L'esperto risponde alla domanda:
Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) ha effettuato un pignoramento presso terzi per il recupero di crediti dell’Erario. La banca terza pignorata, in qualità di debitor debitoris, ha trasmesso ad AdER la “dichiarazione di quantità” positiva, ex art. 547 c.p.c.
Ad un tempo, AdER è parte offesa in un processo penale a carico dello stesso debitore. In tale sede, l’Autorità Giudiziaria penale ha disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti sul c/c del debitore (già oggetto del pignoramento), nominando un custode diverso (dipendente della banca, responsabile ufficio legale), da quello costituito ex art. 546 c.p.c. Il custode penale è stato incaricato dall’A.G. di assicurarsi che la banca trasferisca la proprietà/titolarità del denaro sequestrato a favore del FUG - Fondo Unico Giustizia, di cui all’art. 2 del d.l. n. 143/2008, conv. in legge n. 181/2008.
La Banca ha quindi provveduto a liberare immediatamente dal vincolo pignoratizio le somme pignorate, in quanto oggetto del sopravvenuto sequestro, effettuando un bonifico bancario su un c/c intestato al FUG, presso diverso istituto di credito.
IL QUESITO: La banca deve comunicare al creditore procedente AdER la revoca della “dichiarazione di quantità” positiva in quanto il c/c dell’esecutato non è più capiente, e quindi essa non è più debitor debitoris? In altri termini, la banca terza pignorata, con il sopravvenuto sequestro penale delle somme giacenti sul conto corrente dell’esecutato, mantiene ancora lo status di debitor debitoris, nonostante il bonifico a favore del FUG?
Il quesito in esame sottintende questioni di particolare complessità, che non è possibile affrontare funditus in questa sede. Si procederà, quindi, mediante cenni alle complesse problematiche coinvolte, onde tentare di offrire spunti di riflessione (più che soluzioni) al quesito, tanto più che con quest’ultimo non sono stati precisati alcuni elementi che, nell’economia della presente risposta, sono assolutamente dirimenti.
Anzitutto, dal tenore del quesito sembra potersi evincere che AdER – nell’agire esecutivamente nei confronti del debitore - non si sia avvalsa della speciale procedura di cui all’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, ma di un ordinario pignoramento presso terzi, ex artt. 543 ss. c.p.c. Si avrà presente, dunque, tale ultima ipotesi.
Ancora, riguardo alla posizione di AdER quale parte offesa nel procedimento penale, non è indicata la tipologia di reato per cui si procede (anche se, verosimilmente, dovrebbe trattarsi di reati tributari, ex d.lgs. n. 74/2000). In ogni caso, detta posizione pare neutra rispetto alla descritta natura del sequestro delle somme giacenti sul conto corrente, stante la specifica ascrizione del provvedimento alla categoria del sequestro “preventivo”, disciplinato dall’art. 321 c.p.p., che regola anche la conseguente confisca, facoltativa o obbligatoria. Si avrà, riguardo, dunque, a tale specifica connotazione del sequestro e alla detta verosimile tipologia di reato.
Ciò posto, la soluzione del quesito passa attraverso due tortuosi crinali. Il primo concerne la natura della dichiarazione di quantità, ex art. 547 c.p.c., e la sua revocabilità; il secondo, riguarda i rapporti tra procedura esecutiva per espropriazione e processo penale.
A) Quanto alla prima questione, per molto tempo è prevalsa tra gli studiosi la tesi della assimilazione della dichiarazione di quantità, da parte del terzo, alla confessione, con conseguente sua revocabilità nelle ipotesi di cui all’art. 2732 c.c. (v. Cass. n. 3958/2007).
Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha scolpito i termini della questione, inscrivendo la dichiarazione del terzo pignorato in un ambito più prettamente processuale. Segnatamente, nel 2017, con due coeve pronunce (n. 10912/2017 e n. 13143/2017), la S.C. ha chiarito che la dichiarazione del terzo può essere revocata, per errore di fatto, solo se detto errore sia incolpevole, e comunque entro l’udienza di comparizione delle parti (che può concludersi o con la riserva del giudice dell’esecuzione, o con l’adozione tout court dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c.). Ciò in quanto il terzo, che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo, è tuttavia gravato di un dovere di leale collaborazione, in quanto ausiliario del giudice.
