L' esperto risponde

Precetto

Precetto- Autorizzazione ad esecuzione (per espropriazione) immediata Ragioni

L'esperto risponde alla domanda:

Come motivare il provvedimento con il quale il G.E. autorizza a procedere a pignoramento esonerando dal rispetto del termine di cui all'art. 482 c.p.c.?

 

Il precetto “consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine” che il creditore è libero di indicare con lo stesso precetto, ma in misura non inferiore a 10 giorni (Cass., 19.8.89, n. 3733: “La mancata assegnazione al debitore, con l’atto di precetto, di un termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal titolo non spiega effetti invalidanti sul precetto stesso, trattandosi di elemento non essenziale; in tale ipotesi, peraltro, resta operante l’art. 482 c.p.c., in base al quale il primo atto della esecuzione, a pena di nullità del medesimo, non può essere compiuto se non siano decorsi almeno dieci giorni dalla data della notificazione del precetto”), decorrenti dalla notificazione dell’atto (artt. 480 e 482 c.p.c.).

Nell’ipotesi in cui sia specificato un termine maggiore di 10 giorni, il creditore rimane ad esso vincolato dovendo attendere il maturarsi del tempo indicato prima di procedere esecutivamente; qualora sia assegnato un termine inferiore (in assenza di decreto di autorizzazione ex art. 482 c.p.c.), il termine stesso si avrà per non apposto, trovando applicazione quello minimo previsto dalla legge (secondo Cass., 4.1.02, n. 55, si verifica una sorta di sostituzione ope legis del termine: “In tema di esecuzione forzata, la fissazione di un termine ad adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta nel precetto non costituisce causa di nullità del precetto stesso se l’esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito “ex lege” (salva autorizzazione all’esecuzione immediata, concessa ex art. 482 cod. proc. civ.), mentre l’inizio della procedura esecutiva nel minore termine così illegittimamente fissato è causa di nullità del pignoramento anticipatamente compiuto”).

Come noto, la disposizione dell’art. 482 c.p.c. prevede, peraltro, la possibilità di richiedere, “se vi è pericolo nel ritardo”, l’autorizzazione giudiziale all’esecuzione immediata.

Il “pericolo nel ritardo” (e, cioè, nella definizione di Cass., 4.1.02, n. 55, il “pericolo che il debitore si avvalga del termine dilatorio ad adempiere per rendere infruttuosa l’esecuzione stessa”) costituisce presupposto per l’esenzione dal rispetto del termine prescritto dall’art. 482 c.p.c. ed è determinato o dalla consistenza del patrimonio del debitore, composto da beni mobili o da crediti che potrebbero essere agevolmente sottratti all’aggressione esecutiva o pignorati da altri creditori, oppure – sotto un profilo soggettivo – da condizioni del debitore (ad esempio, pluriprotestato o già sottoposto ad altre esecuzioni) o da pregresse condotte che lascino presumere la sua inaffidabilità (si pensi, ad esempio, ad un titolo esecutivo costituito da condanna penale).

Si ritiene che l’istanza possa essere proposta da uno qualsiasi dei soggetti abilitati a sottoscrivere il precetto e, quindi, non è richiesto il patrocinio di un avvocato.

La domanda deve essere rivolta non al capo dell’ufficio che ha emesso il titolo esecutivo, bensì al presidente del tribunale competente per l’esecuzione, individuato ex art. 26 c.p.c. (eccezionalmente l’art. 642, comma 3, c.p.c. prevede la competenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo; v. Cass., 2.12.86, n. 7118); l’incompetenza per territorio non inficia automaticamente gli atti esecutivi compiuti e, in particolare, il pignoramento, che può essere annullato solo a seguito di tempestiva opposizione agli atti esecutivi con cui sia denunziato il suddetto vizio ( Cass., 18.10.82, n. 5420).

La norma prescrive che l’autorizzazione – concessa con decreto scritto in calce al precetto – sia trascritta dall’ufficiale giudiziario nella copia dell’atto da notificare, ma è ammesso (anche in giurisprudenza; v. Cass., 11.5.07, n. 10835) l’inserimento, anche senza timbro di congiunzione, di copia del provvedimento autorizzatorio tra il precetto e la relata di notifica.

L’autorizzazione può figurare anche in un atto successivo al precetto ma “giammai in un atto anteriore all’intimazione del precetto stesso” (Cass., 4.1.02, n. 55).

Il presidente del tribunale (o il giudice da lui delegato; v. Cass., 6.8.10, n. 18355), può concedere l’autorizzazione previa cauzione: si tratta di una discrezionalità molto ampia, anche se rapportata alla funzione propria dell’istituto, che rimane pur sempre quella di offrire un parziale ristoro dei danni strettamente conseguenti alla concessione del provvedimento. Qualora la cauzione sia disposta, rientra nella discrezionalità del giudice anche la determinazione del suo ammontare e delle modalità di prestazione, tra cui – ad esempio – il termine entro cui essa deve avvenire.

Il provvedimento che autorizza l’esecuzione immediata può essere astrattamente impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi dopo l’inizio dell’esecuzione, ma la parte opponente deve avere un concreto interesse (art. 100 c.p.c.) a detta impugnazione e, dunque, oltre a risultare vittorioso nel merito, il debitore deve allegare e dimostrare i danni e le spese subiti in conseguenza del decreto asseritamente viziato (Cass.,12.2.15, n. 2742).

Qualora sia concessa l’esenzione dal termine, il precetto assume una funzione diversa da quella di sollecitare il debitore all’adempimento spontaneo, essendo in tal caso volto alla mera informazione dell’iniziativa esecutiva del debitore; conseguentemente, se è stata concessa l’autorizzazione all’esecuzione immediata non può reputarsi illegittimo l’atto di pignoramento presso terzi compiuto prima del perfezionamento della notificazione del precetto nei confronti del debitore (Cass.,12.2.15, n. 2742).

L’art. 492-bis c.p.c. (come modificato dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) impone la notifica del titolo esecutivo e del precetto prima che sia avanzata al presidente del tribunale l’istanza di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; tuttavia, la stessa disposizione prevede che “se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto” e, in tal caso, “il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento”. Nella menzionata fattispecie, la richiesta di esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c. si traduce in una domanda all’autorità giudiziaria – da avanzare unitamente all’istanza ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c. – volta a consentire la ricerca nelle banche dati in assenza di preavviso al debitore; perciò, l’istanza deve contenere anche le ragioni per le quali il creditore non ha precedentemente provveduto alla notificazione degli atti prodromici, nonché la specifica richiesta di autorizzazione alla ricerca immediata.

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