L'esperto risponde alla domanda:
Chi presenta istanza di assegnazione può anche partecipare alla gara come offerente? Ossia, può presentare sia l’istanza di assegnazione al prezzo base, sia l’offerta in busta chiusa al prezzo base indicato nell'avviso di vendita in modo da poter partecipare alla gara nel caso vi siano altri offerenti?
L’assegnazione forzata costituisce una modalità di svolgimento della fase liquidativa (e di soddisfazione del creditore) alternativa rispetto all’aggiudicazione: mentre quest’ultima si struttura attraverso un’offerta di acquisto e il versamento del relativo prezzo (ricavato da distribuirsi successivamente, in uno alle ulteriori poste dell’attivo, tra i creditori), con l’assegnazione si verifica l’attribuzione diretta della titolarità del diritto pignorato ad uno dei creditori (che ne abbia fatto rituale istanza) per un controvalore determinato dalla legge, con versamento soltanto eventuale di un conguaglio.
Nell’originario assetto del codice di rito, nella espropriazione immobiliare il rapporto tra assegnazione e vendita era configurato in termini di concorso alternativo successivo.
L’assegnazione presupponeva infatti la diserzione della vendita (ovvero l’infruttuoso esperimento della sequenza di vendita per mancanza di offerte) e non si poneva, quindi, sin dall’inizio della fase liquidativa, su un piano alternativo alla vendita (“dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito costituito dall’assegnazione”; così Cass. 16799/2008): in caso di esito negativo dell’incanto, nei dieci giorni successivi, ciascun creditore poteva presentare istanza di assegnazione del bene invenduto con offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506 ed al prezzo determinato a norma dell’art. 568 c.p.c..
Con le riforme operate dapprima negli anni 2005-2006 e poi, soprattutto, con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132), lo scenario è radicalmente mutato.
Nell’attuale sistema, l’interazione tra assegnazione e vendita può ben essere descritta in termini di concorso alternativo originario, nel senso che l’istanza di assegnazione può essere formulata “in prima battuta”, con riferimento cioè al primo tentativo di vendita senza incanto, e può essere accolta (a particolari condizioni) anche in presenza di valide offerte di acquisto, non postulando più un esito totalmente negativo dell’esperimento di vendita.
Il legislatore del 2015 – in tema di determinazione della misura minima del valore dell’assegnazione – ha stabilito che, fermo il limite generale sancito dall’art. 506 c.p.c. (valore non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore rispetto all’offerente), l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l’offerta di pagamento di una somma non inferiore “al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata”.
Riguardo alle possibili interferenze tra l’istanza di assegnazione e le offerte di acquisto nella vendita senza incanto, stante l’attuale formulazione degli artt. 572 e 573 c.p.c., il giudice dell’esecuzione (o il professionista delegato) provvede sulla istanza di assegnazione nell’ambito dell’esperimento di vendita senza incanto e dispone l’assegnazione nel caso in caso di mancanza di offerte di acquisto oppure in caso di offerta di acquisto (l’unica, la migliore, la prima o quella risultante dalla gara) inferiore al prezzo base fissato per quell’esperimento nell’ordinanza di vendita.
Nessuna disposizione impedisce al creditore di partecipare, come qualunque altro interessato (diverso dal debitore), alla gara in condizioni identiche a quelle degli altri offerenti.
Traendo le conseguenze in relazione al quesito posto:
1) nel caso di un’unica offerta minima (e, cioè, inferiore al prezzo base) presentata dallo stesso creditore che ha avanzato l’istanza di assegnazione, il giudice dell’esecuzione (o il professionista delegato) provvede all’assegnazione allo stesso creditore (dato che l’assegnazione è effettuata per prezzo non inferiore al prezzo base);
2) in caso di plurime offerte, il creditore che ha presentato l’offerta minima partecipa alla gara con gli altri offerenti e non si provvede sull’istanza di assegnazione, dato che questa è recessiva rispetto alla gara (in caso di aggiudicazione, il creditore non potrà valersi della “compensazione” col proprio credito ma dovrà versare integralmente il prezzo);
3) non ha senso alcuno che il creditore presenti istanza di assegnazione e offerta superiore al prezzo-base, dato che in ogni caso deve essere preferita l’offerta (e, dunque, la domanda di assegnazione sarebbe ex se inutile in questo caso).