L' esperto risponde

Liberazione

Beni mobili Rifiuti Smaltimento Costi

L'esperto risponde alla domanda:

Nell'ambito di una procedura esecutiva, successivamente al perfezionamento del decreto di trasferimento, ma prima del progetto di distribuzione, il GE ha emesso nei confronti del creditore procedente un provvedimento di retrocessione di parte della somma incassata ex art. 41 TUB, ai fini di sostenere le spese per lo smaltimento di rifiuti tossici presenti nell'immobile (in quanto il saldo del c/c relativo alla procedura non era sufficiente). Il creditore procedente non ha ottemperato all'ordine del GE, pertanto, che tipo di ulteriori provvedimenti potranno essere adottati dal GE, nonché dall'aggiudicatario, considerata l'irrevocabilità del decreto di trasferimento?

 

 

La vicenda illustrata nel quesito pone il problema delle spese della liberazione – anche successive al decreto di trasferimento – e del relativo onere.

Si deve muovere dal presupposto per cui il rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 560 c.p.c. deve essere effettivo e totale, con la conseguenza che non può farsi carico all’aggiudicatario del compito custodire e/o rimuovere i beni mobili rimasti nel fabbricato.

Il legislatore del 2016 – recependo il prevalente indirizzo degli uffici giudiziari – aveva espressamente stabilito che la liberazione dovesse avvenire “senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente”.

La riforma dell’art. 560 c.p.c. operata nel 2019 non ha reiterato la medesima formula, ma si ritiene che l’omessa esplicitazione non incida sulla conclusione alla quale già in precedenza si era approdati (nonostante la previsione di una espressa richiesta di liberazione proveniente dall’aggiudicatario/acquirente).

Infatti, uno degli scopi della liberazione è quello di favorire l’acquirente (anzi, la vendita forzata) eliminando (o comunque riducendo) gli inconvenienti per entrare in possesso del cespite ed è ovvio che tale finalità verrebbe evidentemente frustrata se le spese del custode fossero addossate all’aggiudicatario (anche solo in parte).

È fuorviante sostenere che l’acquirente è il beneficiario della liberazione, perché – così ragionando – dovrebbero paradossalmente porsi a suo carico anche una porzione dei costi della perizia di stima o del compenso del custode che lo ha accompagnato a visitare l’immobile prima dell’aggiudicazione: in realtà, le attività del custode mirano ad avvantaggiare le parti processuali (tra le quali non si può annoverare l’aggiudicatario/acquirente; v. Cass. Sez. Un. 5701/2012) e, in generale, il sistema delle vendite giudiziarie.

Inoltre, l’attuazione dell’ordine di liberazione costituisce attività esecutiva di un provvedimento giudiziale emanato nel corso del processo esecutivo e nessuna norma consente al giudice di porre a carico dell’acquirente – che è soggetto estraneo alla procedura – i costi della stessa (anzi, dal combinato disposto degli artt. 8 d.p.r. 115/2002 e 95 c.p.c. si evince che le spese per gli atti necessari al processo devono essere anticipate dalle parti – segnatamente, dal creditore procedente – ferma restando la possibilità di rivalsa sul ricavato dalla vendita).

Nella fattispecie prospettata nel quesito, l’intento del giudice dell’esecuzione era evidentemente quello di procedere alla liberazione (attraverso lo smaltimento dei rifiuti relitti nell’immobile) dopo l’aggiudicazione e impiegando le somme versate dall’aggiudicatario che, tuttavia, sono state intercettate dal creditore fondiario, destinatario del pagamento ex art. 41 TULB.

L’ordine impartito al creditore fondiario di restituire una parte degli importi incassati ha efficacia di mera moral suasion, dato che lo stesso non è coercibile.

Si potrebbe ipotizzare l’emissione di un ordine al creditore fondiario di anticipare all’ausiliario del giudice le spese necessarie per provvedere agli atti demandati al custode.

Sulla possibilità di emettere tale ordine consta un solo precedente giurisprudenziale di legittimità.

Invero, in un remoto precedente della Suprema Corte, si era stabilito che “nel caso in cui i beni pignorati non possano essere custoditi senza spese, queste debbono essere anticipate dal creditore procedente su provvedimento del giudice dell’esecuzione. Ove tale provvedimento non sia stato emesso o non venga eseguito, ed il custode non si dimetta, le suddette spese debbono essere erogate in proprio da esso custode, che ne chiederà il rimborso in sede di liquidazione, ovvero, su espressa autorizzazione del giudice, potrà provvedervi con i redditi ricavati dalle cose pignorate” (Cass. 2875/1976).

