L' esperto risponde

Distribuzione del ricavato

Prededuzione Vendita di una sola parte dei lotti Liquidabilità delle spettanze del custode e del professionista delegato relative ai lotti venduti 

L'esperto risponde alla domanda:

Sono un Delegato alla vendita e Custode in una procedura immobiliare, afferente 2 lotti. Ho completato tutte le formalità relative alla vendita del lotto 2, compreso il decreto di trasferimento e la cancellazione delle formalità; il lotto 1, invece, è ancora in fase di vendita. Posso fare istanza di liquidazione al G.E. per l'attività di Custode e Delegato relativamente al lotto venduto e procedere con il pagamento immediato delle somme in prededuzione (nello specifico, credito del fondiario ex 41 TUB, nonché compensi del Custode e del Delegato)? Il Piano di riparto finale verrà predisposto, invece, all'esito della vendita del lotto restante, in cui andrò a definire tutte le somme da ripartire.

In via preliminare, occorre precisare che il concetto di “prededuzione”, nell’ambito dell’esecuzione forzata individuale, viene solitamente inteso in senso atecnico, apparendo ai più un concetto proprio del diritto concorsuale. Si tratta, nella sostanza, delle spese necessarie per lo sviluppo e il funzionamento della procedura esecutiva (solitamente anticipate dal creditore procedente ex artt. 95 c.p.c. e 8 d.P.R. n. 115/2002), di norma collocate nel progetto di distribuzione con il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., e quindi prima di ogni altro credito.

Ciò detto, l’art. 596, comma 1, c.p.c., nella vigente formulazione (introdotta dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016) stabilisce che “il giudice dell’esecuzione o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale”. In tale ultima ipotesi, le somme da ripartire non possono superare il 90% di quelle disponibili, sicché occorre formare una riserva obbligatoria del 10%.

La situazione prospettata nel quesito, dunque, passa necessariamente attraverso la predisposizione di un progetto di distribuzione parziale, tenendo conto che il ricavato della vendita rientra nella massa attiva da dividersi, ai sensi dell’art. 509 c.p.c., quand’anche sia da assegnare al creditore fondiario ex art. 41, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). A tale ultimo proposito, va osservato che – nonostante la lettera della legge – molti tribunali opportunamente stabiliscono nelle ordinanze di delega che l’aggiudicatario non versi il saldo prezzo a mani del creditore fondiario, bensì provvisoriamente sul conto corrente intestato alla procedura, onde effettuare gli opportuni controlli sulla consistenza del credito ipotecario (che andrà debitamente precisato con apposita nota) ed evitare che, già in detta fase, il creditore stesso possa eventualmente ottenere una somma eccedente il credito stesso, come anche risultante dalla corretta applicazione dell’art. 2855 c.c. Una volta effettuati detti controlli, dunque, il G.E. emette un ordine di pagamento immediato di una somma percentuale del prezzo versato (tra il 70 e il 90%), salvo conguaglio in sede di distribuzione finale, e ciò in quanto occorre prevedere il pagamento delle spese di giustizia, che hanno prelazione anche sul credito ipotecario, così da evitare debba ricorrersi a problematiche restituzioni (per le quali, sia ben chiaro, non basta il mero ordine impartito al creditore fondiario dal G.E., giacché esso non costituisce titolo esecutivo).

In base a quanto detto, nel caso di cui al quesito - per quanto nulla osti a che si proceda a distribuzione parziale, con la formazione di un progetto e con la collocazione (previa relativa richiesta di liquidazione) delle spettanze del custode giudiziario e del professionista delegato - emerge chiaramente come non paia opportuno procedere in tal senso, bensì in unico contesto in sede di distribuzione finale. Ciò a meno che il credito ipotecario del fondiario, da assegnare anticipatamente ex art. 41, comma 4, T.U.B., sia abbastanza inferiore al prezzo ricavato dal primo lotto venduto, tanto da far residuare somme bastevoli a soddisfare non solo la c.d. “prededuzione”, ma anche i creditori postergati, ferma restando la riserva obbligatoria del 10%, di cui all’art. 596, comma 1, ult. per., c.p.c.

 

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