L'esperto risponde alla domanda:
Una mia cliente ha in mano un titolo esecutivo (sentenza emessa da Tribunale - primo grado) che condanna la società ALFA, con sede in Italia, a pagarle una somma abbastanza ingente. Sono venuto a sapere che il debitore italiano ha un credito nei confronti di una società estera (segnatamente marocchina). Mi chiedevo come dovevo procedere per sottoporre a pignoramento tale credito.
Il quesito in esame pone un problema esattamente speculare ad altra questione a suo tempo sottoposta a questa Rivista, concernente il caso del debitore italiano trasferitosi all’estero, e dell’aggredibilità in sede esecutiva del credito da questi vantato nei confronti di un terzo, residente in Italia (la risposta a detto quesito, cui si rinvia per più ampi riferimenti, è rinvenibile nell’archivio di questa Sezione, alla voce “ALTRO – pignoramento presso terzi –debitore avente sede all’estero – giurisdizione e competenza – criteri”).
Anche nel caso in esame, può quindi senz’altro ribadirsi che l’art. 26-bis c.p.c., introdotto dal d.l. n. 132 del 2014 (convertito in legge n. 162 del 2014), recante modifica dei criteri di determinazione della competenza territoriale nelle procedure espropriative presso terzi aventi ad oggetto crediti – disposizione secondo cui, salvi i casi di esecuzione contro la P.A., per l’espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o (se persona giuridica) la sede – è norma che disciplina esclusivamente la competenza per territorio, e presuppone già risolta in senso affermativo la diversa e pregiudiziale questione della giurisdizione del giudice dell’esecuzione italiano.
A detta norma, dunque, non può farsi riferimento per la soluzione della questione che qui occupa, occorrendo previamente stabilire se il creditore, munito di titolo esecutivo, possa legittimamente procedere - dinanzi al giudice italiano - al pignoramento di un credito vantato dal suo debitore nei confronti di un soggetto residente o avente sede legale all’estero, o non debba invece agire dinanzi all’autorità giudiziaria straniera.
Al riguardo, occorre premettere che l’art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. E’ quindi indiscutibile, per l’ordinamento italiano, che il creditore abbia il diritto di assoggettare ad azione esecutiva i beni del debitore, sia in Italia che all’estero; ma, già intuitivamente ed in prima approssimazione, affinché il creditore possa far ciò dinanzi al giudice italiano, occorre che quest’ultimo possa direttamente esplicare la potestà giurisdizionale sui beni oggetto della stessa azione esecutiva, ossia possa legittimamente “liquidarli” e distribuire il ricavato ai creditori concorrenti, perché rientranti nell’ambito della sua potestas (è intuitivo, ad es., che il giudice italiano non possa procedere alla vendita forzata di un immobile situato nel Regno Unito o in qualsiasi altro Stato estero). Ora, se detto problema è tradizionalmente risolto - avuto riguardo ai beni mobili e immobili – riconoscendo la giurisdizione al giudice italiano, ove detti beni si trovino in Italia (perché su detti beni è possibile esplicare in modo immediato e diretto la descritta potestas), esso è ben più complesso riguardo alla espropriazione di crediti, stante la loro immaterialità e, quindi, la difficile localizzabilità.
Infatti, non può ricavarsi una regola esplicita, a tal fine, da quanto disposto dagli artt. 3 ss. della legge n. 218 del 1995 sulla giurisdizione, né tantomeno dalle fonti eurounitarie (Reg. UE n. 1215/2012), giacché esse concernono i criteri di riparto riguardo alla materia dei processi di cognizione e cautelari.
Peraltro, l’unico precedente di legittimità rinvenibile, in subiecta materia, è ben risalente (Cass., Sez. Un., n. 5827/1981) e antecedente alla stessa legge n. 218 del 1995, benché concernente proprio il caso di un pignoramento di crediti in danno di soggetto residente in Italia, ma nei confronti di società terza pignorata avente sede all’estero. Proprio in applicazione del cennato principio del collegamento diretto tra potestà giurisdizionale e “collocazione” del bene (efficacemente descritto, in detto procedente, come “localizzazione della realtà fenomenica, sulla quale l’esecuzione forzata deve incidere, nell’ambito territoriale della sovranità dello Stato”), la S.C. – avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 4, n. 2), c.p.c. (“Giurisdizione rispetto allo straniero”, allora vigente) e dell’art. 1182 c.c. – ha quindi affermato che “sussiste pertanto la giurisdizione italiana se il credito oggetto della obbligazione è sorto o deve essere soddisfatto, con l’adempimento della obbligazione, nel territorio dello Stato”.
Resta da capire se il mutato contesto normativo abbia inciso o meno sulla soluzione offerta dalla S.C. ormai otto lustri fa, posto che l’art. 4 c.p.c. è stato abrogato dalla legge n. 218 del 1995, che l’ha riprodotto solo parzialmente.
