L' esperto risponde

Custodia

Legittimazione attiva e passiva del custode Cessazione della custodia in pendenza di controversia locatizia Conseguenze processuali

L'esperto risponde alla domanda:

In qualità di custode giudiziario nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare sono stata convenuta in un ricorso 447 bis cpc dal conduttore dell’immobile oggetto di espropriazione.

Mi sono costituita in proprio. Nelle more del giudizio è intervenuto il decreto di trasferimento del bene e l’aggiudicatario si è costituito in giudizio all’udienza successiva al trasferimento. Mi trovo ora nella posizione di dover uscire dal giudizio non avendo la procedura un concreto interesse a rimanervi se non per la liquidazione delle spese a mio favore in caso di esito positivo del giudizio.

Sono quindi nell’indecisione se invocare la perdita di capacità a stare in giudizio del custode richiamando l’art. 300 cpc (l’interruzione non può essere dichiarata perché l’aggiudicatario si è costituito in tempo utile) ovvero la perdita di legittimazione e quindi l’estromissione ex art. 111 cpc con il consenso delle controparti.

L’appoggiare la tesi della perdita di capacità o di legittimazione si ripercuote necessariamente sull’istituto applicabile. Sul punto non ho trovato esplicita dottrina e tantomeno giurisprudenza

Secondo la dottrina e la giurisprudenza il custode giudiziario:

– non è un rappresentante legale generale o un sostituto universale del debitore (che, quindi, non perde, per effetto del pignoramento, la propria capacità giuridica o di agire);

– non è un mandatario né un procuratore, né un sostituto processuale dei creditori;

– non deriva i propri poteri processuali dall’aggiudicatario o dall’acquirente;

– non è titolare di un diritto reale sugli immobili pignorati e non esercita un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sui beni;

– è invece il rappresentante di un ufficio, il titolare di un munus publicum avente ad oggetto la gestione (in senso ampio) di un patrimonio autonomo o separato, costituito dal compendio dei beni pignorati, provvisoriamente sottratto a chi ne aveva la disponibilità in attesa della definizione della procedura espropriativa, la quale ha il suo naturale esito nella traslazione della proprietà, che avviene col decreto di trasferimento.

Il custode giudiziario è, perciò, titolare di una legittimazione ad agire (o a essere convenuto) in giudizio che è correlata all’ambito delle sue funzioni e, nel contempo, limitata entro il medesimo circoscritto spazio; infatti, il provvedimento autorizzativo del giudice dell’esecuzione (indispensabile per l’esercizio di azioni giudiziali) può valere ad attribuire la legittimazione ad processum, ma non la legittimazione ad causam, la quale afferisce al patrimonio separato a cui fanno capo le situazioni sostanziali (v. Cass. 8146/1997).

La legittimazione ad causam viene meno al momento dell’obiettivo esaurimento delle funzioni dell’ausiliario e, cioè, quando il processo esecutivo si chiude, per estinzione o per altra causa (prima della vendita) oppure quando, per effetto dell’alienazione del bene cessa l’esigenza di amministrare e conservare il cespite bene (solo con riguardo all’attività di liberazione, l’art. 560 c.p.c. attribuisce una specifica legittimazione all’attuazione dell’ordine anche dopo l’emissione del decreto di trasferimento).

Il quesito pone un dilemma rispetto al quale non constano specifici precedenti giurisdizionali; tuttavia, la fattispecie può essere ricostruita in base ai principi generali.

Il custode giudiziario è stato convenuto in giudizio nella sua qualità di “locatore”, rectius di soggetto che subentra nell’amministrazione del bene pignorato precedentemente concesso in locazione dall’esecutato.

In altri termini, il bene locato appartiene al debitore, ma nelle relative controversie sta in giudizio il custode.

Dopo il trasferimento del cespite all’aggiudicatario il debitore esecutato perde la titolarità del bene e il custode la legittimazione processuale, entrambe trasferite all’aggiudicatario, il quale subentra anche nel rapporto controverso.

A tale situazione si applica pacificamente l’art. 111 c.p.c., con la conseguenza che – una volta intervenuto l’aggiudicatario (attuale locatore) – il custode potrebbe richiedere la propria estromissione dal processo, previo assenso delle altre parti (altrimenti, il processo prosegue tra le parti originarie).

Si deve escludere che la traslazione del bene comporti l’interruzione del processo, come invece ha ritenuto la giurisprudenza in caso di chiusura del fallimento a lite pendente (Cass. 25603/2018; Cass. 31473/2018); la fattispecie è, infatti, profondamente diversa perché il custode giudiziario – a differenza del curatore fallimentare – non si sostituisce integralmente al soggetto espropriato, né quest’ultimo perde totalmente la legittimazione processuale (mentre il fallito la conserva solo per diritti personali), con la conseguenza che il venir meno del patrimonio custodito conseguente all’alienazione non comporta l’eliminazione dell’unico soggetto evocabile in giudizio ma soltanto il trasferimento della posizione soggettiva (temporaneamente assunta dal custode) nel diritto controverso.

Per convincersi della soluzione qui offerta, basti pensare a queste ipotesi:

1) il locatore aliena il bene in pendenza di causa col conduttore: nessuno dubita dell’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. alla fattispecie de qua e dell’impossibilità di dichiarare l’interruzione del processo per un evento che determina il venir meno della titolarità del cespite ma che non comporta la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio dell’ex-proprietario;

2) il locatore viene assoggettato ad espropriazione forzata e, nelle more del processo, il bene viene affidato a un custode giudiziario (evocato in giudizio come temporaneo “amministratore” dal conduttore) e poi alienato all’aggiudicatario: in coerenza con lo scopo della custodia (amministrazione e gestione del bene – patrimonio separato – nel corso della procedura), non si può ragionevolmente ritenere che la vicenda debba avere una soluzione diversa da quella precedentemente prospettata, sicché – esclusa l’interruzione – deve ritenersi applicabile l’art. 111 c.p.c. anche a questa seconda fattispecie.

 

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