L' esperto risponde

Custodia

Frutti Affitto opponibile alla procedura

L'esperto risponde alla domanda:

Frutti pendenti di fondo affittato prima del pignoramento.

A chi spetta l’uva raccolta da un terreno affittato prima del pignoramento? I frutti pendenti sono del custode o del conduttore del contratto opponibile alla procedura?

Il mantenimento dell’utilità economica del cespite rientra tra i compiti di conservazione del valore d’uso della cosa pignorata, anch’esso oggetto di pignoramento ex art. 2912 c.c. (Cass. 12556/1999): il riferimento normativo ai “frutti” (art. 820 c.c.) del bene staggito è rivolto sia ai frutti civili (canoni di locazione o di affitto), sia ai frutti naturali.

Perciò, qualora sia stato assoggettato ad esecuzione un terreno agricolo spetta al custode far propri i frutti, attraverso la loro vendita una volta che siano giunti a maturazione (o con un’alienazione anteriore alla raccolta, oppure provvedendo a questa con maestranze assunte ad hoc) o, in alternativa, mediante la stipula di negozi per la prosecuzione della coltivazione nelle more del processo.

L’inclusione dei frutti lontani dalla maturazione nel compendio immobiliare pignorato è confermata a contrario dall’art. 516, comma 1, c.p.c., secondo cui “i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia”.

Qualora l’immobile pignorato sia affittato, il godimento della cosa produttiva attribuito negozialmente all’affittuario assegna a quest’ultimo i prodotti del fondo.

Pertanto, in caso di contratto di affitto opponibile alla procedura, i frutti maturati in pendenza del rapporto spettano all’affittuario.

Le condizioni di opponibilità alla procedura sono dettate dall’art. 2923 c.c.

Sebbene questa norma faccia letterale riferimento alla sola locazione, è incontroversa l’applicabilità della disposizione (così come del correlato art. 560 c.p.c., riguardante i negozi conclusi durante il processo esecutivo) ai contratti di affitto e, specificamente, all’affitto agrario disciplinato dalla Legge 3 maggio 1982, n. 203.

La giurisprudenza di legittimità è unanime su questo punto e la stessa Suprema Corte ha più volte ribadito che la peculiarità delle disposizioni che regolano i contratti de quibus – validità ed efficacia erga omnes dei negozi anche se stipulati in forma verbale e non trascritti ex art. 41 Legge n. 203 del 1982 (purché stipulati con il coltivatore diretto; Cass. 4804/1999) – deroga ai requisiti prescritti dagli artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8, c.c., ma non è incompatibile con il dettato degli artt. 2923 c.c. e 560 c.p.c. (Cass. 10136/2015, Cass. 16242/2005, Cass. 10651/1997, Cass. 10599/1994). Da ciò si evince che, in caso di pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, il contratto di affitto ultranovennale sarà opponibile all’acquirente e, prima ancora, al custode solo se recante data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dal suo inizio.

 

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