L' esperto risponde

Custodia

Affidamento della custodia all’aggiudicatario Legittimazione attiva e passiva del custode Principio di corrispondenza (o simmetria) alle funzioni Legittimazione passiva per actio confessoria servitutis Esclusione

L'esperto risponde alla domanda:

In una esecuzione immobiliare l’aggiudicatario, in pendenza di decreto di trasferimento, ha richiesto ed ottenuto la custodia del bene. Egli ha chiuso l’accesso (cancello) al bene aggiudicato che tuttavia serviva anche da accesso per un lotto che ad oggi è intercluso. Si precisa che il bene oggetto di aggiudicazione ed il lotto intercluso sono appartenuti alla stessa proprietà con conseguente esercizio di servitù di passaggio. Il proprietario del lotto intercluso intende agire per il riconoscimento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. E’ corretto, in pendenza di emissione del decreto di trasferimento, agire nei confronti del custode aggiudicatario per accertare l’esistenza della servitù di passaggio?

In alcuni uffici giudiziari, dopo il versamento del prezzo di aggiudicazione e nelle more dell’emissione del decreto di trasferimento, la custodia viene affidata all’aggiudicatario in luogo del custode professionale.

La legittimità di siffatta nomina trova indiretta conferma nell’art. 2, comma 8, del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2009, n. 80 («Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati»), norma che – nel prevedere che «non è dovuto alcun compenso all’aggiudicatario dell’immobile eventualmente nominato custode» – implicitamente riconosce la liceità della designazione.

Con la designazione l’aggiudicatario assume, seppure senza compenso, le vesti di custode giudiziario e, dunque, la medesima legittimazione processuale del custode professionale.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza il custode giudiziario:

– non è un rappresentante legale generale o un sostituto universale del debitore (che, quindi, non perde, per effetto del pignoramento, la propria capacità giuridica o di agire);

– non è un mandatario né un procuratore, né un sostituto processuale dei creditori;

– non deriva i propri poteri processuali dall’aggiudicatario o dall’acquirente;

– non è titolare di un diritto reale sugli immobili pignorati e non esercita un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (pertanto, non può essere considerato possessore, ma mero detentore, sia pur autonomo) sui beni;

– è invece il rappresentante di un ufficio, il titolare di un munus publicum avente ad oggetto la gestione (in senso ampio) di un patrimonio autonomo o separato, costituito dal compendio dei beni pignorati, provvisoriamente sottratto a chi ne aveva la disponibilità in attesa della definizione della procedura espropriativa, la quale ha il suo naturale esito nella traslazione della proprietà, che avviene col decreto di trasferimento.

Il custode giudiziario è, perciò, titolare di una legittimazione ad agire che è correlata all’ambito delle sue funzioni e, nel contempo, limitata entro il medesimo circoscritto spazio.

La legittimazione ad causam del custode, in altri termini, corrisponde alle funzioni attribuitegli dall’ordinamento.

La giurisprudenza si è evoluta e, di pari passo con le maggiori funzioni riconosciute (melius, con un’interpretazione più avanzata dei concetti di «conservazione e amministrazione»), ha ampliato il novero delle azioni esperibili dall’ausiliario.

Sono state così ammesse le domande tese ad ottenere il rilascio dell’immobile nei confronti dell’occupante sine titulo o al termine della locazione e la riscossione dei canoni locativi maturati successivamente al pignoramento, per la tutela degli interessi collegati al «patrimonio separato costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi» anche in ordine a pretese molestie possessorie poste in essere da terzi.

Con l’ulteriore evoluzione normativa (la riforma del 2006) il ruolo del custode dell’immobile pignorato concerne anche la liquidazione del bene, rispetto alla quale la legge gli assegna una nuova funzione (e, conseguentemente, nuovi poteri processuali).

