L'esperto risponde alla domanda:
A seguito dei provvedimenti normativi per l'emergenza epidemiologica (che hanno sospeso i termini processuali dal 9 marzo al 11 maggio) risulta sospeso il termine di 120 gg. a disposizione per Agenzia delle Entrate - Riscossione, di cui all'art. 14 D.L. n. 669/1996, per pagare le spese del giudizio?
Nella fattispecie la sentenza in forma esecutiva è stata notificata all'AdER il 18/11/2019; quindi, essendo oggi trascorsi i 120 gg., si può procedere con la notificazione dell'atto di precetto?
Se la notificazione all'AdER dell'atto di precetto avviene prima dell’11 maggio, come si calcola il termine di scadenza del precetto di 90 gg.?
L’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) prevede, per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e Agenzia delle entrate – Riscossione, uno spatium deliberandi (così definito da Cass. 6346/2011 e da Cass. 23732/2008) per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro.
La menzionata norma dispone che, prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore non possa procedere ad esecuzione forzata, né alla notifica di atto di precetto.
La violazione del disposto normativo giustifica la reazione della pubblica amministrazione intimata (o esecutata) con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a far constare la mancanza (seppure temporanea) del diritto del creditore di procedere in executivis dato che il rispetto del termine costituisce condizione di efficacia del titolo esecutivo (tra le altre, Cass. 6346/2011 e Cass. 3133/2015), nonché, in caso di pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito nell’espropriazione presso terzi, l’impugnazione del provvedimento con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. 21838/2013).
L’art. 83, comma 2, d.l. 17/3/2020, n. 18 (come modificato – limitatamente alla proroga all’11 maggio 2020 – dall’art. 36 d.l. 8/4/2020, n. 23) dispone che nel periodo dal 9/3/2020 all’11/5/2020 sia sospeso il «decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» e aggiunge che «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti … per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi … e, in genere, tutti i termini procedurali».
La portata della norma non riguarda l’atto di precetto, sia perché trattasi di atto stragiudiziale (e, dunque, estraneo al processo di esecuzione forzata), sia perché non determina l’introduzione di alcun procedimento esecutivo, sia perché il termine ad adempiere concesso al debitore ha natura sostanziale e non “procedurale”.
Tuttavia, proprio la giurisprudenza distingue il termine ad adempiere fissato nell’atto di precetto dallo spatium deliberandi concesso ex lege alle amministrazioni pubbliche contemplate dalla norma succitata: “la disposizione denunciata, accordando alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell’esecuzione, uno spatium adimplendi per l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di evitare il blocco dell’attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche” (Corte Cost. 142/1998) e “di consentire alla P.A. di far luogo ad un adempimento da considerare spontaneo, senza dovere perciò sopportare le spese degli atti preparatori” (Cass. 590/2009).
La notificazione del titolo esecutivo innesca, dunque, l’avvio in seno alla P.A. di un procedimento amministrativo (della durata massima di 120 giorni) volto al pagamento del debito e durante tale procedimento la legge sterilizza l’iniziativa del creditore, tenuto ad attendere l’esaurimento del procedimento stesso.
La norma di riferimento, dunque, non è l’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, bensì l’art. 103, comma 1, del medesimo decreto-legge (riguardante “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi”), il quale – nel testo modificato, limitatamente alla proroga, dall’art. 37 d.l. 8/4/2020, n. 23 – stabilisce che «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020».
In forza dell’art. 103 d.l. n. 18 del 2020, dunque, nel computo del termine di 120 giorni intercorrente tra la data di notifica del titolo esecutivo e quella del precetto non deve aversi riguardo al periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Con riferimento al quesito, perciò, il termine di 120 giorni ha iniziato a decorrere il 19/11/2019 e alla data del 23/2/2020 erano già decorsi 95 giorni; per il decorso degli ulteriori 25 giorni previsti dalla norma occorrerà attendere il 9/6/2020.
Come già esposto, la notifica dell’atto di precetto in data anteriore al 10/6/2020 espone il creditore alla soccombenza in un’opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché il decorso del termine ex art. 14 d.l. n. 669 del 1996 condiziona l’azione esecutiva.