Prima di approfondire la questione, è però opportuno evidenziare che il citato precedente di legittimità non ha ritenuto decisiva - ai fini della soluzione della questione – la circostanza che il terzo pignorato abbia residenza o (se persona giuridica) sede legale all’estero, non potendo la giurisdizione esecutiva italiana per ciò solo escludersi; sul punto, può aggiungersi che, secondo la stessa S.C. (v., ex multis, Cass. n. 13143/2017), pur dopo le riforme che dal 2012 (legge n. 228/2012) hanno ridisegnato l'esecuzione forzata presso terzi, può ribadirsi il tradizionale orientamento secondo cui il terzo è soggetto che coopera con il giudice dell'esecuzione ai fini della specificazione dell'oggetto dell'azione esecutiva, ed è quindi un suo ausiliario. Ancora oggi, dunque (proprio perché nulla è mutato, sul punto, rispetto al quadro normativo degli anni ‘80), ben può ritenersi come nulla osti ad assoggettare – almeno in linea teorica – il terzo avente residenza o (se persona giuridica) sede legale all’estero al “dovere di collaborazione” evincibile dai vigenti artt. 543 ss. c.p.c.
Ciò posto, dalla incidenza della cennata riforma del 2014 esclusivamente sulla competenza per territorio (v. supra), come anche riportato dalla Relazione al d.l. n. 132/2014, deve ribadirsi che la soluzione della questione non può ricavarsi dallo stesso art. 26-bis c.p.c. (che ha modificato il foro dell’espropriazione forzata di crediti, dapprima radicato, ex art. 26 c.p.c., nel luogo di residenza, domicilio, dimora o – se persona giuridica - sede legale del terzo), neanche in forza del criterio residuale di cui all’art. 3, comma 2, ult. parte, della legge n. 218/1995, perché detto ultimo corpus normativo non concerne l’esecuzione forzata. Né, tantomeno, vi si può ricorrere in via analogica, perché – posto che l’art. 26-bis c.p.c., ai fini della competenza per territorio, distingue la posizione soggettiva del debitore esecutato, radicandola presso il foro del terzo pignorato (1° comma) ove il debitore sia una P.A. e presso il foro del debitore stesso (2° comma) negli altri casi – ne verrebbe fuori un assetto della giurisdizione a geometria variabile, in cui il criterio discretivo, ceteris paribus, sarebbe costituito solo dalla qualità soggettiva del debitore. Il che pare francamente insostenibile.
Non basta, dunque, che il debitore esecutato privato abbia residenza, domicilio, dimora o sede legale in Italia, occorrendo individuare il criterio di collegamento concernente il credito vantato dal debitore stesso, che costituisce l’oggetto dell’azione esecutiva.
Ora, nell’ipotesi che qui interessa – ossia, debitore esecutato privato “italiano” -, escluso che ciò possa di per sé radicare in Italia la giurisdizione, non restano che due criteri alternativi, avuto riguardo al credito che si intende assoggettare al pignoramento: a) o quello soggettivo, concernente, cioè, l’altro soggetto del rapporto obbligatorio e quindi il terzo, debitor debitoris, oppure b) quello oggettivo, inerente le caratteristiche del credito (e segnatamente quello concernente il forum destinatae solutionis: fa gioco, in tal caso, il luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi).
Per quanto in dottrina sia stato sostenuto che la giurisdizione esecutiva italiana possa sussistere solo se sia il debitore esecutato, che il debitor debitoris, si trovino in Italia, ovvero - con posizione intermedia – che a tal fine occorra che almeno il debitore esecutato sia “italiano”, non potendo sussistere la giurisdizione quando il terzo sia residente o abbia sede all’estero, continuiamo a ritenere preferibile la soluzione sub b).
Infatti, chi sostiene la tesi sub a) è costretto a riconoscere che la “realtà fenomenica, sulla quale l’esecuzione forzata deve incidere”, oggetto del potere statuale (Cass., Sez. Un., n. 5827/1981), non è il credito, ma proprio il terzo pignorato, postulandosi una sorta di “identificazione” tra la prestazione dovuta e il soggetto che è chiamato a renderla.
In realtà, riteniamo che non possa prescindersi da un dato inequivoco: oggetto del pignoramento di crediti presso terzi è solo e soltanto il credito vantato dal debitore esecutato, che quindi non può che costituire quella specifica “realtà fenomenica” su cui il giudice dell’esecuzione ha il potere di incidere. Il che significa che il giudice dell’esecuzione italiano ben può incidere su tale “realtà fenomenica”, ad es. - secondo l’id quod plerumque accidit - realizzando la cessione forzosa del credito con l’emissione dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., purché sussista un “legame” del credito pignorato con l’ordinamento giuridico italiano, ossia che l’obbligazione sia sorta o debba essere eseguita in Italia.
A questo punto, è possibile dare una risposta al quesito.
Per quanto fin qui detto, è possibile affermare che, nel caso prospettato (debitore “italiano” e terzo debitor debitoris residente o con sede in Marocco), sussiste la giurisdizione italiana se l’obbligazione del terzo è sorta o deve essere eseguita in Italia. E’ quindi decisivo l’esame del titolo dell’obbligazione in discorso, occorrendo verificare in concreto quale sia l’origine dell’obbligazione in discorso e da quali fonti (legali o convenzionali) essa sia eventualmente regolata.