Più recentemente, la Corte è nuovamente intervenuta sul problema delle spese di custodia e si è espressamente discostata dal precedente citato: “Le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato ... sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata, sicché restano incluse nelle spese “per gli atti necessari al processo”, suscettibili, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate” (Cass. 12877/2016).

La decisione concerne specificamente la legittimità del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione fa carico dell’anticipazione al creditore procedente e, con un’interpretazione restrittiva, ammette la possibilità di esborsi per la sola conservazione materiale del cespite. Dal precedente, però, alcuni interpreti hanno tratto spunto per affermare che anche gli oneri per il compimento delle attività di amministrazione (si pensi alle spese necessarie per la registrazione di un contratto o per l’esercizio di un’azione giudiziaria) e di collocazione del cespite sul mercato (con riferimento, ad esempio, ai costi per la pubblicità o per la sostituzione della serratura) hanno carattere necessario e che costituiscono spese “per gli atti necessari al processo” anche quelle indissolubilmente finalizzate alla realizzazione dello scopo proprio dell’espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata.

In altre parole – poiché devono ritenersi indispensabili tutte quelle spese inerenti ad attività in difetto delle quali il processo non potrebbe pervenire al suo naturale e fisiologico epilogo mediante la liquidazione del cespite (e la liberazione è certamente uno degli strumenti previsti per la collocazione del bene sul mercato) – anche “le spese dell’attuazione rientrano in quelle dell’espropriazione immobiliare, a carico del debitore (art. 95 c.p.c.), con onere di anticipazione da parte del creditore procedente ex art. 8 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115” (così, in dottrina, Olivieri, L’ordine di liberazione dell’immobile pignorato e la sua attuazione (art. 560, 3° e 4° comma, c.p.c.), Relazione all’incontro di studio «Le esecuzioni civili alla luce della riforma del 2016», Milano, 10 ottobre 2016, 7).

La sentenza di Cass. 12877/2016 non precisa quali sono le conseguenze dell’inottemperanza del creditore all’ordine impartito dal giudice dell’esecuzione: secondo la tesi prevalente, prima di far luogo alla vendita, il giudice dovrebbe dichiarare l’improseguibilità del processo, posto che il mancato esborso per atti necessari impedisce la prosecuzione della procedura.

Nella fattispecie la questione è più complicata perché è già stato emesso il decreto di trasferimento.

Si potrebbe così essere tentati di affermare che la liquidazione ha avuto luogo e che, dunque, difetti il presupposto della indispensabilità della spesa alla prosecuzione. Si tratta, però, di argomentazione fallace perché non considera che la vendita ha avuto luogo in base al presupposto della liberazione dell’immobile dai rifiuti, a cura e spese della procedura: perciò, pur essendosi manifestata in un momento posteriore all’atto traslativo, l’esigenza di spesa era già evidente prima della messa in vendita.

Resta il fatto che un’improseguibilità in questa fase non soddisferebbe l’aggiudicatario, perché si ripercuoterebbe soltanto sul diritto del creditore di trattenere le somme incassate, le quali – in caso di chiusura del processo – dovrebbero essere consegnate all’esecutato, senza però dar luogo alla liberazione definitiva del bene.

Si potrebbe ipotizzare, allora, un’altra e diversa soluzione: il custode potrebbe provvedere alla liberazione del bene dai rifiuti anticipando i relativi costi (o, meglio, raggiungendo un accordo per un pagamento posticipato del soggetto concretamente incaricato dell’attività); inserita la spesa nel rendiconto, il giudice potrebbe emettere un provvedimento di liquidazione, con efficacia di titolo esecutivo, a carico del creditore fondiario; ciò consentirebbe all’ausiliario di onerare, seppure indirettamente, il creditore del costo della liberazione del cespite e, nel contempo, di riversare la spesa sul ricavato (già nella disponibilità del creditore stesso) conformemente alla previsione dell’art. 95 c.p.c..

Per quanto riguarda la tutela dell’aggiudicatario, la mancanza di qualità promesse del bene acquistato (e, cioè, un cespite libero da rifiuti tossici) potrebbe giustificare una risoluzione della compravendita forzata, da introdurre con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento (v., per la fattispecie di aliud pro alio, parzialmente assimilabile, Cass. 7708/2014).

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