L'esperto risponde alla domanda:
Un offerente che intende partecipare ad un'asta telematica e che non possiede né pec, né firma digitale, può far presentare un'offerta da un soggetto terzo dotato di pec e firma digitale anche senza delega notarile? Il professionista delegato, in sede di apertura delle buste, se non è stata allegata la delega notarile deve rifiutare categoricamente l'offerta? È possibile accettare l'offerta se è stata allegata solo una semplice delega? Nell'avviso di vendita deve essere data evidenza di tale requisito?
Premesso che le regole per la partecipazione alla singola gara sono dettate dall’avviso di vendita che costituisce lex specialis (Cass. 24570/2018) anche con riguardo alle modalità di presentazione delle offerte, la risposta al quesito deve necessariamente confrontarsi con la disciplina codicistica e con le regole dettate per la vendita telematica.
Nella tradizionale vendita “analogica” la busta contenente l’offerta può essere depositata da chiunque (identificato dal professionista delegato o dal cancelliere al momento del deposito), ma l’offerente – e, cioè, il soggetto che sottoscrive l’offerta irrevocabile di acquisto – deve necessariamente coincidere col soggetto che partecipa alla gara (identificato dal giudice o dal professionista delegato) a meno che non si tratti di un “procuratore legale” dell’offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di “avvocato”, e non riferibile invece al procuratore “non falsus”), il quale è legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l’offerta di acquisto (nella vendita senza incanto) per conto del proprio assistito, purché munito di idonea procura (in termini, Cass. 8951/2016).
Nella vendita telematica, invece, l’offerta – sottoscritta digitalmente dall’offerente – deve essere trasmessa attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno trasmesse le credenziali per partecipare alla gara.
Le “Specifiche tecniche previste dall’art. 26 del decreto del ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile” (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_Tecniche_Portale_Vendite_Vendita_Telematica_Allegato_B_12012018.pdf) contemplano – per la vendita telematica – la figura del presentatore, individuato come il “Soggetto che compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”.
Orbene, stando alle specifiche tecniche, il “presentatore” potrebbe compilare e sottoscrivere l’offerta per conto dell’offerente e trasmetterla attraverso la sua casella di posta elettronica certificata e, una volta ottenute le credenziali di partecipazione, partecipare alla gara “per conto dell’offerente”.
Difatti, le menzionate “Specifiche tecniche” del DGSIA – disciplina di rango subordinato al D.M. n. 32 del 2015 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche) – individuano nel “presentatore” la persona fisica, coincidente o anche non coincidente con uno degli offerenti, che compila l’offerta nel sistema e la invia al Ministero della Giustizia mediante PEC (l’“offerente” è invece qualificato come la “persona fisica o giuridica che formula l’offerta”):
- Il presentatore accede al portale del Gestore delle Vendite
- Il presentatore seleziona l’esperimento di vendita di interesse per il quale vuole presentare un’offerta
- Il presentatore accede, tramite il link, al modulo web per la presentazione dell’offerta telematica
- Il presentatore completa i campi della form inserendo i dati relativi all’offerta d’acquisto ed eventuali allegati quali, ad esempio, la procura rilasciata al presentatore nel caso di acquisto da parte di più soggetti; qualora lo richieda, il presentatore può apporre la firma digitale all’offerta telematica
- Il modulo web “Offerta Telematica” elabora i dati inseriti dal presentatore e salva temporaneamente, in un’area riservata, l’offerta priva di bollo
- Il presentatore dell’offerta richiede al modulo web “Offerta Telematica” di essere rediretto al sistema dei pagamenti; il modulo web “Offerta Telematica” redirige il presentatore al sistema di pagamenti sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST)
- Il sistema di pagamenti mostra al presentatore la form di pagamento; il presentatore effettua il pagamento del bollo mediante gli strumenti messi a disposizione dal PST; il modulo web “Offerta Telematica” memorizza la ricevuta-pagamento bolloDigitale.xml e lo invia al presentatore mediante email (comunque, l’offerta è resa disponibile anche nel caso in cui il presentatore non provveda al pagamento del bollo)
- Il presentatore recupera l’offerta completa (in formato p7m)
- Il presentatore, entro i termini previsti, trasmette l’offerta criptata digitale alla PEC del Ministero. Il presentatore deve richiedere la ricevuta completa di avvenuta consegna ai sensi dell’art.12 comma 4 del D.M 32/2015
- Il Gestore di PEC del Ministero invia al presentatore la ricevuta di avvenuta consegna
- Il Gestore delle Vendite invia, almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, alla PEC dell’offerente, le credenziali valide per l’accesso al Portale Gestore delle Vendite, al fine di assistere all’esperimento di vendita per cui ha presentato l’offerta
- Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute
- Il presentatore partecipa alle operazioni di vendita relative all’esperimento di vendita per cui ha presentato l’offerta; il presentatore può visualizzare i documenti anonimi presentati da tutti i presentatori.
