L'esperto risponde alla domanda:
Quale delegato alla vendita in una procedura, mi chiedo se il decreto di trasferimento debba contenere l'ordine di cancellazione della domanda di revocatoria e della successiva sentenza trascritte sul bene oggetto di espropriazione. A quanto riferitomi dalla Conservatoria, tale ordine non sarebbe possibile. Tuttavia mi chiedo se l'acquirente corra il rischio di vedersi pignorato nuovamente l'immobile qualora il creditore che ha presentato la revocatoria non riceva la totale soddisfazione del proprio credito, tenuto conto del fatto che la trascrizione della revocatoria stessa è antecedente alle iscrizioni ipotecarie e alla trascrizione del pignoramento.
Col decreto di trasferimento non è possibile disporre la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali.
La competenza a ordinare la cancellazione della domanda giudiziale spetta esclusivamente al giudice innanzi al quale pende la controversia e, in ogni caso, soltanto in caso di rigetto della domanda.
Nella fattispecie descritta, sul bene del debitore esecutato risultano nei registri immobiliari le seguenti formalità: nell’ordine 1) trascrizione di domanda giudiziale di revocatoria ordinaria, 2) iscrizione di ipoteca, 3) trascrizione di pignoramento, 4) (futura) trascrizione del decreto di trasferimento.
Riguardo alla tutela dell’aggiudicatario, il quesito non è chiarissimo e si impone, dunque, la formulazione di diverse ipotesi: A) il creditore che ha agito in revocatoria ha vinto la causa ed è procedente o intervenuto nella procedura (e, conseguentemente, partecipa alla distribuzione del ricavato dalla vendita); B) l’azione revocatoria è ancora pendente o il creditore non è intervenuto nella procedura espropriativa.
§§§
Ipotesi A) (azione revocatoria terminata/partecipazione del creditore alla procedura)
Quando viene vittoriosamente esperita l’azione revocatoria, l’atto pregiudizievole compiuto dal debitore è inefficace nei confronti del creditore, il quale può procedere ad espropriare il bene.
A norma dell’art. 2652 n. 5 c.c., la sentenza che accoglie la domanda di revoca di un atto soggetto a trascrizione che sia stato compiuto in pregiudizio dei creditori (art. 2901 c.c.) “non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.
A contrario, l’accoglimento della domanda pregiudica gli atti a titolo oneroso successivi alla trascrizione: dunque, potrebbe astrattamente sostenersi che il pignoramento e il conseguente decreto di trasferimento siano travolti dalla pronuncia di revoca dell’atto di acquisto dell’esecutato.
Tuttavia, l’effetto dell’accoglimento della domanda è quello di consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata (eventualmente nei confronti del terzo) e di partecipare alla distribuzione del ricavato: conseguentemente, l’intervento del creditore nella procedura esecutiva che ha condotto alla liquidazione del bene e all’assegnazione dell’attivo ricavato in favore dei creditori costituisce esattamente il risultato “utile” al quale tendeva l’attore in revocatoria, di talché non può logicamente prospettarsi un’ulteriore azione nei confronti dell’aggiudicatario, destinatario del bene in esito a procedura a cui il creditore ha preso parte.
Ipotesi B) (azione revocatoria pendente/non partecipazione del creditore alla procedura)
L’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. pregiudica gli atti a titolo oneroso successivi alla trascrizione: conseguentemente, sia il pignoramento, sia il decreto di trasferimento devono intendersi travolti dalla pronuncia di revoca dell’atto di acquisto dell’esecutato, nel senso che gli stessi saranno inopponibili al creditore vittorioso.
Perciò, quest’ultimo potrà espropriare il bene in danno dell’aggiudicatario (proprietario per effetto del decreto di trasferimento) al fine di soddisfare il proprio credito col ricavato dalla vendita.
La tutela dell’aggiudicatario – evitto a causa dell’espropriazione subita dal creditore risultato vittorioso nell’azione revocatoria – è prevista dall’art. 2921 c.c., il quale consente di ripetere dai creditori le somme ad essi attribuite in esito alla distribuzione del ricavato dalla procedura in cui si è aggiudicato il bene, nonché di pretendere dal creditore procedente il risarcimento del danno subito in caso di colpa di quest’ultimo (difficilmente ravvisabile nel caso de quo, poiché la consultazione dell’elenco delle formalità era da reputarsi sufficiente a dare conto del rischio di evizione).