L'esperto risponde alla domanda:
La fattispecie:
- viene effettuato da creditore Alfa un pignoramento immobiliare, con titolo nei confronti di uno solo dei coniugi, su bene in comunione legale, che viene sottoposto al vincolo interamente (al 100% piena proprietà in comunione dei beni)
- nella procedura interviene anche altro creditore Beta, seguito notifica avviso 498 c.p.c., avente titolo nei confronti di entrambi i coniugi, ed avente anch'esso ipoteca sul bene pignorato nei confronti di entrambi i coniugi (tale ipoteca è successiva all'ipoteca iscritta nei confronti di uno solo dei coniugi da parte del procedente Alfa)
- venduto all'asta il bene, in sede di distribuzione, viene soddisfatto (parzialmente) il credito del creditore procedente Alfa in forza dell'ipoteca poziore. Viene assegnato il 50% della somma ricavata, al netto delle spese e prededuzioni, al coniuge in comunione non esecutato.
Il creditore intervenuto Beta propone pignoramento presso terzi sulla somma distribuita al coniuge non esecutato. Il progetto di distribuzione, che da atto della vicenda e quindi congela la somma del 50% dopo aver effettuato dichiarazione positiva, non viene impugnato, né sorge sul punto alcun tipo di controversia distributiva. Il creditore Alfa, tuttavia, è munito di altro titolo esecutivo, non precedentemente azionato, anche nei confronti del coniuge non esecutato. Alfa aziona tale titolo intervenendo tempestivamente nel radicato procedimento presso terzi instaurato da Beta.
Il quesito: Il creditore intervenuto Alfa nel pignoramento presso terzi, sostiene che il credito di Beta ed il proprio credito abbiano diritto a concorrere "paritariamente" (o meglio in proporzione, poiché di pari rango n.d.r.) sulla somma oggetto di avvenuta assegnazione al coniuge non esecutato. Cancellata l'ipoteca di Beta, liquidato il bene immobile colpito da tale ipoteca, ed effettuata nella procedura esecutiva immobiliare la distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene, non vi sarebbe più alcun privilegio di Beta sulla somma assegnata al coniuge non esecutato (e ricavata dalla vendita del bene). Beta avrebbe dovuto fare valere il proprio privilegio ipotecario verso il coniuge non esecutato (se del caso estendendo la procedura, dal punto di vista soggettivo, anche al coniuge non esecutato n.d.r.), all'interno della procedura esecutiva immobiliare, avendo sostanzialmente ivi "perso" il proprio privilegio ipotecario..
Il quesito riguarda due distinte procedure
1) nella prima (espropriazione immobiliare), seguendo le indicazioni di Cass. 6575/2013, il pignoramento è stato correttamente diretto nei confronti di entrambi i coniugi, ambedue assoggettati all’esecuzione sebbene il creditore procedente Alfa vantasse crediti solo nei confronti di uno di essi (il quesito accenna al fatto che il coniuge non debitore non sia esecutato, ma tale affermazione è erronea, perché – secondo la citata giurisprudenza – entrambi i coniugi in comunione sono soggetti passivi dell’espropriazione: infatti, è ammesso l’intervento dei creditori di entrambi che, se iscritti, devono ricevere l’avviso ex art. 498 c.p.c. volto a sollecitare la loro partecipazione);
2) la seconda è costituita da una espropriazione presso terzi (condotta da Beta) del credito che, in esito alla distribuzione del ricavato, spetta al coniuge non debitore nella procedura immobiliare.
Nella prima procedura (immobiliare) il piano di riparto è stato eseguito attribuendo al coniuge non esecutato la metà del ricavato dalla vendita. Tale attribuzione non era corretta, in quanto nel processo esecutivo era intervenuto anche il creditore Beta, il quale vantava crediti (garantiti da ipoteca) nei confronti di entrambi i coniugi. La corretta distribuzione del ricavato avrebbe dovuto prendere in considerazione il credito di Beta verso ciascuno degli esecutati, attribuendo a Beta – dopo la soddisfazione del credito di Alfa (in virtù dell’ipoteca di grado poziore nei confronti di uno soltanto dei debitori) – il privilegio ipotecario sull’intero ricavato. Una volta venduto il bene, nella medesima procedura il privilegio si trasferisce sulla somma ricavata dalla vendita e, quindi, Beta avrebbe dovuto pretendere – eventualmente proponendo opposizione ex art. 512 c.p.c. – l’assegnazione di una parte del ricavato e non acconsentire alla sua attribuzione al coniuge (non debitore di Alfa, ma debitore dell’intervenuto Beta!).
Poiché non risulta che l’opposizione sia stata proposta, l’assegnazione di metà del ricavato dalla vendita immobiliare al coniuge è definitiva e il privilegio ipotecario di Beta non può essere fatto valere su altri beni (si è “perso” con la chiusura di quel processo esecutivo).
Rientra tra gli altri “beni” del debitore di Beta il credito dallo stesso vantato nei confronti della procedura (rectius, si tratta delle somme che il cancelliere o il delegato sono tenuti a pagare al debitore in conformità al riparto). In conclusione, nella procedura espropriativa presso terzi il creditore Beta non può vantare alcun privilegio ipotecario (del resto, non configurabile in relazione ad un credito) e in quel processo i crediti di Alfa e Beta concorrono in proporzione alla loro entità.