L' esperto risponde

Pignoramento

Nei confronti di P.A. Nullità del precetto e del pignoramento ex art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997 - Foro competente Poteri dell’UNEP

L'esperto risponde alla domanda:

Più di un avvocato del foro di Napoli continua a presentare presso l'ufficio NEP di Trieste, atti di pignoramento presso terzi da eseguirsi su agenzie Bancarie triestine e contro l'Agenzia delle Entrate di Trieste, per sentenze rilasciate da giudici di pace di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma e per soggetti privati residenti fuori circoscrizione (oltretutto si dichiarano antistatari).

Quanto sopra contrasta con l'art. 14 comma 1-bis del D.L. 669 del 31-12-1996 che commina la nullità di atti di esecuzione notificati fuori della circoscrizione in cui risiedono i soggetti privati interessati. A parere di chi scrive, l'UNEP dovrebbe opporre rifiuto motivato ex art.108 DPR 1229/59, considerate le responsabilità in capo al P.U. procedente che compie scientemente un atto nullo (art. 60 c.p.c.).

Come è noto, quando il soggetto debitore è una Pubblica Amministrazione, il creditore è tenuto ad osservare particolari prescrizioni, che si aggiungono – in parte derogandole – a quelle del codice di rito. Infatti, l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, anche allo scopo di evitare un aggravio di esborsi per l’ente pubblico (ossia, di regola le spese e gli onorari di precetto), prevede che “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. Occorre, dunque, dapprima notificare il titolo esecutivo; attendere il pagamento spontaneo di quanto spettante per capitale e accessori liquidati nel titolo nei successivi centoventi giorni; ed infine procedere, nel caso di mancato adempimento, all’avvio dell’azione esecutiva, che dev’essere preceduta dalla notifica del precetto.

Per quanto qui interessa, l’art. 14, comma 1-bis, d.l. cit., stabilisce poi che “… gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio”. La cennata disposizione prosegue con l’individuazione di un foro speciale per il pignoramento di crediti presso terzi ove il debitore sia un Ente o Istituto esercente forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, ma tale questione esula dal quesito in esame, in cui si assume che ente debitore è l’Agenzia delle Entrate.

Rileva, infine, il disposto dell’art. 26-bis c.p.c. (inserito nel codice di rito dall’art. 19 del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014, che ha anche rimodulato il precedente art. 26), a mente del quale “quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”. 

Se ne ha che il creditore ben può notificare il titolo esecutivo non solo presso l’articolazione periferica dell’ente, ma anche presso la sede centrale, ex art. 479, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 15361/2011), mentre è tenuto a notificare il precetto e l’atto di pignoramento (che, si rammenta, anche nella forma del “presso terzi” ex artt. 543 ss. c.p.c., è atto a struttura composta e plurisoggettiva, constando anche dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., di specifica competenza dell’ufficiale giudiziario) esclusivamente “presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”. Deve poi evidenziarsi che, nonostante l’incerto richiamo operato – ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di riferimento –dall’art. 26-bis, comma 1, all’art. 413, comma 5, c.p.c., per l’individuazione della nozione di P.A. dottrina e giurisprudenza fanno comunemente riferimento al disposto dell’art. 1, comma 2, del d.lgs, n. 165 del 2001 (v. Cass. n. 8172/2018).

Da quanto precede, emerge già ictu oculi che la ratio dell’art. 14, comma 1-bis, cit., non è (in parte qua) ravvisabile nell’esigenza di determinare il foro competente per l’espropriazione forzata di crediti in danno della P.A., bensì di concentrare la gestione degli atti, sul piano amministrativo, presso l’articolazione territoriale dell’Ente che – ratione loci – è competente, avuto riguardo alla residenza dei soggetti privati interessati. Pertanto, la nullità comminata da detta norma (da denunciare, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica) può concernere solo l’atto di precetto, ovvero l’atto di pignoramento, ma non già perché tendenti a radicare il procedimento presso il giudice dell’esecuzione non competente per territorio, bensì in quanto non notificati presso l’articolazione periferica dell’Ente, “legittimata” ex lege a ricevere detti atti.

Altra questione è, invece, quella della competenza per territorio per l’espropriazione di crediti in danno della P.A., che è appunto oggi regolata dall’art. 26-bis, comma 1, c.p.c., ove si stabilisce che è competente il tribunale del luogo in cui il terzo, debitor debitoris, ha la residenza, il domicilio, la dimora, ovvero (se persona giuridica) la sede, e ciò “salvo quanto disposto dalle leggi speciali”. Queste ultime, nella sostanza (v. la già citata Cass. n. 8172/2018), regolamentano le ipotesi di pignorabilità dei crediti esclusivamente presso determinati cassieri o tesorieri (si veda, ad es., il disposto dell’art. 1-bis della legge n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica), così incidendo sulla individuazione del foro competente: da un lato (in via indiretta), mediante restringimento del novero dei terzi, e dall’altro (in via diretta), individuando specificamente ed esclusivamente (in deroga al criterio della sede) il foro del luogo del pagamento, ossia del luogo di espletamento del servizio secondo gli accordi fra la P.A. ed il cassiere o tesoriere (così la più volte citata Cass. n. 8172/2018).

