L' esperto risponde

Vendita

Pagamento del prezzo Rateizzazione Presupposti e condizioni Influenza della rateizzazione sull’ individuazione del miglior offerente

L'esperto risponde alla domanda:

(1) la richiesta di rateizzazione (12 rate) del saldo in caso di aggiudicazione deve essere fatta contestualmente all’offerta (e non dopo)?

(2) se non c’è necessità di entrare anticipatamente in possesso del bene ma solo al termine del pagamento dell’ultima rata è comunque necessario presentare una fidejussione?

(3) in caso di più partecipanti alla gara, se l’offerta che risulta più alta prevede la rateizzazione, il giudice potrebbe essere indotto ad aggiudicare la vendita ad altro offerente che ha offerto un prezzo inferiore senza alcuna rateizzazione?

 L’art. 569 c.p.c. dispone:

«… Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. …».

L’art. 574 c.p.c. stabilisce:

«Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586. Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. … La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile …».

Dal testo delle norme si evince che la possibilità di versare ratealmente il prezzo di aggiudicazione deve essere innanzitutto prevista dall’ordinanza di vendita; in mancanza di esplicita statuizione nella lex specialis della gara, il pagamento rateale non è ammesso.

Sempre all’ordinanza di vendita occorre fare riferimento per stabilire se la richiesta di rateizzazione debba essere contenuta nell’offerta presentata o possa essere presentata in seguito.

In assenza di specifiche disposizioni si ritiene preferibile la tesi che impone di specificare nella stessa offerta la proposta di pagamento rateizzato, in quanto nell’esame condotto a norma dell’art. 573 c.p.c., «ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, DELLE FORME, DEI MODI E DEI TEMPI DEL PAGAMENTO nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa».

La fideiussione è richiesta all’aggiudicatario solo in caso di immissione anticipata (su istanza dell’aggiudicatario stesso) nel possesso del bene da pagare ratealmente; la stessa, infatti, garantisce per eventuali danni arrecati al cespite e la tempestiva liberazione disposta in caso di decadenza. Perciò, non occorre garanzia di terzi qualora l’aggiudicatario ammesso al pagamento rateale non domandi il possesso del cespite.

Riguardo al confronto tra le diverse offerte, l’art. 573, comma 1, c.p.c. prevede innanzitutto la regola della gara: «Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull’offerta più alta». Solo in esito alla gara (o in caso di impossibilità di dar corso alla gara per indisponibilità degli offerenti), si pone il problema di vagliare la migliore offerta, secondo i parametri già indicati (entità del prezzo, cauzioni prestate, forme, modi e tempi del pagamento, altri elementi utili). Solitamente le ordinanza prevedono l’aggiudicazione all’offerente che ha offerto il prezzo più elevato, individuando il prezzo come parametro principale per stabilire l’offerta migliore e relegando gli altri elementi a parametri secondari. In tal caso, il versamento rateale non dovrebbe pregiudicare il miglior offerente.

In altri provvedimenti, tuttavia, si tende a preferire un pagamento in tempi contenuti posto che la rateizzazione determina uno stallo della procedura (in attesa del pagamento integrale) e nuoce alla ragionevole durata del processo. Anche in questa fattispecie, perciò, occorre riferirsi all’ordinanza di vendita per comprendere se la richiesta di rateizzazione possa portare a prevalere un offerente a minor prezzo.

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