L'esperto risponde alla domanda:
A seguito di pignoramento ex art. 73-bis e 48-bis d.P.R. n. 602/1973, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pignorato lo stipendio di un dipendente ospedaliero. Questi ha quindi promosso ricorso in opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., dinanzi al Tribunale, in quanto il pignoramento scaturiva da cartelle esattoriali per violazioni del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), per un importo pari ad € 10.000,00. L’opposizione si basa sull’avvenuto completo pagamento del credito in questione, effettuato a seguito di precedente pignoramento. Il Giudice dell'Esecuzione, nel disporre la sospensione dell’esecuzione, ha rimesso le parti dinanzi al giudice competente, per l'eventuale riassunzione del giudizio di merito. Ora il quesito che mi si pone è il seguente: 1) giudice competente per la fase di merito è il giudice di pace, ratione materiae? 2) L'atto con cui riassumere il giudizio di merito, è il ricorso o la citazione?
Come è noto, l’opposizione all’esecuzione forzata già iniziata (o endoesecutiva), ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., è giudizio a struttura necessariamente bifasica (v. Cass. n. 25170/2018): ad una prima fase (c.d. sommaria), che si svolge necessariamente dinanzi al giudice dell’esecuzione e che, di regola, culmina con l’adozione di provvedimenti sulla sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., segue una eventuale seconda fase, di merito, dinanzi al giudice competente, da svolgersi sempre che le parti ne abbiano interesse. A seguito del provvedimento sulla sospensione, infatti, possono prospettarsi due scenari, ai sensi dell’art. 616 c.p.c.: a) se competente per la causa è il tribunale al quale appartiene il giudice dell’esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti, b) il giudice rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Il provvedimento adottato dal g.e. ai sensi dell’art. 616 c.p.c., dunque, segna il percorso processuale che porterà alla definizione della parentesi di cognizione, mediante l’emissione della sentenza da parte del giudice competente; esso, però, “costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza” (così la recentissima Cass. n. 8044/2020).
Orbene, dal tenore del quesito, sembra che il giudice dell’esecuzione, nell’adozione del provvedimento ex art. 616 c.p.c., non si sia espressamente pronunciato circa il giudice ritenuto competente, anche se il riferimento alla “riassunzione” sembra far propendere per l’ipotesi che lo stesso g.e. abbia (anche implicitamente) ritenuto che il giudice competente risieda presso ufficio giudiziario diverso dal tribunale cui egli appartiene.
Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che, nel caso che occupa, competente ratione materiae sia l’ufficio del giudice di pace del luogo in cui le violazioni sono state commesse, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, giacché si tratta di dover pronunciare su un fatto estintivo (il dedotto avvenuto integrale pagamento) del debito derivante dall’applicazione delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Pertanto, dovendo la causa (evidentemente, già pendente per effetto della proposizione del ricorso dinanzi al g.e.) riassumersi dinanzi al giudice di pace, il giudizio deve essere proseguito mediante una comparsa di riassunzione ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c.