L' esperto risponde

Distribuzione del ricavato

Pluralità di creditori Vendita per l’intero di bene indiviso appartenente a diversi debitori Formazione delle masse Criteri per il riparto

L'esperto risponde alla domanda:

Ho venduto n 5 lotti in comproprietà pari quota dei debitori esecutati. Tutti i creditori sia procedente che intervenuti sono chirografari muniti di titolo esecutivo contro i debitori esecutati tranne un creditore che ha titolo solo nei confronti di un debitore esecutato e un altro creditore intervenuto non è munito di titolo esecutivo. Domanda: come devo procedere con la formazione delle singole masse?

Il caso prospetta che sia venduto per l’intero un bene già appartenuto agli esecutati pro quota e che partecipino alla distribuzione creditori chirografari (uno senza titolo esecutivo), uno dei quali con credito nei confronti di un solo esecutato.

In primis, occorre verificare se il creditore non munito di titolo esecutivo ha diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, quantomeno virtualmente.

Infatti, a norma dell’art. 499 c.p.c., il creditore ammesso a intervenire nonostante la mancanza di titolo esecutivo è onerato di notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito dell’intervento, copia del ricorso (e copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di esso) e di partecipare all’udienza di verifica del credito, durante la quale il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi intenda riconoscere in tutto o in parte (la mancata comparizione equivale a riconoscimento). In caso di disconoscimento del credito (o di intervento successivo all’udienza di verifica dei crediti oppure successivo all’udienza in cui il giudice ha disposto la vendita senza fissare detta udienza, in mancanza di creditori privi di titolo; v. Cass. 774/2016), il creditore non titolato è onerato di proporre, entro 30 giorni, l'azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo. La proposizione della predetta azione costituisce requisito indefettibile per avanzare la domanda di accantonamento prevista dall’art. 510, comma 3, c.p.c., la quale dà luogo a una distribuzione che comprende, virtualmente, anche il creditore “accantonato” e, comunque, per partecipare al riparto del ricavato.

Una volta accertata l’ammissibilità alla distribuzione, è necessario verificare a quale debitore si riferisce l’intervento.

In secondo luogo, occorre distinguere i creditori chirografari tempestivi da quelli tardivi, posto che questi ultimi sono postergati ai primi; ciò significa che la loro soddisfazione potrà avvenire solo dopo aver integralmente soddisfatto i creditori tempestivi (il quesito non compie distinzioni e, dunque, si può ipotizzare che tutti gli intervenuti siano tempestivi).

Venendo alla risposta al quesito, dovranno formarsi tante masse quanti sono gli esecutati (dato che ciascuno aveva una identica quota dell’immobile alienato).

Sulla massa riferita a ciascun esecutato potrà soddisfarsi, proporzionalmente al proprio credito e in concorrenza con gli altri creditori in posizione omologa, ciascun creditore intervenuto nei confronti di quel debitore.

Ciò comporta che l’intervenuto che vanta un credito nei confronti di uno soltanto degli esecutati non potrà attingere dal ricavato della vendita della quota dell’altro debitore (e, cioè, dall’altra massa).

Le ulteriori complessità che attengono alla distribuzione de qua dipendono dall’entità del credito di ciascun creditore e dalla capienza/incapienza delle masse e, in mancanza di specifici elementi desumibili dal quesito, non possono essere qui esaminate.

Tuttavia, pare opportuno richiamare al professionista delegato al riparto alcuni ulteriori criteri ai quali ci si deve attenere e che devono essere congiuntamente applicati:

-       la solidarietà tra i debitori comporta la possibilità, per i creditori “comuni”, di attingere indifferentemente dall’una o dall’altra massa per la soddisfazione del proprio credito; al contrario, la parziarietà dell’obbligazione debitoria – che costituisce l’eccezione – impone che il credito trovi soddisfazione nei confronti di ciascun debitore senza eccedere la “quota” debitoria su questo incombente;

-       nel prevalente caso di debito in solido, la soddisfazione dei creditori “comuni” deve essere tendenzialmente “spalmata” su entrambi le masse, allo scopo di evitare che un unico debitore subisca gli effetti dell’espropriazione e l’altro ne esca sostanzialmente indenne (non si può, dunque, esaurire una massa soddisfacendo integralmente i creditori e restituire le somme corrispondenti all’altra massa al debitore);

-       far incidere il credito “comune” in misura equivalente sulle due masse, però, non può mai determinare l’effetto di condurre a una soddisfazione del creditore “singolare” maggiore/minore rispetto a quella che lo stesso potrebbe conseguire attraverso una diseguale ripartizione dei “comuni”;

-       nel contempo, “spalmare” i creditori “comuni” su entrambe le masse in misura uguale non può far pervenire all’aberrante risultato di restituire somme al debitore lasciando insoddisfatti i suoi creditori (in tal caso, è indispensabile che il credito trovi soddisfazione in misura maggiore su una massa capiente).

 

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