L' esperto risponde

Distribuzione del ricavato

Spese legali Computo di CAP e IVA Condizioni

L'esperto risponde alla domanda:

Nell’ambito di esecuzione immobiliare, nel riparto delle somme ricavate dalla vendita al creditore procedente vanno assegnate le somme relative a CAP e IVA sulle spese legali liquidate dal G. E. per la fase esecutiva

La recente pronuncia di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29343 del 13/11/2019, riassume la (consolidata) giurisprudenza in tema di CAP e IVA sulle spese legali nei seguenti termini:

«La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore (anche se la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A.)» (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5027 del 29/05/1990, Rv. 467454 - 01, in cui si precisa che «la parte vittoriosa nel giudizio la quale, per effetto della condanna della controparte a rimborsarle le spese processuali, ha diritto, senza bisogno di specifica richiesta o di apposita pronuncia del giudice, al rimborso dell'IVA versata al difensore - quando non si dimostri la sua possibilità di detrarre l'imposta - non è tenuta al rilascio di una fattura, atteso che, non si verte in tema di cessione di beni o prestazione di servizi, ma di semplice rimborso di un costo del processo»; nel medesimo senso, tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 22/05/2007, Rv. 596718 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7805 del 31/03/2010, Rv. 612269 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7806 del 31/03/2010, Rv. 612431 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7551 del 01/04/2011, Rv. 617515 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6111 del 12/03/2013, Rv. 625492 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18192 del 10/07/2018, Rv. 649654 - 01).

Altrettanto è a dirsi con riguardo al contributo dovuto per la C.P.A. - Cassa Previdenza Avvocati (cfr., ad es.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 02/05/1996, Rv. 497331 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3412 del 21/04/1997, Rv. 503817 - 01; Sez. L, Sentenza n. 588 del 22/01/1998, Rv. 511823 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1073 del 01/02/2000, Rv. 533318 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4806 del 02/04/2001, Rv. 545420 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 05/02/2003, Rv. 560255 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10571 del 04/07/2003, Rv. 564797 - 01).

Da ciò si desume che CAP e IVA sulle spese legali – sia quelle del giudizio in cui si è formato il titolo, sia quelle del processo esecutivo – sono dovuti al creditore in sede di distribuzione del ricavato, a meno che non si dimostri o non risulti che il creditore può portare in detrazione l’IVA: in tale ipotesi, infatti, il riconoscimento dell’IVA al creditore utilmente collocato nel riparto determinerebbe una indebita locupletazione, posto che la detraibilità dell’imposta comporta che la stessa non costituisca un costo.

Pertanto, nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato si deve considerare sempre il CAP sulle spese legali dei creditori utilmente collocati, mentre l’IVA deve essere attribuita solo qualora il creditore non possa portarla in detrazione.

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