L' esperto risponde

Custodia

Procedura sospesa/estinta Immobile nella disponibilità del custode Restituzione delle chiavi al debitore

L'esperto risponde alla domanda:

In una procedura sospesa o estinta nella quale l’immobile è stato precedentemente liberato da persone a cura del custode giudiziario (e risulta pertanto nella sua disponibilità); qualora l’esecutato risulti irreperibile e abbia eletto domicilio presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, come si deve comportare il custode in relazione alle chiavi dell’immobile in suo possesso e non ritirate dal debitore?

Innanzitutto, occorre distinguere la fattispecie di sospensione della procedura da quella di estinzione della medesima.

Infatti, in caso di sospensione del processo il custode non decade dal suo ruolo (a meno che il giudice non lo abbia espressamente esonerato dalla prosecuzione dell’attività custodiale): il bene pignorato resta assoggettato alla procedura esecutiva e il custode, pur non dovendo svolgere attività volte alla liquidazione dello stesso (precluse dalla sospensione), è tenuto a svolgere i compiti di amministrazione e conservazione dell’immobile (e, dunque, deve mantenerne la disponibilità).

Al contrario, l’estinzione (tipica o atipica) del processo esecutivo comporta la chiusura del processo esecutivo e la necessità, per il custode, di restituire i beni pignorati all’(ex) esecutato.

Nella maggior parte dei casi è lo stesso proprietario del bene che, al momento del rendiconto del custode (o anche prima di questo), richiede la restituzione del cespite.

Nella fattispecie descritta, però, l’(ex) esecutato si è reso irreperibile e non c’è modo di effettuare la riconsegna manuale delle chiavi (per la quale è sempre opportuno redigere un verbale con cui dare atto del rilascio e del buono stato di conservazione del cespite).

A riguardo la legge non detta una specifica disciplina.

La soluzione giuridicamente più corretta imporrebbe di ricorrere al procedimento relativo alla mora credendi (art. 1216 c.c. “Intimazione di ricevere la consegna di un immobile”): perciò, il custode dovrebbe notificare all’(ex) esecutato – mediante atto notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (e quindi, eventualmente, anche con la notifica ex art. 143 c.p.c.) – un’intimazione a prendere possesso dell’immobile e, poi, richiedere al giudice la nomina di un sequestratario, conseguendo la propria liberazione dal momento della consegna del cespite al sequestratario.

Tale soluzione, tuttavia, appare sovrabbondante rispetto alla finalità da conseguire.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità – con riferimento alla cessazione della locazione e al rilascio del cespite locato – ha ritenuto che “l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) – purché serie, concrete e tempestive, tali da mettere l'immobile nella disponibilità del locatore, e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore stesso – pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione e, dunque, di evitare il pagamento del corrispettivo convenuto” (Cass. 890/2016).

Perciò, mutatis mutandis, anche un’offerta non formale (art. 1220 c.c.) di restituzione delle chiavi del cespite vale ad escludere la mora del custode giudiziario che con ciò risulta esonerato dall’obbligo di conservare e amministrare il cespite.

Il custode potrà effettuare l’offerta non formale di restituzione dell’immobile depositando le chiavi del cespite durante l’udienza di rendiconto (alla quale l’esecutato è chiamato a partecipare; v. art. 632 c.p.c.) oppure in un momento successivo presso la cancelleria (dove l’esecutato è domiciliato ex art. 492 c.p.c.).

Altre “empiriche” offerte non formali di restituzione sono costituite dalla consegna delle chiavi alla più vicina stazione dei Carabinieri (o al commissariato di Polizia) o dalla loro spedizione tramite posta raccomandata a.r. all’ultimo indirizzo noto dell’esecutato (e, cioè, al domicilio eletto o alla residenza dichiarata ex art. 492 c.p.c. o, in subordine, alla residenza anagrafica); inoltre, il custode, pur trattenendo le chiavi, potrebbe affiggere alla porta di ingresso del cespite un’intimazione all’(ex) esecutato a ritirare le chiavi presso lo stesso custode, indicando i recapiti per potervi procedere (è opportuno documentare con un verbale e con fotografie tale attività).

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