Pertanto – secondo il principio per cui al custode spetta la legittimazione per tutte le azioni relative ai suoi compiti istituzionali – sono state opportunamente riconosciute all’ausiliario:

— la possibilità di agire in confronto del conduttore per ottenere il pagamento non soltanto dei canoni locativi ma anche per il risarcimento dei danni (ex art. 1591 c.c.) conseguenti alla ritardata consegna dell’immobile;

— la legittimazione ad agire per la declaratoria di inopponibilità della locazione ex art. 2923, 3° co., c.c.;

— la facoltà di risolvere il contratto di godimento proponendo domanda di sfratto per morosità o di licenza per finita locazione;

— la legitimatio per far dichiarare l’inopponibilità del contratto di locazione stipulato, quale locatore, dal terzo non proprietario e per richiedere la condanna al rilascio dell’immobile detenuto senza titolo;

— la capacità di agire in giudizio per far valere la simulazione assoluta del contratto di affitto agrario stipulato dagli esecutati poco prima del pignoramento e per ottenere conseguentemente il rilascio del fondo al custode.

In negativo, i limiti della legittimazione si basano sulla medesima simmetria tra funzioni e poteri processuali dell’ufficio di custodia; la Suprema Corte ha infatti ribadito che «in qualunque situazione processuale e in ogni tipo di procedimento il custode – tenuto conto della concezione unitaria della sua figura – ha una funzione limitata alla conservazione ed amministrazione dei beni, per cui i poteri, derivati direttamente dalla legge o determinati dal provvedimento giudiziale, non possono non trovare in essa l’area di esercizio ed i limiti massimi di espansione, oltre i quali opera un divieto insuperabile, perché connaturale a siffatta funzione di custodire, in quanto la norma, parlando di conservazione e amministrazione, non formula due ipotesi nettamente distinte, ma considera la seconda strumentale alla prima. Connessa a tale potere, nella misura ad esso corrispondente, è la legittimazione ad agire come attore e a stare in giudizio come convenuto, non essendo esso esercitabile nella necessaria pienezza, se fosse esclusa l’azione relativa. Il custode opera in tal caso come rappresentante di ufficio – in quanto ausiliare del giudice – di un patrimonio separato, che costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, e in tale veste – e dunque solo per la tutela degli interessi che vi si collegano – ha la legittimazione processuale, la quale resta, sempre e comunque, limitata alle azioni relative alla custodia e alla amministrazione dei beni» (Cass. 7147/2000).

La giurisprudenza ha conseguentemente escluso la legittimazione processuale:

— rispetto alle cause di natura petitoria – attinenti alla proprietà od altro diritto reale sui beni mobili – dato che la titolarità permane in capo all’esecutato e il custode non ha poteri dispositivi;

— nelle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi (nell’espropriazione immobiliare) perché il custode, in quanto ausiliario del giudice, non può impugnarne i provvedimenti o stare in giudizio nei procedimenti di impugnazione promossi dalle parti della procedura in cui è avvenuta la sua nomina;

— in riferimento alla domanda di revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) dei contratti di godimento dell’immobile pignorato: infatti, lo scopo della predetta azione è quello di rendere (relativamente) inefficaci gli atti di disposizione compiuti debitore, al fine di consentire l’esecuzione forzata al creditore che abbia vittoriosamente esperito la causa (e il custode non vanta alcun credito nei confronti dell’esecutato).

Con specifico riferimento al quesito, si deve ritenere che il custode non abbia legittimazione passiva per l’azione – di natura petitoria – volta all’accertamento della servitù di passaggio sul fondo pignorato (e già aggiudicato). Siffatta domanda potrà essere spiegata nei confronti dell’aggiudicatario solo dopo il decreto di trasferimento e, cioè, dopo l’acquisto della proprietà.

Si deve invece ritenere che il custode-aggiudicatario (che ha chiuso il cancello impedendo l’esercizio della servitù) possa essere convenuto in un’azione possessoria, posto che la sua condotta potrebbe integrare lo spoglio del titolare del fondo dominante.

 

Top