L'esperto risponde alla domanda:
Vorrei avere un’informazione in merito a chi fare la fattura come professionista delegato visto che la procedura esecutiva assegnatami ha un debitore esecutato e un terzo datore di ipoteca. Di solito io procedo con il fare la fattura al debitore esecutato in quanto è lui il proprietario del bene che ho venduto ma in questo caso mi è sorto il dubbio a chi farla. La procedura immobiliare è a carico di una società X (debitore esecutato) che ha la disponibilità del bene per atto di una permuta avvenuta da notaio e che ha a sua volta provveduto ad assegnare il bene ad un terzo promittente acquirente mentre il proprietario del bene è un soggetto Y (terzo datore d’ipoteca) che ha dato il suo bene a garanzia di un debito non suo ma della società X.
Il quesito presuppone l’individuazione del soggetto a cui destinare il documento fiscale relativo ai compensi corrisposti al professionista delegato nell’esecuzione individuale.
L’art. 21 D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Testo Unico dell’IVA) dispone che la fattura individui quale soggetto intestatario il cessionario del bene o il committente della prestazione di servizio resa, specificandone ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA ovvero codice fiscale.
La questione posta non è di poco momento poiché la procedura esecutiva individuale, a differenza di quella fallimentare, non assume la qualità di soggetto di diritto tributario (e, infatti, non è dotata di un proprio codice fiscale). Perciò, si devono radicalmente escludere sia la possibilità di emettere fatture nei confronti della procedura, sia quella di fatturare all’ufficio giudiziario (posto che la prestazione non è resa all’amministrazione giudiziaria).
La soluzione della questione si fonda sul combinato disposto degli artt. 8 T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) e 95 c.p.c., dal quale si evince che le spese della procedura espropriativa sono in via definitiva sostenute dal debitore esecutato (il cui patrimonio viene liquidato), ma anticipate dal creditore che ha diritto al loro rimborso qualora collocato utilmente nel riparto finale (v., in proposito, Cass. 24571/2018).
Solitamente, il giudice dell’esecuzione pone a carico del creditore procedente un acconto sul compenso dovuto al professionista; questo costituisce una posta distinta dal fondo spese (il quale non va fatturato, poiché non costituisce reddito imponibile) e la sua percezione diretta dal creditore impone di individuare il creditore stesso come intestatario della fattura (si precisa che, qualora al professionista vengano cumulativamente versati acconto e fondo spese, occorre fare applicazione dell’art. 3 D.M. 31 ottobre 1974, secondo cui “per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito”).
Con riguardo al compenso finale, qualora il giudice ne disponga il prelievo dalla somma ricavata dalla vendita (come avviene in numerose prassi), la fattura deve essere intestata all’esecutato, poiché è questo il soggetto che – col suo patrimonio (tale è la somma derivante dall’alienazione) – procede al relativo pagamento, anche se per effetto di un provvedimento giurisdizionale.
Un’indiretta conferma di tale soluzione deriva dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18/10/2007 n. 296 che, nella parte che qui interessa, afferma: “… in applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile e del decreto del giudice dell’esecuzione, il pagamento deve intendersi effettuato nel momento in cui il notaio preleva le somme liquidate a suo favore che, ordinariamente, comprendono il compenso al lordo della ritenuta e l’IVA. Tali somme sono prelevate su quelle ottenute dalla vendita forzata di un bene già appartenente al patrimonio del debitore esecutato nei cui confronti si esplicano gli effetti della vendita stessa, che sostiene l’onere economico per liquidare i compensi spettanti al notaio e a favore del quale sono destinate le eventuali somme residue una volta soddisfatti i creditori procedenti (articolo 510, quarto comma, c.p.c.).”.
La menzionata Risoluzione specifica che, qualora l’esecutato sia sostituto d’imposta, spetta al professionista delegato effettuare, al momento del prelievo del compenso, la ritenuta d’acconto e il suo versamento.
Quando la procedura è condotta ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c. (esecuzione nei confronti del terzo proprietario; è questa l’ipotesi prospettata nel quesito), le considerazioni sopra svolte devono avere riguardo al soggetto che, col suo patrimonio (l’immobile è espropriato in danno del terzo), provvede al pagamento del professionista delegato: infatti, l’esecuzione forzata predetta si svolge nei confronti del terzo proprietario che, pur non essendo debitore, viene assoggettato alla procedura esecutiva, ne sostiene in via definitiva le spese e ha diritto alla restituzione delle somme eccedenti la soddisfazione dei creditori.
Pertanto, in conclusione, si deve ritenere che l’intestatario della fattura relativa ai compensi del professionista delegato direttamente prelevati dai fondi della procedura sia il soggetto esecutato (sottoposto ad espropriazione forzata) e, cioè, il titolare del bene liquidato, anche se non è debitore “diretto” del creditore procedente (è questo il caso dell’esecuzione ex artt. 602 ss. c.p.c., nella quale si espropria un bene che non appartiene al debitore individuato nel titolo esecutivo).