L'esperto risponde alla domanda:
Avverso un precetto per rilascio immobili intimato in forza di decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., quale giudice è competente?
Il giudice dell'esecuzione immobiliare dove si è formato il titolo, oppure il giudice della diversa esecuzione per rilascio?
Il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. è il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione trasferisce all’aggiudicatario il diritto pignorato, così completando la seconda fase dell’espropriazione forzata, ossia quella liquidatoria (v. Cass., Sez. Un., n. 11178/1995). Esso, ai sensi dello stesso art. 586, ultimo comma, costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio. In forza di detto decreto, dunque, il nuovo titolare del diritto pignorato può agire esecutivamente, avvalendosi della sua attitudine ex art. 474 c.p.c., nelle forme dell’esecuzione diretta, ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c., al fine di entrare nella piena disponibilità del bene, in conformità del diritto stesso.
Tale provvedimento va ovviamente tenuto distinto dall’ordine di liberazione di cui all’art. 560 c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 135/2018, conv. in legge n. 12/2019), anch’esso emesso dal giudice dell’esecuzione, benché su altri presupposti, in una fase antecedente all’emissione del decreto di trasferimento ed eseguibile dal custode giudiziario, se richiesto dall’aggiudicatario, anche senza le formalità di cui agli stessi artt. 605 ss. c.p.c.
Le cennate modifiche apportate all’art. 560 c.p.c. dal d.l. n. 135/2018 hanno finito col creare una certa confusione tra gli operatori, per l’inusuale commistione di concetti e regole creata dal legislatore proprio tra ordine di liberazione e decreto di trasferimento (quanto al rilascio), dapprima accomunati soltanto dall’effetto pratico perseguito, ma chiaramente distinti sia sul piano concettuale, che su quello operativo. In particolare, ci si riferisce allo stesso art. 560, comma 6, ult. per., che così testualmente recita: “Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma”.
Al riguardo, a parte la considerazione che nessuna norma del codice prevede che il decreto di trasferimento debba essere comunicato o notificato, l’interpretazione più ricevuta ipotizza che quando viene emesso il d.t., l’aggiudicatario-neo titolare del diritto acquistato forzosamente possa optare di non procedere autonomamente all’esecuzione per rilascio, bensì di chiedere che l’onere della liberazione sia assunto dalla procedura. Tuttavia, poiché il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per il rilascio in favore dell’aggiudicatario, il custode giudiziario non può azionare in executivis direttamente il d.t., occorrendo che il giudice dell’esecuzione emetta un autonomo ordine di rilascio in favore del custode medesimo.
Ciò posto, dal tenore del quesito sembra doversi evincere che il procedente non abbia optato per tale ultima soluzione, ma che abbia invece agito nella forma “tradizionale”, ossia notificando il precetto e il titolo esecutivo (il d.t.), e richiedendo all’ufficiale giudiziario la notificazione dell’avviso di cui all’art. 608 c.p.c. al debitore esecutato, o a chiunque occupi l’immobile.
Riguardo all’individuazione del giudice competente, trattandosi di rilascio di bene immobile, è competente il tribunale del luogo in cui il bene si trova, in virtù del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, e 26, comma 1, c.p.c. (il che implica che detto tribunale, ovviamente, debba coincidere con quello dinanzi al quale si è tenuta l’espropriazione forzata che ha condotto all’emissione del decreto di trasferimento).
Quanto alla concreta individuazione del giudice dell’esecuzione per il rilascio, non può in astratto escludersi che la persona fisica che lo incarna possa coincidere con quella che ha emesso il decreto di trasferimento (ossia, che il g.e. del rilascio e quello della esecuzione immobiliare siano la stessa persona), ma ciò dipende esclusivamente dalla ripartizione tabellare degli affari, che solitamente affida le relative incombenze a giudici diversi (i n molti tribunali, di frequente, l’esecuzione per rilascio è attribuita ad un giudice onorario): si tratta, dunque, di un problema di ripartizione degli affari dell’ufficio, e non di competenza, tecnicamente intesa.