto o estensione prima insussistenti»

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4612 del 04/09/1985: «Non può il creditore frazionare col pignoramento un bene che, funzionalmente e giuridicamente, è un’unità indivisibile … un bene deve essere pignorato nella sua integrità economico-funzionale».

Il pignoramento “per difetto” è, dunque, invalido: lo strumento per denunciare tale invalidità è l’opposizione ex art. 617 c.p.c.; tuttavia, trattandosi di invalidità “radicale” rilevabile anche ex officio, si ritiene sufficiente anche una istanza esecutiva ex art. 486 c.p.c.

Diverso è il caso in cui il diritto effettivamente spettante al debitore abbia contenuto minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento (cosiddetto pignoramento “per eccesso”): l’atto esecutivo resta valido ed efficace limitatamente al diritto nella minore estensione o quota di cui l’esecutato sia titolare, alla duplice condizione che non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti (in precedenza inesistenti) sul bene staggito e che il creditore, annettendo espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, non insista per la vendita del diritto sul bene come da lui erroneamente individuato (Cass., 3/4/15, n. 6833); analogamente, la Suprema Corte (Cass.,  Sez. 3, Ordinanza n. 6576 del 14/03/2013) ha ritenuto valido, anche se riferito alla proprietà senza altre specificazioni, il pignoramento di un immobile edificato (compiutamente identificato come tale), anche se esso sia oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore.

Perciò – muovendo dal presupposto (indicato nel quesito) che il pignoramento abbia riguardato soltanto una quota del maggiore diritto di cui l’esecutato è titolare – il pignoramento “per difetto” in danno del coniuge deve reputarsi invalido e l’espropriazione non può progredire: in caso di rigetto dell’istanza esecutiva volta ad ottenere una declaratoria di improseguibilità dell’esecuzione, la circostanza deve essere fatta valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.

Lo stesso deve dirsi con riguardo al pignoramento per difetto del bene in comunione legale: ferma restando la necessità di aggredire per l’intero il cespite in comunione (Cass.,  Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013), è ovvio che – qualora i coniugi siano proprietari, in regime di comunione, di una quota del 50% di un immobile – il pignoramento debba riguardare tale diritto e non una quota inferiore.

§§§

La seconda questione alla trascrizione del pignoramento e al deposito della relativa nota.

Come noto, «Il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7998 del 20/04/2015).

La trascrizione, dunque, è necessaria per perfezionare il pignoramento nella sua particolare forma disciplinata dall'art. 555 c.p.c.

A rigore, il pignoramento dovrebbe essersi perfezionato prima del deposito dell’istanza di vendita; tuttavia, la succitata sentenza precisa che il termine di efficacia dell’atto di pignoramento previsto dall'art. 497 c.p.c. decorre dalla data di notificazione, sicché entro i successivi 45 giorni deve essere presentata l'istanza di vendita.

Conseguentemente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sinora formatasi, non è possibile affermare che la trascrizione debba necessariamente avvenire prima della scadenza del termine ex art. 497 c.p.c.

Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere un vizio procedimentale (costituito dall’anticipazione dell’istanza di vendita rispetto alla trascrizione del pignoramento immobiliare), lo stesso dovrebbe essere denunciato con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; in proposito, si osserva che è requisito di ammissibilità dell’opposizione predetta l’allegazione e dimostrazione del concreto pregiudizio che sia derivato all’opponente dalla violazione della regola processuale e, nella fattispecie, appare difficile ipotizzare che l’anticipata presentazione dell’istanza abbia determinato una qualche lesione.

Quanto al termine per il deposito della nota di trascrizione ex art. 557, comma 2, c.p.c., si osserva che – secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7998 del 20/04/2015 – la disposizione «commina l'inefficacia del pignoramento quando, nel termine predetto di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, non siano state depositate “la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto”: resta perciò irrilevante, ai fini della formazione del fascicolo, secondo la disciplina attualmente vigente, così come nel vigore dell'originario testo dell'art. 557 c.p.c., il deposito della nota di trascrizione (che, nell'ipotesi dell'art. 555 c.p.c., u.c., il creditore deve effettuare “appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, non essendo stata sul punto modificata la disposizione dell'art. 557, comma 2, ultimo inciso).».

In un obiter dictum della sentenza Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4751 del 11/03/2016 (che tratta di tutt’altro argomento), si legge, invece, che «l'adempimento dell'obbligo di deposito della nota di trascrizione debba avvenire entro un termine di quindici giorni dalla consegna al creditore dell'atto di pignoramento e ciò a pena di perdita di efficacia del pignoramento»; si ritiene, però, che l’affermazione non costituisca principio di diritto e che – coerentemente col dato normativo – non possa imporsi in via interpretativa la sanzione dell’inefficacia del pignoramento a casi che il legislatore non ha esplicitamente contemplato.

Qual è, dunque, il termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento?

Secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17367 del 18/08/2011, «La trascrizione del pignoramento immobiliare nei registri immobiliari è elemento necessario perché tale atto produca i suoi effetti, sicché la sua cancellazione, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, impedisce di dare seguito all'istanza di vendita del bene immobile pignorato»; la pronuncia individua l’udienza ex art. 569 c.p.c. quale momento in cui la verifica sulla trascrizione deve essere compiuta dal giudice dell’esecuzione.

In realtà, dall’art. 567 c.p.c. si evince che il termine è anteriore alla predetta udienza: infatti, «Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso … i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento»; pertanto, poiché dall’omesso/tardivo deposito della documentazione ipotecaria o dalla sua incompletezza derivano importanti conseguenze processuali (che possono condurre anche all’estinzione del processo), appare logico concludere che il pignoramento debba essere trascritto e la relativa nota depositata entro la scadenza del termine ex art. 567 c.p.c. (in difetto, sarebbe preclusa la verifica sulla documentazione).

Top