L' esperto risponde

Esecuzione Esattoriale

Pignoramento di crediti - Ordine  al terzo di pagamento diretto ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

L'esperto risponde alla domanda:

Non di rado capita di ricevere la notifica di pignoramenti ex art. 72-bis DPR 602/1973. Tali pignoramenti - generalmente notificati alle banche come nel caso che ci occupa - impongono al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. Riguardo il punto b), cosa s'intende per pagamento alle rispettive scadenze? Nel caso la Banca compia il pagamento di quanto in giacenza sul c/c, deve mantenere "bloccato" il c/c sino a quando non corrisponderà l'intero importo pignorato, oppure deve semplicemente pagare quelle somme che, per ragioni di valuta ad esempio sono certe ma non ancora esigibili (come cambiali e assegni bancari)? Ed ancora, nel caso l'esito sia negativo - ipotesi infrequente considerato che si tratta di pignoramenti nati all'esito di una ispezione dell'anagrafe tributaria - l'attività di custode del terzo si interrompe definitivamente? Dunque, dinanzi ad un esito negativo o solo parzialmente positivo del pignoramento, l'onere di pagare "alle rispettive scadenze le restanti somme" comporta per la Banca un obbligo di rimettere le somme al concessionario di ognuno dei successivi accrediti che affluiranno sul c/c sino alla concorrenza del pignoramento, o, al contrario, la Banca deve rimettere al concessionario solo quelle somme accreditate successivamente ma in realtà già di proprietà del debitore esecutato al momento della notifica? A mio sommesso avviso, è probabile che il legislatore con la frase di cui al punto b) si riferiva ad ipotesi di crediti certi ma con disponibilità in divenire, quale ad esempio il pignoramento del canone di locazione che vede il conduttore - terzo custode - ed il locatore - debitore esecutato - ma non al blocco vita natural durante del c/c. Ciò a maggior ragione se si considera la mancata previsione di sanzioni a carico del terzo inadempiente e di strumenti di tutela efficaci in favore del concessionario dinanzi all'inadempimento del terzo; l'unica via ammessa è l'avvio di una procedura esecutiva ordinaria ed il venir meno dell'esecuzione diretta.

L’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 disciplina il c.d. pignoramento diretto di crediti, strumento utilizzabile dall’esattore in alternativa al pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c. E’ infatti previsto – ad eccezione di talune tipologie di crediti, da lavoro e pensione – che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2, ossia si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle somme ….” (Cass. n. 26830/2017). Nella medesima prospettiva, ancor più recentemente si è statuito che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito” (Cass. n. 32203/2019).

Anche da quanto precede, può dunque ricavarsi che il procedimento in discorso si pone, rispetto al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c., come uno strumento semplificato concesso in prima istanza all’esattore; esso trova il suo ubi consistam nel pagamento effettuato dal terzo, che lo “completa”, ossia lo definisce, con effetto immediatamente satisfattivo, se del caso in parte qua. Detto pagamento, dunque, segna il momento di chiusura del procedimento, quand’anche non totalmente satisfattivo, perché assume una funzione lato sensu assimilabile all’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., benché ovviamente nella pratica più vantaggioso (si tratta infatti di un pagamento, e non di cessione forzosa del credito). Pertanto, mentre in caso di mancato pagamento tout court da parte del terzo entro i sessanta giorni dal pignoramento, l’esattore non può far altro che avviare un ordinario pignoramento presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c., come previsto dall’art. 72-bis, ult. comma, cit., nel caso di pagamento solo parzialmente satisfattivo, per il recupero del residuo credito, lo stesso esattore può alternativamente procedere in tale ultimo senso, ovvero rinnovare il procedimento speciale, con nuovo ordine di pagamento ex art. 72-bis cit., del tutto avulso dal precedente.

Va infine soggiunto che, in caso di mancato pagamento nel termine di sessanta giorni, gli effetti del pignoramento speciale ex art. 72-bis cit. devono parimenti ritenersi cessati, come dimostrato dalla circostanza che l’esattore ha l’onere di procedere nelle forme ordinarie ex art. 543 ss. c.p.c.; peraltro, è da notare che il dettato normativo non pone alcuna consecutio tra le due procedure, che restano quindi distinte l’una dall’altra.       

Venendo al quesito, non v’è dubbio che l’ipotesi di cui alla lettera b) (“alle rispettive scadenze, per le restanti somme”) faccia propriamente riferimento a crediti dell’esecutato non ancora esigibili alla data della notifica del pignoramento, ma certi almeno nell’an debeatur (se non anche nel quantum, come ad esempio per i crediti da canoni di locazione). Se il terzo pignorato è una banca e il debitore esecutato è titolare di c/c, come prospettato nel quesito, nella ipotesi di cui alla lett. a) rientrano le somme costituenti il saldo attivo immediatamente esigibile alla data della notifica, nonché (ex lett. b) quelle frattanto divenute esigibili alla data del pagamento (da eseguirsi al più tardi entro sessanta giorni dalla notifica del pignoramento).

Per quanto detto, sia in caso di indisponibilità di somme in giacenza sul c/c, sia di pagamento solo parzialmente satisfattivo da parte del terzo, è da escludere che gli accrediti successivi al sessantesimo giorno dalla notifica del pignoramento ex art. 72-bis cit. siano assoggettati al vincolo pignoratizio, stante la già descritta inefficacia sopravvenuta. Per essi, dunque, è da escludere qualsiasi onere custodiale da parte del terzo pignorato, anche per le ragioni esattamente prospettate nel quesito, sicché il debitore esecutato ne ha piena disponibilità, senza che occorra alcun ordine giudiziale di “svincolo” o ad esso assimilabile. Un eventuale diniego da parte della banca-terzo pignorato, pertanto, ben può configurare una ipotesi di responsabilità da inadempimento del contratto.

 

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