E’ ora possibile dare una risposta al quesito (verrà presa in considerazione, a tal fine, l’ipotesi che l’Ente debitore contemplato nel titolo esecutivo sia effettivamente l’Agenzia delle Entrate, come prospettato nel quesito stesso, e non Agenzia delle Entrate-Riscossione, nuovo ente pubblico economico, strumentale alla prima quale agente della riscossione, istituito dall’art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, anch’esso comunque soggetto alla previsione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 cit. in forza della modifica ad esso apportata dal d.l. n. 148/2017, conv. in legge n. 172/2017).

Per quanto detto, nella casistica illustrata, si ritiene che l’ambito di operatività dell’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, sia rinvenibile nella sola ipotesi che l’atto di precetto e/o l’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. siano stati notificati alla D.P. triestina dell’Agenzia delle Entrate; in tal caso - fermo restando che l’organizzazione amministrativa delle Agenzie fiscali non determina una alterità soggettiva tra sede centrale e direzioni territoriali, prive di autonoma personalità giuridica (v. Cass. 22434/2016) – costituisce preciso onere dell’Agenzia fiscale debitrice proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notifica, onde far valere la nullità comminata dalla norma in discorso, altrimenti soggetta a restare definitivamente sanata (in quanto relativa).

Solo nell’ipotesi considerata (ossia, notifica del precetto e/o del pignoramento alla D.P. locale non competente), dunque, può esservi spazio per il rifiuto motivato, da parte dell’ufficiale giudiziario, ex art. 108 del d.P.R. n. 1229/1959, trattandosi appunto del compimento di un atto nullo ex art. 14 cit., potenzialmente foriero di responsabilità ai sensi dell’art. 60, n. 2), c.p.c. Quanto alla colpa grave prevista da quest’ultima norma, del resto, i dati da cui la nullità in discorso può derivare (ossia, residenza del creditore e sede della struttura territoriale dell’ente debitore) dovrebbero essere di regola facilmente evincibili dal contenuto degli atti notificandi.

Questione affatto diversa, invece, è quella della competenza per territorio. Dal tenore del quesito sembrerebbe che i creditori effettuino il pignoramento ex art. 543 c.p.c. presso agenzie bancarie tout court; tuttavia, deve evidenziarsi che il servizio di tesoreria, per le Agenzie fiscali, è espletato dalla Banca d’Italia, nell’ambito del più ampio servizio di tesoreria in favore dello Stato, anche mediante le proprie filiali. Nondimeno, l’art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 300/1999, consente alle stesse Agenzie fiscali di stipulare convenzioni con “aziende di credito” per la gestione del servizio di tesoreria.

In questo quadro generale di riferimento, ferme le descritte nullità ex art. 14 cit. (si ripete, da far valere ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla notifica del precetto o del pignoramento), nonché eventuali specifiche cause di impignorabilità dei crediti (queste ultime da proporre con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., come ad es. nell’ipotesi in cui le somme giacenti sul conto attengano ad entrate erariali – v. Cass. n. 493/2003), occorre dunque verificare in concreto le modalità con cui ciascuna D.P. dell’Agenzia delle Entrate è organizzata, quanto alla tesoreria.

In ogni caso, l’azione esecutiva esperita nei termini di cui al quesito appare proposta dinanzi a tribunale non competente per territorio, ex art. 26-bis, comma 1, c.p.c., giacché è assai improbabile che le banche pignorate siano cassieri o tesorieri della D.P. che ha in carico gli indicati rapporti. Non è superfluo rilevare che ciò non determina affatto la nullità del pignoramento, sicché – per tale profilo – è da escludere qualsivoglia ipotesi di responsabilità da parte dell’ufficiale giudiziario (nonché, a maggior ragione, la possibilità di opporre rifiuto motivato ex art. 108 cit.), tanto più che l’iscrizione a ruolo è, di regola, curata dallo stesso creditore procedente, ex art. 159-bis disp. att. c.p.c.

Ciò posto, poiché la competenza per territorio in materia esecutiva è funzionale e inderogabile (Cass. n. 10123/2000), essa può essere rilevata dal giudice dell’esecuzione, d’ufficio o su mera istanza della parte interessata, comunque entro l’udienza di cui all’art. 548 c.p.c. Ove il giudice non accolga l’eccezione di incompetenza per territorio, il relativo provvedimento deve essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., non essendo suscettibile di essere immediatamente gravato con regolamento di competenza (v. la più volte citata Cass. n. 8172/2018, che riserva il regolamento – in modo non del tutto convincente – alla sentenza di merito emessa ai sensi dello stesso art. 617 c.p.c.). In ogni caso, trattandosi di dover adattare il generale disposto dell’art. 38 c.p.c. al processo esecutivo, va da sé che ove il debitore non eccepisca l’incompetenza, né il giudice dell’esecuzione la rilevi d’ufficio entro il suddetto termine, la questione resta definitivamente superata.  

 

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