L'esperto risponde alla domanda:
Nel caso di una procedura esecutiva instaurata nei confronti di un debitore titolare di un immobile in comunione legale dei beni (con pignoramento notificato anche al coniuge non esecutato), è onere del custode giudiziario nominato provvedere alla riscossione dei canoni di locazione, incassando l'intero importo sul conto della procedura?
Il coniuge non esecutato ha qualche diritto sulla quota spettantegli (rifusione del 50%?) o deve attendere il progetto di distribuzione a seguito della vendita dell'immobile pignorato, con il quale verrà riconosciuta la quota parte di realizzo dell'immobile e quindi anche la parte dei frutti?
Il bene immobile in comunione legale deve essere aggredito per l’intero e, dunque, anche il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato nella procedura esecutiva (così Cass. 6575/2013).
Dal momento in cui i coniugi esecutati vengono sostituiti da un custode professionale designato dal giudice dell’esecuzione, soltanto quest’ultimo è legittimato a riscuotere i canoni dal locatario (il quale è corrispondentemente tenuto a corrisponderli all’ausiliario nominato dal giudice e a interrompere i versamenti in favore degli originari locatori).
Poiché l’intero bene è assoggettato al processo esecutivo, tutti i frutti devono essere acquisiti dalla custodia e, per tanto, l’intero canone (e non solo il 50% di esso) è intercettato dal custode, senza che possa configurarsi una “quota” di spettanza dell’altro coniuge.
Sulla destinazione finale dei canoni in sede di distribuzione, in mancanza di specifica giurisprudenza sul punto, possono configurarsi due diverse soluzioni.
1) Attribuzione ai creditori, a meno che il coniuge non debitore dimostri che l’assegnazione dei canoni supera la misura della metà del patrimonio in comunione.
I frutti del bene in comunione legale ricadono a loro volta (e automaticamente) nel regime della comunione legale, sicché solo con lo scioglimento della comunione uno dei coniugi potrebbe avanzare pretese nei confronti dell’altro per ottenere la metà dei canoni percetti.
Orbene, secondo l’insegnamento di Cass. 6575/2013, la vendita forzata (o l’assegnazione al creditore) dell’immobile in comunione legale scioglie la comunione limitatamente a quel cespite: ne deriva che, in sede di distribuzione del ricavato, il coniuge non debitore ha diritto “alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo”.
La Suprema Corte riconosce al coniuge non debitore un diritto sulla somma corrispondente a (metà del) bene proprio perché – venendosi ad individuare nell’alienazione una fattispecie di scioglimento della comunione per il singolo cespite – il corrispettivo della vendita non ricade a sua volta nella comunione.
La medesima regola non può essere applicata con riguardo ai canoni di locazione medio tempore percepiti dalla procedura: per questi la comunione non si scioglie, né per effetto del pignoramento, né per la vendita del cespite (che non riguarda i canoni anteriori all’alienazione), né per atto successivo alla trascrizione del pignoramento (che sarebbe inefficace).
Perciò, per poter avanzare pretese sulle somme incassate (o su parte di esse), il coniuge non debitore dovrebbe dimostrare – eventualmente opponendosi al riparto ex art. 512 c.p.c. – le condizioni dell’art. 189, comma 2, c.c. e, cioè, che l’attribuzione ai creditori dell’importo relativo ai canoni di locazione supera la soglia della metà dell’intera massa comune (probatio quasi diabolica).
Secondo questa tesi, fatte salve eccezioni solo ipotizzabili in astratto ma difficilmente realizzabili in concreto, l’intero importo dei canoni di locazione riscossi dal custode deve essere distribuito tra i creditori, senza che di per sé possa configurarsi un diritto del coniuge non debitore alla percezione di una parte di essi.
2) Attribuzione al coniuge non debitore della metà (lorda) del ricavato dalla vendita.
La tesi – diametralmente opposta a quella sopra descritta – si fonda su due considerazioni: l’oggetto della procedura non è solo il singolo cespite ma anche pertinenze, accessori e frutti ex art. 2912 c.c.; la comunione legale si scioglie in conseguenza della vendita forzata non soltanto sul cespite immobile, bensì sull’intero oggetto del pignoramento.
Così, estendendo la ricostruzione di Cass. 6575/2013 all’intero compendio pignorato, la vendita determinerebbe la fuoriuscita dalla comunione legale della cosa principale, degli accessori, delle pertinenze e anche dei frutti e, dunque, sia il corrispettivo dell’alienazione, sia le ulteriori somme da distribuire (tutto il ricavato ex art. 509 c.p.c.) dovrebbero essere ripartite attribuendo al coniuge non debitore la metà (al lordo delle spese del processo esecutivo) e solo sull’altra metà dovrebbero trovare soddisfazione i creditori.
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La prima tesi appare maggiormente rispondente alla disciplina sostanziale della comunione legale, in quanto i canoni del bene comune ricadono automaticamente nella comunione legale che non è sciolta né dal pignoramento, né dalla successiva vendita del bene da cui quei frutti sono scaturiti (né può prospettarsi un fenomeno di fuoriuscita dei canoni dal patrimonio comune in conseguenza della distribuzione).
La seconda tesi valorizza l’art. 2912 c.c. – in base al quale l’oggetto del pignoramento è più ampio rispetto al singolo cespite – e applica anche ai canoni (così come all’intero compendio pignorato) l’ipotesi di scioglimento della comunione coniata da Cass. 6575/2013.