L'esperto risponde alla domanda:
Chiedo di chiarirmi se il decorso del termine di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. concesso dal giudice sia a sua volta sospeso a seguito della sospensione straordinaria.
Il G.E. in data 04.10.2019 ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare per sette mesi con avvertimento che la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione udienza entro dieci giorni dalla scadenza del termine. Il periodo di sospensione ex 624 bis c.p.c. scadrebbe il 4 maggio 2020.
Ora vi chiedo il termine scade ugualmente il 4 maggio o devono aggiungersi i 63 giorni di sospensione straordinaria?
Mi confermate che nel primo caso comunque i termini per proporre istanza di fissazione udienza decorrano dal 11 maggio?
Per rispondere al quesito occorre analizzare l’art. 83, comma 2, d.l. 17/3/2020, n. 18 (come modificato – limitatamente alla proroga all’11 maggio 2020 – dall’art. 36 d.l. 8/4/2020, n. 23), il quale dispone – nel periodo dal 9/3/2020 all’11/5/2020 – la sospensione del «decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» e aggiunge che «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti … per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi … e, in genere, tutti i termini procedurali».
Come già rilevato nell’articolo «Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari», su questa Rivista (http://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2020/marzo/legislazione-demergenza-e-processi-esecutivi-e-fallimentari/), la norma (al pari di quella del comma 1 relativa al rinvio delle udienze) non sospende i processi, bensì i termini, introducendo «misure “ponte”, assunte al fine di dare il tempo agli uffici giudiziari di organizzarsi secondo i criteri previsti per il tempo successivo al 16 aprile 2020 [oggi, 12 maggio 2020]. Il sistema “a regime”, quindi, non è quello della sospensione dei termini processuali e del rinvio d’ufficio delle udienze, ma quello della implementazione di un modello di organizzazione lavorativa che contemperi il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie necessarie per limitare la propagazione del virus. Il vero scopo della legislazione d’emergenza è di “contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.».
Muovendo da tali premesse si evince che la sospensione del termine per il compimento di atti della procedura non riguarda il periodo di sospensione del processo disposto ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c.: infatti, la procedura già era sospesa (e tale resta) senza che sia necessario compiere atti di parte o giurisdizionali (tantomeno in udienza); il periodo di sospensione non è propriamente un “termine procedurale”, posto che proprio il codice esclude che in tale lasso temporale possano essere compiuti atti esecutivi (art. 626 c.p.c.); inoltre, anche in relazione alla descritta ratio legis, la situazione di stasi della procedura e l’assenza di attività richieste alle parti o al giudice escludono ex se rischi di diffusione dell’epidemia o l’esigenza di dilazione per apprestare misure organizzative nel periodo successivo.
Perciò, rispondendo alla prima domanda, si ritiene che l’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui differisce il termine per il compimento degli atti della procedura esecutiva, non incida sulla durata della sospensione precedentemente disposta ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c.
Nel caso del quesito, dunque, la sospensione verrà comunque a cessare il 4 maggio 2020.
Come previsto dalla norma codicistica («Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire») e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «nell’ipotesi di sospensione dell’esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta soltanto al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, della relativa istanza» (Cass. 6015/2017).
Perciò, per evitare l’estinzione del processo ex art. 630 c.p.c., il creditore è onerato di compiere un atto (la presentazione dell’istanza di riassunzione) entro dieci giorni dalla fine della sospensione.
Su questo termine spiega pienamente i suoi effetti la normativa dettata per l’emergenza sanitaria: in forza dell’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (come modificato dall’art. 36 d.l. n. 23 del 2020), il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 624-bis c.p.c. per la presentazione dell’istanza di riassunzione è sospeso sino all’11 maggio 2020 e da questa data riprende a decorrere.
Ciò significa che, nel caso del quesito formulato, il creditore sarà onerato di avanzare l’istanza di prosecuzione della procedura entro il 21 maggio 2020, a pena di estinzione del processo esecutivo.