L' esperto risponde

Pignoramento

PIGIstanza di vendita Tardività Rilevabilità Limiti

L'esperto risponde alla domanda:

Pignoramento immobiliare: poiché l’istanza di vendita è stata depositata oltre i termini di legge, deposito al G.E. l’istanza di dichiarazione dell’estinzione della procedura per l’inefficacia del pignoramento. Il G.E. dichiara con ordinanza che, contrariamente a quanto da me sostenuto, la procedura era regolare e quindi il pignoramento efficace.

Sulla scorta di tale ordinanza viene nominato il custode e il CTU; fatta la perizia all’udienza fissata per la vendita, il debitore solleva l’eccezione di improcedibilità per inefficacia del pignoramento.

Il G.E. dichiara estinta la procedura per inefficacia, sul presupposto che l’ordinanza emessa precedentemente è sempre modificabile.

Domanda: L’ordinanza con la quale il G.E. dichiara la regolarità della procedura e quindi l’efficacia del pignoramento può essere sempre modificabile? Non rientra in quei casi previsti dall’art. 487, che prevede la irrevocabilità dell’ordinanza se si è data esecuzione della stessa?

Nell’espropriazione immobiliare il creditore è onerato di presentare l’istanza di vendita entro 45 giorni dalla notifica (Cass. 7998/2015) del pignoramento ex artt. 567, comma 1, e 497 c.p.c.; dal mancato o tardivo deposito della predetta istanza deriva che “il pignoramento perde efficacia”.

Prima della riforma dell’art. 630 c.p.c. (ad opera dell’art. 49, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009), “nel caso in cui l’istanza di vendita venga depositata fuori termine, al fine di far dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione dell’esecuzione, il debitore non ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni da quello in cui ha ricevuto l’avviso di fissazione di udienza, ex art. 569, primo comma, cod. proc. civ., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell’udienza per la fissazione della vendita” (Cass. 18366/2010).

La necessità di un’esplicita eccezione di estinzione, da sollevare entro la prima udienza successiva al verificarsi dell’evento estintivo, non è più richiesta dalla norma novellata, dato che il vigente art. 630, comma 2, c.p.c. prevede che “l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”.

Il potere di rilevare – oggi anche ex officio – l’estinzione del processo esecutivo non è, dunque, svincolato da qualsivoglia termine decadenziale; peraltro, “la strutturazione del processo esecutivo per fasi … giustifica ampiamente la preclusione di qualunque doglianza per vizi processuali o di forma una volta esaurita la fase in cui essi si sono verificati, con la conseguenza che, una volta disposta e soprattutto eseguita … la vendita, le irritualità non ritualmente eccepite o rilevate fino a quel momento e relative alla fase preparatoria di quella restano irrimediabilmente precluse” (Cass. 26202/2011).

In base a tali presupposti è possibile dare risposta al quesito, che prospetta un singolare caso di mutamento d’opinione del giudice dell’esecuzione che – seppure inizialmente orientato a ritenere tempestiva l’istanza di vendita (nonostante l’indicazione del creditore) – ha poi, in accoglimento dell’eccezione del debitore, dichiarato l’estinzione del processo.

Non si può ritenere che il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione ha, dapprima, ritenuto di proseguire le attività del processo sia divenuto irretrattabile:

- l’art. 487 c.p.c. è impropriamente richiamato perché la citata disposizione attiene ai provvedimenti dei quali debba essere data esecuzione, mentre nessuna esecuzione deriva dal provvedimento con cui il giudice, reputata infondata l’osservazione del creditore presentata con istanza esecutiva ex art. 486 c.p.c., abbia compiuto altri atti esecutivi;

- non può, inoltre, ravvisarsi un “giudicato” nel provvedimento predetto, in quanto il creditore può solo sollecitare il potere officioso del giudicante ma non è soggetto legittimato ad eccepire l’estinzione (non avrebbe interesse a tale pronuncia), né ad impugnare il provvedimento col quale si dia ulteriore impulso al processo, sicché non c’è una vera e propria decisione suscettibile di reclamo entro un tempo prefissato.

In altre parole, il giudice dell’esecuzione, non investito di una decisione su un’eccezione di estinzione, è libero di esercitare il proprio potere officioso di dichiarare l’estinzione del processo (anche con un ripensamento sul mancato esercizio di tale potere in un momento precedente) per l’omesso/tardivo deposito dell’istanza di vendita fino all’udienza ex art. 569 c.p.c., la quale determina la conclusione della fase preparatoria della procedura.

Superata tale fase – e, cioè, una volta che è stata disposta la vendita (o sono state delegate le operazioni di vendita) – anche l’esercizio del potere officioso incontra la barriera prevista dall’art. 630, comma 2, c.p.c. e il mancato/tardivo deposito dell’istanza di vendita non può più costituire né motivo di doglianza avverso gli atti successivi, né questione rilevabile d’ufficio.

 

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