L'esperto risponde alla domanda:
Il CTU (esperto stimatore), ottenuta la liquidazione dei suoi compensi, chiede il pagamento al soggetto onerato dal giudice per poi emettere la fattura elettronica intestata al Tribunale. Le banche, però, quali creditrici procedenti nell’esecuzione immobiliare, chiedono al tecnico di emettere la fattura elettronica nei confronti degli istituti di credito; in difetto, si rifiutano di eseguire il pagamento. Come deve comportarsi lo stimatore?
Il provvedimento di liquidazione del compenso dello stimatore emesso dal giudice dell’esecuzione identifica nelle parti creditrici (le banche, nella fattispecie) i soggetti tenuti ad anticipare la spesa (conformemente agli artt. 8 T.U. Spese Giustizia e 95 c.p.c.).
L’esperto stimatore, dunque, correttamente rivolge la propria pretesa nei confronti degli istituti di credito onerati dal giudice del pagamento.
Come noto, il professionista è tenuto ad emettere la fattura al momento della ricezione del pagamento.
La fattura (elettronica o, in caso di eccezione alla regola, cartacea) deve essere emessa nei confronti dei creditori che hanno pagato all’esperto stimatore il compenso liquidato.
Non è possibile emettere la fattura nei confronti del Tribunale in quanto la prestazione dell’esperto non è rivolta all’Ufficio Giudiziario, né è questo il soggetto che corrisponde il compenso. Il Tribunale, infatti, è cessionario di beni e prestazioni che non riguardano i procedimenti giurisdizionali pendenti, bensì la gestione dell’Ufficio (ad esempio, forniture di energia o di mobilio).
La fattura non può essere emessa nemmeno nei confronti della “procedura esecutiva”, perché questa – a differenza del fallimento (procedura concorsuale) – non è soggetto tributario.