L'esperto risponde alla domanda:
Espropriazione immobiliare instaurata sulla base di un'ordinanza presidenziale. Successivamente interviene sentenza di primo grado che conferma le statuizioni dell'ordinanza presidenziale, mentre la sentenza della corte d appello modifica parzialmente la sentenza di primo grado. Il creditore procedente interviene nella procedura, alla cui base c'è sempre e solo l'ordinanza presidenziale, precisando i crediti sulla base delle pronunce successive. La procedura esecutiva può ritenersi inefficace per inesistenza del titolo esecutivo oramai caducato?
La fattispecie descritta nel quesito non è riconducibile alla CADUCAZIONE del titolo esecutivo – dalla quale discenderebbe, in automatico, la chiusura della procedura avviata sulla base del titolo provvisorio –, bensì alla diversa ipotesi di TRASFORMAZIONE del titolo esecutivo (detta anche SUCCESSIONE di titoli esecutivi).
La trasformazione del titolo è la situazione in cui ad un titolo esecutivo se ne sostituisce un altro, per contenuto o quantità diverso, nello sviluppo del processo, fenomeno legato alle vicende evolutive del titolo senza privazione della efficacia esecutiva.
Corollario della trasformazione del titolo (ma, soprattutto, elemento distintivo rispetto alla caducazione) è la conservazione dell’efficacia delle attività esecutive svolte in forza del titolo sostituito, come accade quando un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, già azionato, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch'esso esecutivo.
Il paradigma normativo della descritta fattispecie è il disposto dell’art. 653, comma 2, c.p.c. in tema di accoglimento parziale dell’opposizione spiegata avverso un decreto ingiuntivo, dalla quale discende una autonoma sentenza di condanna dell'opponente-debitore al pagamento in favore dell'opposto-creditore di una somma inferiore a quella oggetto dell'ingiunzione: in tal caso il decreto monitorio viene integralmente meno con efficacia ex tunc attribuendo la norma citata la qualità di titolo esecutivo alla sentenza di accoglimento parziale; quale conseguenza stricto iure della revoca del d.i. dovrebbe derivare la perdita degli effetti degli atti di esecuzione compiuti in base al d.i. e la improcedibilità della esecuzione, ma è proprio l’art. 653, comma 2 , c.p.c. ad evitare evenienze del genere, dato che la disposizione prevede la conservazione degli atti esecutivi compiuti in forza della originaria esecutività del decreto nei limiti della somma o quantità ridotta (in proposito, Cass., 2 settembre 2013, n. 20052).
La conservazione degli effetti esecutivi si verifica anche quando la sentenza di accoglimento parziale abbia natura non definitiva e concerne altresì la ipoteca iscritta in virtù del d.i. (Cass., 24 settembre 2013, n. 21840).
L’art. 653, comma 2, c.p.c., pur essendo specificamente riferito al procedimento per ingiunzione, costituisce espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi di trasformazione del titolo: quando il titolo, esistente ab origine, è sostituito da un altro provvedimento, reso nell’ambito del medesimo giudizio (si pensi ad una sentenza che definisca una controversia nella quale sia stata emessa ordinanza anticipatoria) oppure all’esito di una impugnazione, gli effetti esecutivi compiuti in virtù del titolo provvisorio non vengono meno (e, dunque, l’esecuzione prosegue sulla scorta del titolo successivamente venuto ad esistenza).
In giurisprudenza, Cass., 16 aprile 2013, n. 9161, ha così statuito: “Orbene, come pure rilevato dal ricorrente, in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente attribuito alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” […] Ne ha fatto conseguire che, se - al di fuori delle indicate pronunce di definizione in rito dell'appello - si vuole iniziare l'esecuzione dopo la sentenza di conferma di quella di primo grado già esecutiva, occorre notificare come titolo esecutivo la sentenza di appello e, prima ancora, nell'intimare il precetto si deve evocare come titolo giustificativo della pretesa esecutiva la sentenza d'appello in quanto confermativa di quella di primo grado […].
Nel caso in cui l'esecuzione sia stata iniziata in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e, nel corso del processo esecutivo, sia sopravvenuta la sentenza d'appello, che l'abbia riformata, sia pure soltanto in parte. Si ha, in tale eventualità, un fenomeno di trasformazione del titolo esecutivo nel corso del processo esecutivo, che il codice di rito espressamente disciplina nell'ipotesi, soltanto analoga, ma non del tutto coincidente, dell'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto che in entrambi i casi, l'esecuzione iniziata sulla base di un titolo possa proseguire, dopo la successione o la trasformazione del titolo per conseguire in via esecutiva il credito nei limiti in cui questo è stato riconosciuto con la sentenza di riforma in grado d'appello ovvero con la sentenza di accoglimento soltanto parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (arg. ex art. 653 cod. proc. civ.). Sia nell'uno che nell'altro caso si ha che la sentenza d'appello e la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione si sostituiscono rispettivamente alla sentenza di primo grado ed al decreto ingiuntivo, anche come titolo esecutivo. Soltanto che i citati precedenti di questa Corte hanno ritenuto che la norma dell'art. 653 cod. proc. civ., comma 2, sebbene dettata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sia espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, posto in esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch'esso esecutivo: in applicazione di tale principio, iniziata l'esecuzione in base a sentenza di primo grado (in passato, munita di clausola di provvisoria esecuzione, oggi), provvisoriamente esecutiva, ove sopravvenga sentenza di appello che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo (con persistente efficacia, entro gli stessi, degli atti anteriormente compiuti) ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso il creditore, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, deve fare intervento, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello […].
In conclusione, qualora una sentenza d'appello succeda ad una sentenza di primo grado confermandola integralmente o parzialmente, l'effetto sostitutivo comporta che, se l'esecuzione non è ancora iniziata, essa dovrà prendere l'avvio sulla base della sentenza di secondo grado; se, invece, è già iniziata, in base al primo titolo esecutivo, proseguirà, senza soluzione di continuità, in forza della conferma delle statuizioni contenute nella prima sentenza ad opera della seconda, che ne abbia confermato i presupposti”.
In senso analogo, con riferimento a modifiche quantitative di provvedimenti condannatori interinali, si veda:
- Cass., 18 aprile 2012, n. 6072: “In tema di esecuzione forzata, allorché l'esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l'entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto ex tunc, un valido titolo esecutivo, in ragione dell'effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione”.
Rispondendo al quesito, può dunque affermarsi che la sostituzione dell’ordinanza presidenziale ad opera della sentenza di primo grado e la successiva parziale riforma in appello della decisione di prime cure non determinano la caducazione del titolo esecutivo e la chiusura dell’esecuzione, bensì la trasformazione del titolo esecutivo con salvezza degli atti esecutivi compiuti e, quindi, la prosecuzione della procedura sulla scorta del titolo sopravvenuto e per gli importi da quest’ultimo determinati.