L'esperto risponde alla domanda:
Desidererei sapere se, per avviare una procedura espropriativa immobiliare, sia necessaria la spedizione in forma esecutiva dell'atto di accollo del mutuo, oltre che del contratto di mutuo originariamente stipulato dalla Banca e dal mutuatario/alienante
A norma dell’art. 475, comma 1, c.p.c., “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva”.
L’omessa spedizione in forma esecutiva costituisce vizio formale del titolo esecutivo che deve essere tempestivamente denunciato con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (ex multis, Cass. 7026/1999) entro venti giorni dalla sia notificazione (Cass. 6732/2011).
Non basta, però, per ritenere ammissibile l’opposizione agli atti, la deduzione della violazione dell’art. 475 c.p.c., ma, come recentemente ritenuto dalla Suprema Corte, “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.” (Cass. 3967/2019).
Per rispondere allo specifico quesito – relativo alla fattispecie di azione esecutiva nei confronti dell’accollante di mutuo bancario – occorre considerare esaminare la struttura dell’accollo.
L'accollo è un contratto con cui il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) si accordano perché quest'ultimo assuma il debito del primo nei confronti di un terzo (accollatario).
Secondo lo schema legale dell’art. 1273 c.c. (riconducibile al contratto a favore di terzo) il creditore non è parte del contratto, ma – come di solito avviene in caso di accollo del mutuo bancario – può aderire a tale accordo rendendo così irrevocabile la stipulazione a suo favore (cd. accollo esterno).
Ciò significa che l’accollo del mutuo bancario:
1) è negozio tra l’accollante e l’accollato che non coinvolge la banca accollataria (se non come beneficiario della stipulazione)
2) non sostituisce l’obbligazione originaria (derivante dal mutuo)
3) determina il subentro di un nuovo e ulteriore debitore del mutuante.
Di conseguenza, il titolo esecutivo che dovrà essere impiegato nei confronti dell’accollante è pur sempre il mutuo e non occorre l’apposizione di una formula esecutiva sul negozio di accollo (peraltro, la banca mutuante è estranea a questo e nemmeno potrebbe ottenerla).
Si ritiene, perciò, che la spedizione in forma esecutiva del titolo esecutivo originario (il mutuo stipulato tra la banca accollataria e il debitore accollato) sia di per sé sufficiente a soddisfare il requisito formale, dato che proprio quel titolo (e non l’accollo) dovrà essere azionato nei confronti del terzo accollante.