L'esperto risponde alla domanda:
Può un avvocato, sospesosi volontariamente dall’Albo, continuare a svolgere l’attività di delegato alla vendita visto che formalmente risulta iscritto nell’Albo avvocati e svolge la formazione professionale? Inoltre, per gli incarichi per cui è già stato nominato può continuare a svolgerli o deve rinunciare?
In relazione al quesito posto non si rinvengono precedenti giurisprudenziali (neanche del C.N.F.) e, dunque, la risposta non può che basarsi su una ricostruzione del dato normativo.
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L’art. 20, comma 2, della Legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) stabilisce che “L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale”.
La sospensione volontaria non comporta la sospensione dall’iscrizione all’Albo, né degli obblighi (non solo deontologici) che discendano da tale iscrizione e non dall’esercizio della professione (ad esempio, la formazione continua ex art. 11 Legge n. 247 del 2012).
Infatti, la sospensione riguarda l’esercizio dell’attività professionale, univocamente individuata dall’art. 2 della Legge n. 247 del 2012, secondo il quale “L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6” e, segnatamente:
– “l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali” (comma 5, che identifica le “attività esclusive dell'avvocato”)
– “l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato” (comma 6).
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Per iscriversi all’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. pretende, in primis, il requisito professionale, potendosi conferire deleghe soltanto a notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.
Le attività che il professionista delegato è chiamato a svolgere sono quelle elencate dall’art. 591-bis c.p.c. nelle espropriazioni immobiliari (o dall’art. 534-bis c.p.c. in quelle mobiliari).
A riguardo, secondo recenti decisioni di legittimità, il “professionista delegato … è un ausiliario del tutto sui generis ed espleta funzioni in tutto equiparate a quelle giurisdizionali del delegante” (così Cass. 12238/2019) ed esercita “funzioni lato sensu di c.d. giurisdizione esecutiva [sicché è] qualificabile come ausiliario sui generis, se non proprio, come in dottrina è stato avanzato, alla stregua di un quasi alter ego dell'ufficio del giudice dell'esecuzione, espletando attività di giudice e cancelliere al tempo stesso” (Cass. 4149/2019).
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Traendo le somme dalle premesse normative succitate, relative (da un lato) all’esercizio della professione forense e alle conseguenze della sua sospensione e (dall’altro lato) alle attività del professionista delegato, possono ricavarsi le seguenti conseguenze:
– l’avvocato che è sospeso dall’esercizio della professione non perde i requisiti per svolgere l’attività professionale (a differenza dell’avvocato radiato) e, come iscritto all’Albo, è soggetto a obblighi legali e deontologici
– l’avvocato che è sospeso dall’esercizio della professione non può compiere le attività caratteristiche individuate dalla legge professionale (Legge n. 247 del 2012) e, cioè, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, nonché la consulenza legale e l’assistenza legale stragiudiziale
– i compiti delegati al professionista ex art. 591-bis (o 534-bis) c.p.c. non costituiscono né attività “difensive”, né di consulenza/assistenza
In conclusione, si ritiene che la sospensione volontaria dall’Albo professionale non impedisca all’avvocato lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di professionista delegato alle operazioni di vendita.