L'esperto risponde alla domanda:
Il bonifico per la cauzione nella offerta telematica di una vendita asincrona – se l’offerente è un procuratore per persona da nominare – deve necessariamente arrivare dal conto del procuratore stesso o può essere fatto anche dal conto del rappresentato (che, di fatto, svelerà in anticipo la sua identità)?
A norma dell’art. 12 D.M. n. 32 del 2015, “L'offerta per la vendita telematica deve contenere … l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l)”.
L’art. 17 del medesimo decreto prevede che l’effettivo versamento della cauzione sia verificato dal gestore della vendita telematica (tenuto a darne notizia al giudice o al referente della procedura).
Solo al termine della gara della vendita asincrona “al giudice o al referente della procedura il gestore … comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da quest'ultimo versata …, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate” (art. 24).
I sistemi di presentazione dell’offerta (tramite www.pvp.giustizia.it) prevedono l’indicazione del “titolo” con cui “il Presentatore partecipa all’asta per l’Offerente in oggetto” e, dunque, consentono di specificare se l’offerta è presentata per persona da nominare (necessariamente da un avvocato).
Da quanto sopra esposto si evince che nessun dato relativo al rappresentato viene svelato prima dello svolgimento della gara – nemmeno in caso di provenienza del bonifico dal suo conto – dato che i controlli preliminari sul versamento della cauzione riguardano il CRO e l’IBAN e non il nominativo dell’intestatario del conto.
In esito alla gara, invece, gli estremi dei conti correnti da cui provengono le cauzioni sono resi noti, il che non desta alcuna perplessità in caso di aggiudicazione al procuratore per persona da nominare (che deve comunque dichiarare il nominativo del rappresentato); tuttavia, anche in caso di mancata aggiudicazione, verrebbero disvelati gli estremi del conto di provenienza della cauzione.
Ad ogni buon conto, si osserva che la cauzione non deve necessariamente provenire dal conto dell’offerente e, anzi, è comunemente ammesso il versamento della stessa da parte di soggetti terzi: perciò, anche la conoscenza degli estremi del conto non dimostra l’identità del “vero” offerente (pur costituendo un indizio).