Nel sistema delineato dalle specifiche tecniche il presentatore non deve necessariamente rivestire alcuna qualità professionale (neanche quella di avvocato) e, stando alla lettere delle citate disposizioni sub-secondarie, non deve nemmeno essere munito di procura speciale: ciononostante, è abilitato a presentare l’offerta per conto di un soggetto diverso (l’offerente) e partecipare alla gara in assenza di qualsivoglia controllo sulla persona che da remoto partecipa alle operazioni.
Nelle specifiche tecniche si menziona un documento giustificativo dei poteri del presentatore solo in caso di offerta formulata da plurimi individui: si richiede, infatti, “la procura rilasciata al presentatore nel caso di acquisto da parte di più soggetti”; del resto, la fonte sovraordinata e, cioè, il D.M. n. 32 del 2015 prescrive, all’art. 12, comma 4, terzo periodo, che “Quando l’offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.”.
In altri termini, dalla lettura delle specifiche tecniche risulta che il presentatore deve essere munito di procura speciale (rilasciata con forma avente fede privilegiata) solo in caso di offerta formulata da più soggetti, mentre tale atto non è necessario in caso di offerta presentata per conto di un singolo offerente.
L’ammissibilità di un presentatore privo di requisiti professionali e di procedura speciale è fortemente dubbia.
In primis, le specifiche tecniche paiono in contrasto col disposto dell’art. 571 c.p.c. (norma di rango sovraordinato), come interpretato da Cass. 8951/2016.
In secondo luogo, in base al succitato art. 12, comma 4, D.M. 32/2015, sarebbe illogico pretendere stringenti requisiti formali per la presentazione di un’offerta “collettiva” (formulata da uno dei co-offerenti) e svincolare da qualsivoglia forma l’inoltro dell’offerta “singola” tramite un presentatore completamente estraneo all’offerente (l’esplicita previsione di una formale procura in caso di offerta proveniente da più soggetti induce a credere che lex minus dixit quam voluit e, cioè, che anche in caso di offerta presentata per conto di un altro individuo sia comunque necessaria la procura speciale).
Insomma, se è pur vero che l’affidamento ad un presentatore delle operazioni tecniche può favorire la partecipazione alla vendita telematica (consentendo di superare diffidenze e difficoltà di soggetti privi di un adeguato livello di alfabetizzazione digitale), la stessa possibilità che un medesimo presentatore possa presentare più offerte, per conto di diversi offerenti, in relazione alla medesima vendita, fa sorgere il rischio di possibili turbative, se non addirittura di agevolare il riciclaggio.
Proprio per le suesposte ragioni, numerose ordinanze dei giudici dell’esecuzione prevedono espressamente l’impossibilità di presentare offerte utilizzando una casella di posta elettronica certificata diversa da quella di cui l’offerente sia effettivo titolare o, comunque, che ogni presentatore possa presentare offerte per un solo offerente nell’ambito di una determinata vendita telematica oppure che il presentatore debba necessariamente coincidere con l’offerente o con uno degli offerenti (salvo che si tratti di avvocato munito di procura speciale).