L' esperto risponde

Custodia

Azioni del custode Autorizzazione del giudice Mancanza Conseguenze Violazione dei doveri di diligenza nell’esercizio dell’azione Responsabilità del custode Sussistenza

L'esperto risponde alla domanda:

Il custode nominato nella procedura esecutiva immobiliare ha intrapreso sfratto per morosità e contestuale ingiunzione del canoni. L'immobile è stato liberato ma il legale ha proseguito con il giudizio per il pagamento dei canoni pur sapendo che i conduttori sono incapienti e che le spese di registro della sentenza sarebbero state altissime in considerazione dell'elevata somma dei canoni. Si è così addivenuti ad una sentenza con aggravio di spese sia legali (liquidate altissime), sia di registro (parliamo di cifre che superano i 100.000 Euro a fronte di una incapienza del debitore).

Ciò considerato, premesso che in questa veste non sono custode, avrebbero dovuto la custodia ed il legale informare il giudice all'esito della liberazione dell'immobile sulla opportunità di procedere sino alla sentenza per canoni che non verranno mai pagati ma che aggravano la procedura solo di ingenti spese?

 

A norma dell’art. 560 c.p.c. (antecedente alla modifica del 2019 ma, si deve ritenere, anche in seguito), il custode giudiziario è legittimato ad esercitare l’azione di sfratto e a spiegare domanda per il pagamento dei canoni e delle indennità dovute (anche ex art. 1591 c.c.) per l’occupazione (Cass. 12556/1999, Cass. 924/2013, Cass. 17044/2017, Cass. 29491/2019).

In base al comma 5 del citato art. 560 c.p.c. (nella versione ante 2019) una preventiva autorizzazione giudiziale è espressamente prescritta, per il custode, al fine di consentire l’esercizio delle azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità e, in generale, per ogni altro tipo di azione (dato che il potere di direzione del processo esecutivo e, quindi, di dirigere l’attività degli ausiliari, compete al giudice dell’esecuzione ex art. 484 c.p.c.).

L’autorizzazione del giudice dell’esecuzione è concessa “sentite le parti e gli altri interessati” a norma dell’art. 171 disp. att. c.p.c. (“Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode”), il che significa che il provvedimento giudiziale deve assumere la forma dell’ordinanza.

La previa audizione non implica necessariamente la fissazione di un’udienza ad hoc, potendosi ricorrere ad un’interlocuzione “cartacea”, mediante acquisizione di pareri scritti entro un termine stabilito dal giudice. In ogni caso, le opinioni e le istanze delle parti (e, a maggior ragione, dei terzi interessati) non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice dell’esecuzione, trattandosi di mera consultazione; resta fermo, però, il principio secondo cui il provvedimento autorizzativo (così come il diniego di autorizzazione) deve ritenersi impugnabile dalle parti con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., strumento processuale idoneo a sindacare non soltanto la legittimità dell’ordinanza, ma anche la sua opportunità.

Ciò premesso, venendo al quesito, per l’esercizio dell’azione il custode era sicuramente tenuto a munirsi di previa autorizzazione, in difetto della quale l’attività svolta è inopponibile alla procedura e, conseguentemente, gli esborsi sostenuti sono irripetibili in sede di rendiconto, salva la sopravvenienza di un’autorizzazione in ratifica da parte del giudice dell’esecuzione (Cass. 7157/1971; Cass. 4468/2005).

Anche ipotizzando che il custode fosse munito di autorizzazione giudiziale sia per lo sfratto, sia per l’azione volta al recupero dei canoni, il suo operato potrebbe essere oggetto di un successivo sindacato: difatti, non basta l’autorizzazione giudiziale a dare copertura alla condotta del custode giudiziario, il quale è tenuto ad agire con la diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) che è richiesta per lo svolgimento del suo incarico.

Rientra nel successivo controllo anche l’avvio o la prosecuzione di un’azione che, con valutazione ex ante, si manifesti priva di utilità per la procedura e che, al contrario, determini un pregiudizio (incrementando ingiustificatamente il passivo).

Il riferimento è volto al giudizio sul rendiconto ex artt. 560 e 593 c.p.c., il quale si sostanzia in un controllo del giudice sull’operato dell’ausiliario (Cass. 23465/2004): sentite le parti e l’ausiliario, ove non siano insorte contestazioni il giudice approva il conto; altrimenti, provvede a risolvere le contestazioni insorte con ordinanza non impugnabile, nemmeno con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 870/1996; Cass. 12463/1999; Cass. 15835/2000; Cass. 23465/2004), dato che il predetto provvedimento ha natura meramente ordinatoria ed endoprocedimentale.

Tuttavia, l’approvazione del rendiconto o la risoluzione delle contestazioni insorte con ordinanza non impugnabile non preclude il successivo esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti del custode (Cass. 12463/1999).

Il custode è infatti civilmente responsabile per i danni arrecati alle parti del procedimento di esecuzione qualora, nell’espletamento dell’incarico, non abbia osservato gli obblighi e i divieti impostigli dalla legge o dal giudice o, comunque, la diligenza richiestagli. Secondo la giurisprudenza, l’autorizzazione del giudice no

n costituisce valido motivo di esonero da responsabilità (Cass. 1877/1984; Cass. 7354/1991; Cass. 10252/2002).

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