L'esperto risponde alla domanda:
Con verbale di pignoramento mobiliare, il creditore procedente ha assoggettato a vincolo ex art. 518 c.p.c. alcune cisterne in acciaio di una Cantina vitinicola. Con successivo pignoramento, lo stesso creditore ha ottenuto il pignoramento del vino contenuto in dette cisterne. Tuttavia, avverso quest’ultimo pignoramento si sono opposte due altre Cantine ai sensi dell’art. 619 c.p.c., sostenendo di essere proprietarie del vino e producendo scritture private di locazione (delle cisterne) non registrate, nonché ulteriore scrittura privata in conto lavorazione. Non vi è autorizzazione del Giudice. Tali scritture sono opponibili al creditore? Sono titoli validi a dimostrare la proprietà del Vino ?
Con l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c., il terzo che vanta la proprietà o altro diritto reale (anche personale, secondo Cass. n. 1259/2018) sulla cosa pignorata, può opporsi all’esecuzione intrapresa su detto bene, allo scopo di ottenere l’arresto della procedura esecutiva e la liberazione del bene stesso dal vincolo pignoratizio, stante l’opponibilità del detto diritto al creditore. Si tratta, nella sostanza, di un rimedio avverso l’errore oggettivo commesso dal creditore nella scelta del bene da pignorare (si doveva aggredire il bene A, nella titolarità del debitore, e si è invece aggredito il bene B, del terzo). E’ stato quindi condivisibilmente affermato che “il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento della legittimità dell'espropriazione forzata in quanto svolta in danno di un soggetto (il terzo) che vanta un diritto prevalente su quello dei creditori” (così, Cass. n. 3700/2018). L’ipotesi va tenuta distinta da quella in cui, invece, il terzo sia chiamato a rispondere dei debiti altrui (come nel caso del terzo datore d’ipoteca), giacché in tal caso la procedura è regolata dagli art. 602 ss. c.p.c. e legittimamente il creditore dirige l’azione esecutiva nei suoi confronti.
Ciò posto, il tema dell’opposizione ex art. 619 c.p.c., specie riguardo al pignoramento mobiliare, è estremamente delicato, perché detto rimedio si presta ad operazioni fraudolente in danno dei creditori, che non a caso il codice di rito tende a disinnescare. Infatti, l’art. 621 c.p.c. introduce la presunzione legale (relativa) di appartenenza al debitore dei beni mobili pignorati, rinvenuti nella sua abitazione o nella sua azienda; detto articolo prevede anche una significativa limitazione per il terzo opponente, sul piano probatorio, non potendo egli avvalersi, di norma, della prova testimoniale (né di presunzioni) onde dimostrare il proprio diritto. Al riguardo, la giurisprudenza è estremamente rigorosa, richiedendosi che il terzo opponente, quanto ai beni mobili pignorati presso l’abitazione o l’azienda del debitore, fornisca la prova del proprio diritto con atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (giacché, ove ad esso successiva, la scrittura sarebbe inopponibile ex art. 2913 c.c.), dal quale risulti non solo il diritto medesimo, ma anche il titolo dell’affidamento del bene al debitore esecutato, (ossia, la ragione per cui il bene si trova presso di lui (ex plurimis, Cass. n. 14873/2000).
Tuttavia, detta rigorosa regola subisce un’importante eccezione, quando «l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore» (così lo stesso art. 621 c.p.c.): in tal caso, infatti, non solo il terzo può ricorrere anche alla prova testimoniale, ma addirittura può provare il proprio diritto anche con presunzioni, proprio perché non opera l’opposta presunzione di appartenenza dei beni al debitore, di cui s’è già detto (v. Cass. n. 9627/2003). Tale regola, però, viene intesa dalla giurisprudenza restrittivamente, nel senso che il giudizio di verosimiglianza, cui il giudice è chiamato, presuppone che l’attività esercitata dal terzo sia necessariamente diversa da quella esercitata del debitore (così la stessa Cass. n. 9627/2003, già citata), in caso contrario reviviscendo la regola generale della presunzione di appartenenza al debitore stesso.
A questo punto, può agevolmente rispondersi al quesito: la prova della proprietà del vino contenuto nelle cisterne deve necessariamente essere fornita mediante atto di data certa anteriore al pignoramento. Infatti, poiché le Cantine vitivinicole, terze opponenti ex art. 619 c.p.c., svolgono la medesima attività di quella esercitata dalla Cantina esecutata, esse non possono avvalersi del regime probatorio ordinario (ossia, non possono dimostrare la proprietà del vino mediante prova testimoniale o presunzioni ex art. 2729 c.c.), ma incorrono nelle limitazioni di cui alla prima parte dell’art. 621 c.p.c., occorrendo dunque che detta prova sia fornita con atto di data certa anteriore al pignoramento. Pertanto, qualora le stesse siano in possesso di mere scritture private non autenticate, come sembra doversi evincere dal quesito, l’esito dell’opposizione appare verosimilmente scontato, nel senso che il suo rigetto sembra inevitabile.