Il quadro si completa con la recente Cass. n. 5489/2019, che nel solco dei citati precedenti, tanto afferma: “In tema di espropriazione presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012) può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata da errore allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o correttiva intervenga entro l'udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed all'esito della quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere”.
Anticipando sin d’ora le ricadute di tale insegnamento sulla questione che occupa, vengono in rilievo due profili, che verranno affrontati più avanti: a) se esso sia utilmente applicabile anche all’ipotesi in cui non si tratti di dichiarazione del terzo erronea, ma – come nella specie – di dichiarazione originariamente corretta, su cui incide un fatto sopravvenuto; nonché b) fino a quando sia possibile, eventualmente, emendare la dichiarazione, indicando il fatto sopravvenuto.
B) La seconda questione di assoluto rilievo concerne il rapporto tra l’oggetto della procedura esecutiva per espropriazione ed eventuali provvedimenti di sequestro/confisca adottati in sede penale.
Schematizzando, è necessario cennare che detta problematica, di estrema complessità, può essere riguardata sotto almeno tre angoli prospettici, avuto riferimento:
1. ai sequestri e confische disciplinati dal c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011);
2. ai sequestri e confische non contemplati dal Codice antimafia, ma ai quali il legislatore ha ritenuto di estendere la disciplina del predetto Codice avuto riguardo ai rapporti tra la misura patrimoniale penale e la procedura esecutiva individuale concernenti lo stesso bene;
3. ai sequestri e confische non contemplati dal Codice antimafia, ai quali - in relazione ai predetti rapporti - non è applicabile la relativa disciplina, né direttamente, né in via di interpretazione analogica.
Ora, richiamando quanto anticipato all’inizio, parrebbe trattarsi nella specie di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. in tema di reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000; da ciò consegue l’applicabilità, in tema di confisca (“obbligatoria”), dell’art. 322-ter c.p., in forza del disposto dell’art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007.
Viene dunque in rilievo, nella specie, l’ipotesi sub 3).
Ora, è comune l’opinione che, in dette ipotesi, i rapporti tra i due procedimenti debbano essere risolti sulla base dei principi generali, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha generalmente affrontato la questione in relazione a procedimenti per espropriazione di beni immobili, la cui circolazione – com’è noto – è soggetta ad un particolare regime di pubblicità dichiarativa. Non constano dunque precedenti specifici riguardo al pignoramento presso terzi.
In ogni caso, si assiste allo stato ad un singolare “chiasmo”, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tra Sezioni penali e civili. Infatti, secondo Cass. pen., Sez. III, n. 51043/2018, “in tema di rapporto tra sequestro e confisca in sede penale e procedimento immobiliare in sede civile con riferimento alla posizione dei terzi acquirenti, difettando specifiche disposizioni che lo disciplinino, deve ritenersi che il legislatore abbia considerato ed ammesso la possibilità di una contemporanea pendenza di due procedimenti, cui consegue la possibilità di rinvenire un punto di coordinamento nel principio secondo il quale la confisca diretta del profitto, che nel caso in esame è individuato negli immobili con riferimento al reato di cui all'art. 11 d.igs. 74/2000, non può attingere beni appartenenti a persone estranee al reato”. La predetta pronuncia così prosegue: “Va poi rilevato, tenuto conto anche del disposto dell'art. 2915 cod. civ., che l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att, cod. proc. pen.), che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo pleno iure con conseguente impossibilità della confisca posteriore all'acquisto”.
Diversamente, Cass. civ., Sez. III, n. 30990/2018, ha statuito che “secondo la ricostruzione dell'istituto della confisca (…) quale provvedimento ablativo dei diritti del condannato e di tutti i diritti gravanti sul bene confiscato (…) l'eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato stesso (anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e/o abbiano già proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico, in base all'anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato (o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in sede di esecuzione forzata, secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni in tema di confisca di prevenzione: in questo senso, dunque, e solo in questo senso, può affermarsi la natura "derivativa" del relativo acquisto in favore dello Stato); il suddetto conflitto, ai fini della tutela dei diritti dei terzi creditori, può essere risolto invece sul piano penalistico, in sede di incidente di esecuzione della misura”.
