L'esperto risponde alla domanda:
Qual è il dies a quo del termine perentorio di 60 gg. previsto dal combinato disposto degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., allorché la sentenza di condanna esecutiva emessa nel merito della causa – successiva ad un sequestro conservativo trascritto su di un immobile – contenga un errore materiale per il quale il sequestrante (ora creditore pignorante) abbia promosso ricorso ex art. 287 c.p.c.?
In altri termini, alla luce del decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice del merito, al fine d'instaurare il contraddittorio sulla domanda di correzione della sentenza, gli adempimenti perentori a carico del creditore pignorante (così divenuto a seguito della trasformazione della misura cautelare in atto iniziale d'esecuzione) decorrono dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva contenente errore, ovvero dall'ordinanza di correzione post procedimento ex art. 288, 2° c., c.p.c.?
Ed infine, il termine di 60 gg. per gli adempimenti perentori – a pena del venir meno del vincolo esecutivo – può dirsi soggetto alla sospensione feriale agostana?
In base all’art. 686 c.p.c. “il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva” e da tale norma si ricava il principio, pacifico, per cui il vincolo cautelare si trasforma in vincolo esecutivo non appena il creditore sequestrante consegue il titolo esecutivo, senza che siano necessarie attività preliminari all’esecuzione, come la notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
La giurisprudenza di legittimità conferma che “la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto” (Cass. 18536/2007; Cass. 8615/2004).
La disposizione, però, deve essere coordinata con l’art. 156 disp. att., che impone al sequestrante di compiere – “nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione” della sentenza che costituisce titolo esecutivo – gli adempimenti di deposito della sentenza presso la cancelleria del giudice della esecuzione e, per la conversione del sequestro su immobili, di richiesta di annotazione della sentenza a margine della trascrizione eseguita ex art. 679 c.p.c., nonché – successivamente – di procedere alle notificazioni ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza (Cass. 10029/2006; Cass. 18536/2007), “l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. cod. proc. civ. … è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento … [che] opera di diritto” ai sensi dell’art. 630 c.p.c. e, come tale, dopo la riforma di quest’ultima norma ad opera dell'art. 49, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, può essere “dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”.
Pur in mancanza di specifici precedenti, si deve ritenere che il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 156 disp. att. c.p.c. sia assoggetto alla sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la quale riguarda tutti i termini processuali, compresi quelli del processo d'esecuzione non rientranti fra le eccezioni previste dall'art. 3 della citata legge in relazione all'art. 92 Ord. Giud. (disposizioni queste ultime che escludono la sospensione agostana per le opposizioni esecutive, ma non già per la procedura esecutiva). Del resto, le attività che spettano al creditore ex art. 156 costituiscono atti di impulso ed è pacifico che ricadano nella sospensione le attività che, di norma, devono essere compiute per far progredire l’espropriazione forzata, come l’iscrizione a ruolo del pignoramento, il deposito dell’istanza di vendita (Cass. 68/1989; Cass. 4841/1986) o della documentazione ipo-catastale.
Il quesito pone il problema del titolo esecutivo “difettoso”, che deve essere sottoposto al procedimento di correzione di errore materiale e il richiedente si interroga sull’eventuale diversa decorrenza del termine ex art. 156 disp. att. c.p.c. in questa particolare fattispecie.
Anche in questo caso mancano specifici precedenti giurisprudenziali, ma si può addivenire ad una risposta considerando la giurisprudenza che considera il procedimento ex artt. 287 ss. c.p.c. come avente natura amministrativa e, come tale, inidoneo ad influire – di regola e sempreché il procedimento resti nel suo proprio alveo di mera correzione – sul decorso dei termini processuali dipendenti dalla pronuncia da correggere o sui procedimenti sorti sulla scorta della medesima decisione giurisdizionale:
- con riguardo ai termini di impugnazione, ex multis Cass. 8863/2018: “Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione”;
- in tema di correzione del titolo esecutivo impiegato per l’avvio dell’esecuzione forzata: “Il principio per il quale, nel processo esecutivo, il titolo esecutivo deve esistere al momento in cui inizia l'azione esecutiva, non potendosi formare successivamente, e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione, è rispettato quando, posta a base dell'esecuzione una sentenza costituente titolo giudiziale, questa sia stata successivamente corretta a seguito di procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ. e l'esecuzione prosegua sulla base della parte corretta della sentenza, poiché la correzione di errore materiale non comporta, di per sé, la formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo; qualora si assuma, invece, che con la correzione della sentenza si sia dato luogo ad una differente statuizione, la sentenza relativamente alla parte corretta va impugnata ai sensi dell'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione (o di suo rigetto, anche in rito), l'esecuzione validamente prosegue (anche) sulla base della parte corretta della sentenza” (Cass. 17349/2011); “Il provvedimento mediante il quale, ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., la sentenza passata in cosa giudicata può essere corretta con la eliminazione delle omissioni o degli errori materiali o di calcolo, in cui sia incorso il giudice che l'ha pronunciata - ha natura amministrativa. Infatti, detto provvedimento è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione oltre a lasciare intatto il contenuto della decisione corretta, tanto che, se nessuna delle parti si avvale del procedimento di correzione, non è preclusa la possibilità di cogliere ed affermare il reale contenuto precettivo della statuizione giudiziale in via interpretativa, sulla base di una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione e, conseguentemente, porla in esecuzione facendola valere come titolo esecutivo (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto valido titolo esecutivo una sentenza, contenente nella motivazione la precisazione che era stata raggiunta la piena prova del credito, ma che nel dispositivo non recava la corrispondente condanna al pagamento, aggiunta solo successivamente con il procedimento di integrazione)” (Cass. 8060/2007).
Conclusivamente, in base alle suesposte considerazioni, può dunque affermarsi che il procedimento di correzione materiale non incide sul titolo esecutivo giudiziale, con la conseguenza che il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 156 disp. att. c.p.c. decorre dalla comunicazione della pronuncia di condanna, senza che assuma rilievo, ai fini della decorrenza del termine, l’avvio del procedimento ex art. 287 c.p.c.