L' esperto risponde

Opposizioni

Opposizione all’esecuzione presso terzi Deposito del ricorso il giorno prima dell’udienza Contraddittorio con l’opposto Necessità Rimedi

L'esperto risponde alla domanda:

In sede di udienza di una procedura esecutiva presso terzi, fissata per la procedura esecutiva, il debitore si costituisce dichiarando di aver depositato telematicamente il giorno prima opposizione all'esecuzione. Il creditore procedente dichiara di non accettare il contraddittorio sulla opposizione perché non notificata e insiste per l'assegnazione. Il Giudice si riserva e, poi, sciogliendo la riservata sospende la procedura dando termine per il giudizio di merito. Chiedo chiarimenti in merito alla posizione dell'opposto, in quanto questo non è stato messo in condizione di contraddire. Allo stato sarà necessario proporre reclamo ovvero proporre opposizione agli atti esecutivi eccependo la nullità del provvedimento di sospensione per violazione del contraddittorio?

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’opposizione esecutiva può essere proposta con modalità equipollenti al ricorso diretto giudice dell’esecuzione: è stata ritenuta ammissibile l’opposizione introdotta con una dichiarazione orale resa al giudice dell’esecuzione e raccolta nel verbale di udienza oppure in una scrittura difensiva depositata all’udienza (Cass., Sez. Un., 15/10/1998, n. 10187: “Sia per l’opposizione all’esecuzione che per l’opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento già iniziato, le forme previste dagli art. 615 comma secondo e 617 comma secondo cod. proc. civ. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti”; nello stesso senso, Cass., 19/12/2006, n. 27162 e Cass., 25/06/2003, n. 10132).

Non può, dunque, reputarsi illegittima o inammissibile l’opposizione che non abbia seguito lo schema tipico “deposito del ricorso – fissazione di udienza – successiva notifica del ricorso e del decreto”.

Resta il fatto che sull’opposizione, comunque introdotta, sia necessario instaurare il contraddittorio con la parte opposta.

Di solito, il giudice dell’esecuzione provvede con la fissazione di una udienza ad hoc e di un termine all’opposto per spiegare le sue difese con un’eventuale memoria scritta.

Nella fattispecie esaminata un’udienza in contraddittorio con l’opposto era già prevista per il giorno successivo al deposito del ricorso.

Il creditore opposto non avrebbe dovuto dichiarare “di non accettare il contraddittorio sulla opposizione perché non notificata” (si è già esposto, infatti, che la notifica non è reputata indispensabile), ma, piuttosto, avrebbe dovuto richiedere un termine per esaminare l’atto della controparte (depositato “a sorpresa”) e per illustrare le proprie difese (incidentalmente si osserva che la tralaticia formula di “rifiutare il contraddittorio” è oggi priva di concreto significato, sia nel processo di cognizione, sia in quello esecutivo, poiché la preclusione alla proposizione delle domande o la loro inammissibilità sono rilevabili d’ufficio, sicché la parte avversaria è tenuta a difendersi nel merito senza potersi trincerare dietro una mancata accettazione del contraddittorio).

In assenza di domanda del creditore opposto per la concessione di un “termine a difesa” (o, comunque, in violazione delle regole processuali che presuppongono la possibilità di tutte le parti di difendersi dalle altrui iniziative), il giudice dell’esecuzione ha disposto, con ordinanza, la sospensione della procedura.

L’unico rimedio ammissibile avverso il predetto provvedimento è costituito dal reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c.: il creditore opposto, facendo presente di non aver potuto spiegare compiute difese innanzi al giudice dell’esecuzione, sarà comunque onerato di contrastare le ragioni dedotte dalla controparte a sostegno della propria opposizione.

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