Ora, volendo “tradurre” i principi desumibili dai due arresti che precedono e adattarli al p.p.t., se ne ha che, per l’impostazione della Corte di cassazione penale, il conflitto va risolto in favore del creditore procedente quando il pignoramento dei crediti dell’esecutato sia di data anteriore al provvedimento che dispone il sequestro e, a maggior ragione, di quello che dispone la confisca, tanto più che, ai sensi dell’art. 2915, comma 1, c.c., gli atti che comportano vincoli di indisponibilità sui beni non registrati (compresi il denaro e i crediti) non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante e degli intervenuti se non hanno data certa anteriore al pignoramento. Viceversa, secondo l’impostazione della Corte di cassazione civile, l’esigenza pubblicistica sottesa alla confisca dei beni prevale tendenzialmente su quella del creditore pignorante, a prescindere dalla priorità temporale del pignoramento, con la sola condizione che – all’atto dell’adozione della confisca – il bene pignorato appartenga ancora al debitore.
C) Come già anticipato, non è possibile approfondire in questa sede le relative questioni. Tuttavia, si può offrire qualche spunto di riflessione in relazione al quesito posto.
Facendo governo di quanto precede, può anzitutto evidenziarsi che – a parere di chi scrive – in fattispecie come quelle di cui al quesito, l’attività di svincolo delle somme dal pignoramento (quali che siano state le dinamiche tra banca-custode ex art. 546 c.p.c. e funzionario-custode penale, e pur tenendo conto del fatto che il creditore pignorante coincide con la p.o. del procedimento penale) sia operazione assai incauta, perché il vincolo pignoratizio è già esistente all’atto del sequestro penale, ed anzi, con la resa della dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., l’oggetto del processo esecutivo può dirsi già cristallizzato. Pertanto, a fronte di un fatto esterno e successivo, che incide non già sulla esattezza originaria della dichiarazione di quantità, bensì sulla stessa esistenza dell’oggetto del procedimento, è regola di prudenza quella di informare il giudice dell’esecuzione circa l’intervenuto sequestro penale, nonché – reciprocamente – il giudice penale circa la preesistenza del pignoramento in sede civile, se del caso chiedendo istruzioni. In ogni caso, l’immediato svincolo delle somme pignorate e il versamento su altro c/c (quand’anche si tratti del FUG) espone la banca all’adozione da parte del giudice dell’esecuzione di una ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. assolutamente inoppugnabile, specialmente se non preceduta dalla integrazione della dichiarazione circa l’intervenuto sequestro: come già visto (v. giurisprudenza supra richiamata sub A), una volta resa la dichiarazione di quantità, essa può essere integrata o emendata dal terzo solo entro l’udienza di comparizione delle parti, mentre l’ordinanza di assegnazione può essere opposta dallo stesso terzo ex art. 617 c.p.c. solo ove il giudice non abbia tenuto debito conto dell’integrazione/emenda. In tali ipotesi, dunque, il terzo si vedrebbe costretto ad adempiere comunque nei confronti del creditore pignorante, cessionario forzoso dei crediti pignorati, stante l’inopponibilità degli atti dispositivi successivi al pignoramento.
Del resto, anche ove il terzo abbia provveduto a detta integrazione/emenda della dichiarazione, il giudice dell’esecuzione ben può procedere all’assegnazione del credito in favore del creditore pignorante, ritenendo prevalente il pignoramento rispetto al sequestro penale. Ciò, sia che aderisca all’orientamento della S.C. penale, valorizzando la preesistenza del pignoramento, sia che aderisca a quello della S.C. civile, perché - anche a voler ritenere preminenti le ragioni pubblicistiche sottese al procedimento penale – l’adozione di detta ordinanza resterebbe preclusa solo ove il credito da assegnare non sia più “di proprietà” (ossia, nella titolarità) del debitore esecutato, ossia quando sia intervenuta confisca definitiva. Il che, dal tenore del quesito in esame, pare doversi escludere nella specie.