L'esperto risponde alla domanda:
Nel modello di ordinanza di delega in uso presso il nostro ufficio giudiziario è previsto che "Il delegato fissa, nel termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni da oggi, la data e l’ora della prima vendita senza incanto". Purtroppo, per un malinteso tra colleghi di studio, il primo avviso di vendita è stato pubblicato prima del decorso del termine di novanta giorni dalla data della delega alla vendita. Il primo esperimento di vendita senza incanto ha avuto esito negativo ed è stata fissata altra data con prezzo ridotto di un quarto. Le parti non hanno eccepito nulla. Per la "regolarità" della procedura in vista della vendita e del trasferimento degli immobili è consigliabile pubblicare nuovamente il "primo avviso" con il relativo prezzo base? In difetto di impugnazione dell'avviso per il concreto pregiudizio subito dalla parte con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. consente il "regolare" proseguo della procedura?
L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione immobiliare, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. (analoghe disposizioni sono dettate, per l’e. mobiliare, dall’art. 534-bis c.p.c.), delega le “operazioni di vendita” ad un professionista delegato (notaio, avvocato o commercialista) costituisce la fonte dell’attribuzione del potere che il p.d. è chiamato ad esercitare, quale munus publicum. Il p.d. è un ausiliario del giudice (Cass. n. 711/2010; Cass. n. 22800/2019), seppur sui generis, perché è chiamato allo svolgimento di alcuni poteri in senso lato giurisdizionali – in particolare riguardo alle “operazioni di vendita” (che possono anche comprendere gli adempimenti della fase distributiva) - il cui contenuto è però pressoché vincolato, seppur non manchino delle aree in cui il delegato è chiamato ad esercitare una certa discrezionalità (si veda, ad es., l’ipotesi dell’unica offerta inferiore di non oltre un quarto al prezzo base, disciplinata dall’art. 572, comma 3, c.p.c.).
Il potere comunque esercitato dal p.d., tuttavia, discende esclusivamente dall’ordinanza di delega, che può anche regolare, in modo analitico, lo spazio operativo demandato al delegato, disciplinando e condizionando anche quei pochi ambiti discrezionali attribuiti dalla legge: ciò in quanto detta ordinanza delinea il perimetro complessivo dei poteri esercitabili dal p.d. (arg. ex Cass. n. 2044/2017), che resta sempre assoggettato al controllo da parte dell’unico titolare del potere giurisdizionale, ossia il giudice dell’esecuzione: questi può impartire ogni più opportuna direttiva (anche di contenuto atipico) per lo svolgimento dell’attività delegata (e quindi, per richiamare l’esempio della decisione di cui all’art. 572, comma 3, c.p.c., ben potrebbe il giudice riservare a sé tale valutazione discrezionale).
In ogni caso, quale che sia l’ampiezza della delega, gli atti del professionista delegato non sono suscettibili di consolidamento (ossia, di inoppugnabilità per il decorso del termine di impugnativa), analogamente a quanto avviene per i singoli provvedimenti del giudice, di contenuto non meramente ordinatorio. Infatti, solo questi ultimi sono soggetti alla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza (anche di fatto – v. Cass. n. 13043/2018), mentre gli atti del delegato sono solo suscettibili di reclamo ex art. 591- ter c.p.c., norma che peraltro non prevede alcun termine di proponibilità. Lo scopo del reclamo, come chiarito dalla recente Cass. n. 12238/2019, è quello di interpellare il giudice dell’esecuzione onde risolvere difficoltà emerse nel corso dello svolgimento delle operazioni di vendita (ad es., circa la regolarità di una offerta di acquisto), insuscettibile di statuire su diritti con efficacia di giudicato. Tuttavia, la parte lesa può anche optare per la proposizione dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c., non già avverso l’atto illegittimo del professionista delegato, come detto, bensì contro il primo atto successivo adottato dal giudice dell’esecuzione, ossia - di norma - contro il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., e ciò nel termine di venti giorni dalla sua conoscenza. Solo ove difetti tale ultima impugnazione, dunque, l’eventuale illegittimità dell’atto del delegato può dirsi sanata, ciò derivando dalla sopravvenuta inoppugnabilità del decreto di trasferimento.
Venendo al quesito, può senz’altro ritenersi che l’emissione e la pubblicazione “anticipata” dell’avviso di vendita di cui all’art. 173-quater, disp. att. c.p.c., rispetto al termine assegnato dal giudice dell’esecuzione (“non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni” dal conferimento della delega), in nulla infici la regolarità delle operazioni di vendita, sempre che ovviamente tale anticipazione non abbia in concreto determinato ricadute sulla regolarità degli adempimenti connessi (pubblicazione dell’avviso sul PVP, nonché sui siti internet autorizzati e sugli altri mezzi di pubblicità straordinaria di cui all’art. 490 c.p.c., il tutto nel rispetto dei termini ivi prescritti), come parrebbe doversi intendere dal quesito.
In realtà, i termini assegnati nella specie dal giudice per l’emissione dell’avviso (nell’ambito delle direttive cc.dd. atipiche) hanno duplice natura: dilatoria, il primo, ed acceleratoria, il secondo, ma hanno entrambi carattere ordinatorio, essendo diretti a regolare i tempi della delega e non a condizionare la stessa esistenza della potestas delegata. Il loro mancato rispetto, eventualmente, può solo rilevare sul piano della diligenza del delegato, ed eventualmente valutarsi ai fini della revoca della delega ex art. 591-bis, ult. comma, c.p.c., ma non mai incidere sulla validità dell’avviso di vendita esitato. Trattandosi, poi, del mancato rispetto del termine dilatorio (“non inferiore a novanta giorni”), può osservarsi che la ratio di una simile disposizione non può che essere quella di pretendere, da parte del delegato, lo svolgimento non frettoloso dell’attività delegata, sia sul piano dello studio e delle verifiche (si pensi alla lettura “critica” delle risultanze della relazione di stima, alla necessità di procedere ad un nuovo controllo circa la titolarità dei diritti pignorati, ecc.), sia ai fini del necessario coordinamento con i compiti demandati ad eventuali altri ausiliari (ad es. custode giudiziario, salvo che il p.d. non cumuli anche tale ruolo), e sia ai fini del rispetto dei già citati termini di cui all’art. 490 c.p.c. Pertanto, una violazione di un simile termine dilatorio da parte del p.d. può rilevare quale “indice” della eventuale superficialità dello svolgimento delle funzioni delegate (e quindi suggerire al giudice, e alle parti del procedimento, un più approfondito controllo del suo operato, onde appurare che da ciò non sia dipeso il compimento di grossolani errori che – questi sì – possono eventualmente inficiare la vendita: id est, ad es., la violazione del termine di quarantacinque giorni prima della presentazione delle offerte, ex art. 490 c.p.c., o il mancato espletamento di tutti gli adempimenti pubblicitari, il che determina la nullità dell’aggiudicazione – v. Cass. n. 9255/2015), ma non incidere, di per sé, sulla validità della vendita stessa.
Da quanto precede, discende che – salvo che non siano emerse disfunzioni di tale genere – l’esperimento di vendita già tenuto e andato deserto sia del tutto valido, sicché non v’è ragione di annullare l’avviso già emesso per il nuovo esperimento, con applicazione del ribasso. Eventuali iniziative ex art. 591-ter o (una volta emesso il decreto di trasferimento) ex art. 617 c.p.c. – nella considerata ipotesi del mero mancato rispetto del termine dilatorio in discorso – non hanno ragionevoli prospettive di accoglimento.