L'esperto risponde alla domanda:
Il delegato alla vendita è ancora tenuto ad effettuare la comunicazione in Questura a seguito di emissione del decreto di trasferimento?
L’art. 12 del D.L. 21/03/1978, n. 59 prevede l’obbligo (la cui violazione comporta una sanzione amministrativa) di dare comunicazione della “cessione di fabbricato”:
«Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato».
Nella prassi degli uffici giudiziari è da sempre delegato ai professionisti – a norma dell’art. 591-bis, n. 11, c.p.c. – il compito di dare «comunicazione dello stesso [decreto di trasferimento] a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento».
L’obbligo legislativo non riguarda solo il professionista delegato, ma anche il custode giudiziario in relazione ai contratti di godimento dallo stesso stipulati.
In proposito, tuttavia, il più recente art. 2, comma 1, del D.L. 20/06/2012, n. 79 stabilisce che «La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191».
Conseguentemente, la registrazione del contratto di locazione (da tempo obbligatoria) rende superflua la comunicazione, da parte del custode giudiziario, della cessione del fabbricato.
Il comma 4 del succitato art. 2 D.L. n. 79 del 2012, però, esclude espressamente l’applicazione della disposizione de qua (e, cioè, dell’assorbimento della comunicazione nella registrazione) alla «comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto.» (quest’ultima norma del T.U. Immigrazione recita: «Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide … ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.»
Per quanto riguarda il trasferimento degli immobili, l’art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 13/05/2011, n. 70 stabilisce che «la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza» e il comma 4 del medesimo art. 5 esplicitamente dispone che «Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.».
Perciò, la registrazione del decreto di trasferimento comporta il venir meno del compito – in capo al professionista delegato – di comunicare la cessione del fabbricato, fermo restando, in caso di cessione a straniero o apolide, l’obbligo di effettuare comunque la comunicazione a norma dell’art. 7 T.U. Immigrazione.