L' esperto risponde

Pignoramento

Di immobile appartenente alla comunione legale Intervenuta separazione personale Espropriazione per crediti del coniuge comproprietario Modalità

L'esperto risponde alla domanda:

Dichiarata la separazione tra i coniugi, ma non lo scioglimento della comunione dei beni in comproprietà, il coniuge creditore può procedere al pignoramento del 50% del bene in comproprietà o deve procedere per l’intero? Il coniuge creditore deve notificare anche a se stesso il pignoramento? Potrebbe chiedere direttamente l'assegnazione?

A decorrere dal 26 maggio 2015, l’art. 191, comma 2, c.c. (inserito dall’art. 2, comma 1, Legge 6 maggio 2015, n. 55) stabilisce che “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.

La norma – innovando (e modificando) il precedente granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui la comunione legale si scioglie al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione – prevede oggi un’anticipazione del momento di scioglimento della comunione.

Una volta sciolta la comunione legale, “i beni e i diritti che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria” tra i coniugi (Cass. 8803/2017; Cass. 33546/2018), sicché ciascuno deve reputarsi proprietario per la quota della metà di ogni bene. La differenza fondamentale rispetto alla comunione legale risiede proprio nel fatto che quest’ultima è “senza quote”, posto che ciascun coniuge è “proprietario solidale” dell’insieme dei beni in comune, con la conseguenza che il cespite in comunione deve essere pignorato per l’intero (Cass. 6575/2013 e Cass. 2047/2019).

Il creditore di uno dei coniugi – e, dunque, anche l’altro coniuge in relazione a diritti di credito (sorti, ad esempio, dai provvedimenti presidenziali pronunciati nella separazione) – può aggredire il patrimonio del debitore pignorando la sua quota della metà dei suoi singoli beni.

Il predetto pignoramento è disciplinato dagli artt. 599 ss. c.p.c., sicché il creditore è tenuto a dare avviso ai comproprietari, atto che, tuttavia, deve considerarsi inutile qualora lo stesso creditore pignorante coincida col contitolare del diritto reale.

Salvi i limitati casi in cui sia possibile la separazione in natura, il naturale e più probabile sbocco dell’espropriazione di una quota è costituito dalla divisione endoesecutiva (Cass. 20817/2018), giudizio divisorio che può concludersi anche con la vendita dell’intero cespite (art. 720 c.c.), ma solo come extrema ratio, poiché deve essere privilegiata la richiesta di attribuzione (con versamento di conguaglio) eventualmente avanzata dal condividente. In altre parole, nell’ambito del giudizio divisorio, il condividente potrebbe richiedere l’assegnazione a sé della quota dell’esecutato (evitando così la vendita) e onerarsi di versare il conguaglio corrispondente al valore della quota assegnanda.

Se, però, è questa l’intenzione del creditore-comproprietario, l’avvio della divisione endoesecutiva è superfluo (e potrebbe rivelarsi un’inutile e costosa perdita di tempo), perché la manifestazione al giudice dell’esecuzione di una seria intenzione di acquisire la quota al suo valore di stima (identico a quello che sarebbe pagato nel giudizio divisorio) giustifica l’esperimento di un tentativo di vendita della quota nell’ambito della procedura esecutiva (in tal caso il condividente potrà partecipare alla gara, avente ad oggetto la vendita della quota, come qualunque altro soggetto col rischio, invero assai esiguo, di concorrere con altri partecipanti).

Per far valere il proprio credito, poi, il comproprietario potrebbe evitare la stessa procedura espropriativa: infatti, avviando un giudizio di divisione, ciascuno dei condividenti avrebbe una quota astratta della metà del cespite, ma per determinare il valore della quota in concreto occorre imputare alla quota i debiti di ciascuno nei confronti dell’altro (artt. 724 e 192, commi 4 e 5, c.c.): conseguentemente, il coniuge creditore risulterebbe titolare di una quota, concretamente determinata nel giudizio, maggiore rispetto a quella del coniuge debitore e lo scioglimento della comunione avverrebbe dietro versamento di un conguaglio di misura inferiore (o, in caso di vendita dell’intero cespite, con attribuzione del ricavato in misura maggiore).

Top